Italian Constitutional Court dismisses challenge to Art. 622 CPP regarding film seizure after prior ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 622 of the Criminal Procedure Code manifestly unfounded. The Tribunal of Benevento argued that the article requires maintaining seizure of all film copies until a final acquittal, citing Articles 21, 23, and 27 of the Constitution. The Court rejected this by noting an identical issue was already resolved in its 1975 decision, which found the norm unconstitutional only regarding restitution upon acquittal, thereby leaving the seizure of all copies valid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 Norme integrative: The Constitutional Court declares a constitutional question manifestly unfounded when the same provision has already been ruled unconstitutional in identical limits by a prior decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 622 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio
1974 dal tribunale di Benevento sulla istanza di Pavoni Tatiana ed
altro per il dissequestro di film, iscritta al n. 304 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 235 del 3 settembre 1975.
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che è stata sollevata, con ordinanza 15 luglio 1974, dal
tribunale di Benevento questione di legittimità costituzionale - in
riferimento agli artt. 21, 23 (recte 33) e 27 della Costituzione -
dell'art. 622 del codice di procedura penale, nella parte e secondo
l'interpretazione per le quali, in tema di sequestro per oscenità di
un film, sembrerebbe richiedere in ogni caso il mantenimento del
sequestro non soltanto di alcune copie del film ai fini processuali, ma
di tutte le copie in circolazione, e ciò fino a quando non sia
intervenuta sentenza definitiva di assoluzione;
Considerato che, in riferimento agli stessi precetti
costituzionali, identica questione - sollevata con ordinanza 10 giugno
1974 dal tribunale di Brindisi nei riguardi dell'art. 622, ultimo
comma, del codice di procedura penale - è stata già decisa da questa
Corte, che, con sentenza n. 82 del 21 marzo 1975, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di tale norma, limitatamente alla parte
in cui - in ipotesi di sentenza di proscioglimento per mancanza di
oscenità, impugnata dal pubblico ministero - non impone la
restituzione del film sequestrato.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, proposta, nei limiti di cui in motivazione, dal
tribunale di Benevento con l'ordinanza in epigrafe indicata, dell'art.
622 del codice di procedura penale già dichiarato, negli stessi
limiti, costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 82 del 21 marzo
1975.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere