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Ordinanza 250/1976 ECLI:IT:COST:1976:250 Generato dall'IA

Constitutional challenge to spousal donation ban dismissed due to prior invalidity ruling and transitional code rules.

Numero d'incarto Ordinanza 250/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court ordered the return of files to the lower court after rejecting the constitutional challenge to the ban on spousal donations. The Court noted that a previous decision had already declared the corresponding provision in the current Civil Code unconstitutional. Consequently, the Court applied transitional rules requiring the lower court to re-examine the nullity claim based on the current code's validity at the time of judgment.

Regesto Legislator

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Art. 137 disp. trans. cod. civ.; Art. 23 law n. 87/1953: When a provision previously declared unconstitutional is reproduced in a new code, the action for nullity based on the old code is subordinate to the existence of a corresponding cause of nullity in the current code, assessed at the time of the decision.

Parole chiave

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spousal donation ban transitional provisions constitutional invalidity Civil Code 1865 nullity of donation protezione dell'unione coniugale contributo straordinario in denaro matrimonio consuetudinario

Disposizioni normative citate

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Art. 137 disp. trans. cod. civ.
che, secondo l'art. 137 disp. trans. cod. civ., l'azione di
Art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Art. 23 della legge n. 87/1953
che, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953, occorre che il
art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 91 del 27 giugno 1973
Considerato che con sentenza n. 91 del 27 giugno 1973 questa Corte
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1054 del

codice civile del 1865, promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre

1974 dal tribunale di Bergamo nel procedimento civile vertente tra

Turani Lino Aldo e Tamborini Enrico ed altri, iscritta al n. 78 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975.

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1054 del codice

civile del 1865, relativo al divieto di donazione tra coniugi, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che con sentenza n. 91 del 27 giugno 1973 questa Corte

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 781 del codice

civile attuale che tale divieto riproduceva;

che, secondo l'art. 137 disp. trans. cod. civ., l'azione di

nullità di donazione, fondata sul codice abrogato, è subordinata, sia

nella proponibilità che nella prosecuzione, all'esistenza di una

medesima causa di nullità nel codice vigente;

che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione,

l'accertamento della sopravvivenza della nullità deve essere

effettuato con riferimento al momento della decisione e non con il

testo iniziale del nuovo codice;

che, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953, occorre che il

giudice a quo riesamini la rilevanza della questione con riguardo al

citato art. 137 delle disposizioni transitorie.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 9 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere