Constitutional challenge to spousal donation ban dismissed due to prior invalidity ruling and transitional code rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court ordered the return of files to the lower court after rejecting the constitutional challenge to the ban on spousal donations. The Court noted that a previous decision had already declared the corresponding provision in the current Civil Code unconstitutional. Consequently, the Court applied transitional rules requiring the lower court to re-examine the nullity claim based on the current code's validity at the time of judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 137 disp. trans. cod. civ.; Art. 23 law n. 87/1953: When a provision previously declared unconstitutional is reproduced in a new code, the action for nullity based on the old code is subordinate to the existence of a corresponding cause of nullity in the current code, assessed at the time of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1054 del
codice civile del 1865, promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre
1974 dal tribunale di Bergamo nel procedimento civile vertente tra
Turani Lino Aldo e Tamborini Enrico ed altri, iscritta al n. 78 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975.
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1054 del codice
civile del 1865, relativo al divieto di donazione tra coniugi, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che con sentenza n. 91 del 27 giugno 1973 questa Corte
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 781 del codice
civile attuale che tale divieto riproduceva;
che, secondo l'art. 137 disp. trans. cod. civ., l'azione di
nullità di donazione, fondata sul codice abrogato, è subordinata, sia
nella proponibilità che nella prosecuzione, all'esistenza di una
medesima causa di nullità nel codice vigente;
che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione,
l'accertamento della sopravvivenza della nullità deve essere
effettuato con riferimento al momento della decisione e non con il
testo iniziale del nuovo codice;
che, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953, occorre che il
giudice a quo riesamini la rilevanza della questione con riguardo al
citato art. 137 delle disposizioni transitorie.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 9 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere