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Sentenza 157/1976 ECLI:IT:COST:1976:157 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court declares a 1969 decree unconstitutional for criminalizing acts with imprisonment, exceeding delegation limits.

Numero d'incarto Sentenza 157/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared Article 1 of the 1969 decree unconstitutional because it imposed criminal penalties including imprisonment for agricultural price violations. The applicants argued the decree violated Articles 76 and 77 of the Constitution by exceeding the legislative delegation limits set in 1969. The Court ruled that while the fine limits were acceptable, the introduction of imprisonment for acts previously punishable only by contraventional fines breached the delegation's scope.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 76, 77 Cost.; The legislative delegation limits contraventional penalties to fines and arrest, prohibiting the creation of crimes punishable by imprisonment within the delegated authority.

Parole chiave

Generato dall'IA
legislative delegation limits constitutional violation criminal penalty scope agricultural price regulations imprisonment vs contravention delegazione legislativa perseguimento penale in via sostitutiva riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 76 Cost.
Art. 77 Cost.
d.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1053
d.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1053 (disposizioni per l'applicazione di
legge di delegazione 13 ottobre 1969, n. 740
b e c, della legge di delegazione 13 ottobre 1969, n. 740.
d.l. 18 dicembre 1968, n. 1234
art. 650 cod. pen
(contravvenzionale) di cui all'art. 650 cod. pen.
Generato dall'IA
Ordinanza 122/2000
Italian Constitutional Court returns case to lower court regarding the applicability of the principle of speciality in tax offenses.
Ordinanza 214/2004
Italian Constitutional Court dismisses constitutional complaints regarding public sector labor jurisdiction and statute of limitations. The court finds the questions manifestly inadmissible or unfounded. The court rejects the argument that ordinary courts should handle pre-1998 labor disputes involving public administration employees. It holds that ordinary courts must simply declare lack of jurisdiction rather than apply the statute of limitations. The court emphasizes the need to avoid excessive litigation burden on ordinary judges. The decision upholds the existing legal framework for public sector labor disputes. The court concludes that the challenged provisions do not violate constitutional principles. The ruling clarifies the division of jurisdiction between ordinary and administrative courts. The court affirms the validity of the legislative provisions in question. The decision provides guidance on handling similar jurisdictional disputes in the future.
Ordinanza 396/2008
Italian Constitutional Court dismisses challenge to law allowing appeals against administrative penalty injunctions. The court rejects the claim that the delegation exceeded legislative authority. Precedent confirms the law's validity regarding immediate appeal rights.
Sentenza 163/2000
Italian Constitutional Court dismisses challenge to tax collection agency's power to enforce criminal fines under delegation law.
Ordinanza 163/2016
Italian Constitutional Court remands case regarding immediate effect of delegating law vs. implementing decrees.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

d.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1053 (disposizioni per l'applicazione di

regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine

vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi), promossi con due

ordinanze emesse il 3 aprile 1974 dalla Corte d'appello di Firenze nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Bassi Rino e di Pernini

Felice, iscritte ai nn. 280 e 431 del registro ordinanze 1974 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4

settembre 1974 e n. 317 del 4 dicembre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1976 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

:

Con due ordinanze di pari data (3 aprile 1974) e di identico

tenore, emesse nel corso di due distinti procedimenti penali, la Corte

d'appello di Firenze ha ritenuto rilevante e non manifestamente

infondato il dubbio di legittimità costituzionale, in riferimento agli

artt. 76 e 77 della Costituzione, dell'art. 1 del d.P.R. 24 dicembre

1969, n. 1053, concernente "disposizioni per l'applicazione di

regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine

vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi", in relazione all'art.

1, lett. b e c, della legge di delegazione 13 ottobre 1969, n. 740.

Osserva il giudice a quo che la suddetta legge di delegazione ha

autorizzato, fra l'altro, il Governo ad emanare le norme necessarie per

assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai regolamenti del

trattato istitutivo della Comunità economica europea, già operanti

nel nostro ordinamento, e per sanzionare penalmente le relative

infrazioni nei limiti dell'ammenda fino a lire due milioni e

dell'arresto fino ad un anno, applicabili congiuntamente o

alternativamente.

La norma denunziata, prevedendo, invece, che per la corresponsione

dell'integrazione del prezzo dell'olio di oliva prodotto nella campagna

1969-1970, si applichino le disposizioni del d.l. 18 dicembre 1968, n.

1234, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 5,

implicitamente configurerebbe come delitto, anziché come reato

contravvenzionale, in violazione della delega, l'inesatta esposizione

di dati o notizie relativi ai prodotti agricoli di cui è causa.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

:

1. - Questa Corte è chiamata, con due distinte ordinanze, a

decidere se l'art. 1 del d.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1053, violi gli

artt. 76 e 77 della Costituzione per avere superato i limiti posti

dalla legge di delegazione 13 ottobre 1969, n. 740. La quale commina

le pene contravvenzionali dell'ammenda fino a due milioni di lire e

dell'arresto fino a un anno, applicabili congiuntamente o

alternativamente, mentre il decreto delegato, richiamando il

decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito con modificazioni

nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, consentirebbe di punire come

delitti alcune previsioni di reato.

2. - La questione è unica e, pertanto, i due giudizi vengono

riuniti per essere definiti con la stessa sentenza.

3. - È da premettere che, a seguito del regolamento comunitario 22

settembre 1966, n. 136, concernente l'attuazione di un'organizzazione

comune dei mercati nel settore dei grassi, il decreto-legge 9 novembre

1966, n. 912, emanato per la campagna olearia 1966-1967, puniva

all'articolo 12 - ove il fatto non costituisse più grave reato -, con

la reclusione da un mese a quattro anni e con la multa da lire

cinquantamila a lire tre milioni la consapevole esposizione, in

denunce, dichiarazioni o atti equipollenti, di notizie o dati inesatti

relativamente ai prodotti ammessi all'integrazione, e l'uso -

sempreché il fatto non costituisse più grave reato di tali denunce,

dichiarazioni o atti equipollenti; disponeva, inoltre, l'aumento di un

terzo della pena comminata dal codice penale (art. 640) per l'ipotesi

che il fatto fosse commesso al fine di ottenere integrazioni o

indennizzi non dovuti o in misura superiore ai dovuti.

Successivamente, la legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1143,

mutando questa terza ipotesi di illecito, considerava perfetto il reato

col raggiungimento del fine (cioè col conseguimento delle integrazioni

o degli indennizzi) e determinava la pena nella reclusione da uno a

cinque anni e nella multa da lire ventiquattromila a centoventimila.

Altre norme (alcune delle quali attinenti, in via transitoria, ai

prodotti di qualsiasi provenienza e da chiunque detenuti alla data di

entrata in vigore del decreto) stabilivano sanzioni pecuniarie (a volte

la multa: artt. 34, in relazione agli artt. 17, 18 e 26; 37, in

relazione agli artt. 22 e 23; 48, in relazione agli artt. 45 e 47;

talaltre l'ammenda: art. 38, primo comma, in relazione all'art. 5; o

anche una sanzione pecuniaria generica e non qualificata, evidentemente

di carattere amministrativo: art. 38, secondo e terzo comma).

Salva la innovazione all'art. 12 (e un ritocco all'art. 38), il

quadro sanzionatorio non è stato modificato dalla citata legge di

conversione.

4. - Per la campagna olearia 1967-1968, provvide il decreto- legge

21 novembre 1967, n. 1051, convertito con modificazioni nella legge 18

gennaio 1968, n. 10, che, all'art. 9, ripeteva le norme penali

dell'art. 12, primo, secondo e terzo comma, della legge di conversione

del precedente decreto ed aggiungeva previsioni di reati

contravvenzionali per la omessa o irregolare tenuta di registri, per la

omessa o ritardata trasmissione di documenti, per il mancato rilascio

della dichiarazione di produzione: le pene erano, rispettivamente,

l'ammenda da lire cinquantamila a lire due milioni; da lire ventimila a

lire quattrocentomila; da lire centomila a lire due milioni.

5. - Quelle su citate sono tutte norme speciali e temporanee con

efficacia circoscritta alle campagne olearie per le quali erano state

espressamente emanate.

6. - Di poco posteriori sono i regolamenti comunitari 28 ottobre

1969, n. 2132, e 21 novembre 1969, n. 2309, obbligatori in tutti i loro

elementi e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. Tali

regolamenti non prevedono sanzioni, ma impegnano ciascuno Stato membro,

produttore di olio, a instaurare un regime di verifiche e di controlli,

intesi ad assicurare che sussistano i requisiti per l'integrazione del

prezzo del prodotto, e specificano le modalità di tali verifiche e

controlli, oltre a dettare minute prescrizioni e ad imporre rigorosi

adempimenti per il conseguimento dell'integrazione stessa.

7. - La legge delega n. 740 del 1969, a sua volta, ha, tra l'altro,

autorizzato il Governo a dare esecuzione agli obblighi che derivano dai

regolamenti già operanti e dalle direttive e decisioni comunitarie e a

stabilire le sanzioni amministrative e le pene per le infrazioni, nei

limiti dell'ammenda sino a lire due milioni e dell'arresto sino a un

anno, applicabili congiuntamente o alternativamente.

La relazione parlamentare Vedovato al disegno di legge (cam. dep.,

V Legisl., doc. n. 553-A, pag. 7) era stata inequivoca e categorica,

affermando che "la facoltà concessa al Governo di legiferare in

materia di sanzioni amministrative e penali, di solo carattere

contravvenzionale, per le infrazioni alle norme dei regolamenti, delle

direttive e delle decisioni comunitarie, (...) risponde ad una esigenza

quanto mai effettiva: chiarire cioè che le sanzioni previste

dall'articolo 650 del codice penale relativamente alle infrazioni ai

provvedimenti legalmente dati dall'autorità devono estendersi alle

violazioni dei provvedimenti dipendenti dall'esecuzione dei Trattati di

Roma".

A prescindere dalla inesatta equiparazione tra il reato

(contravvenzionale) di cui all'art. 650 cod. pen. e le infrazioni

(contravvenzionali) di cui alla legge delega, per le quali il

trattamento sanzionatorio è assai più severo, non c'è dubbio che

quest'ultima ha inteso mantenersi nell'ambito delle infrazioni

(contravvenzionali) inerenti a prescrizioni, provvedimenti e decisioni

delle autorità comunitarie, senza interferire nella materia dei

delitti previsti e puniti dalle leggi penali dello Stato.

8. - Dalle considerazioni che precedono consegue che la sollevata

questione è fondata, non potendosi dubitare che il d.P.R. n. 1053 del

1969, che è stato emanato in attuazione della delega, abbia violato

gli artt. 76 e 77 Cost., per aver recepito le disposizioni del

decreto-legge n. 1234 del 1968, convertito nella legge n. 5 del 1969,

che contempla, oltre a reati contravvenzionali, sanzionati con

l'arresto e 'ammenda, anche delitti, sanzionati con la reclusione e la

multa.

9. - Va da sé, tuttavia, che i comportamenti illeciti attinenti al

regime delle integrazioni del prezzo dell'olio, se altrimenti previsti

come delitti, né degradano a fatti contravvenzionali, né, esclusi

dalla sfera di applicabilità del decreto delegato, a seguito della

presente decisione, cessano di essere dei delitti: essi restano

punibili alla stregua del codice penale, sotto i titoli di falso e di

truffa (ed è compito del giudice a quo accertare se le fattispecie

concrete vi rientrino).

In sostanza, le violazioni della legge di delegazione non

consistono nell'avere il decreto attribuito carattere delittuoso e

comminato le corrispondenti sanzioni (reclusione e multa) a fatti che

essa legge limita a quelli contravvenzionali (e sanzionati con

l'arresto e con l'ammenda), bensì nell'aver previsto, anziché delle

sole contravvenzioni, anche dei delitti di falso e di truffa, che erano

in passato ipotizzati dalla legislazione speciale in esame (e da questa

puniti più severamente che non dal codice penale).

10. - È superfluo rilevare che la delega è rispettata quanto alle

contravvenzioni di cui alla legislazione anteriore (d.l. n. 1234 del

1968 - legge n. 5 del 1969), stante che, come si è già riscontrato,

le pene ivi previste (un massimo di lire due milioni di ammenda) non

eccedono i limiti della delega stessa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale, nei sensi di cui in

motivazione, dell'art. 1 del d.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1053

(Disposizioni per l'applicazione di regolamenti comunitari nei settori

delle materie grasse di origine vegetale, degli ortofrutticoli e degli

agrumi), nella parte in cui, richiamando in vigore il decreto-legge 18

dicembre 1968, n. 1234, convertito con modificazioni nella legge 12

febbraio 1969, n. 5, prevede fatti di reato punibili con la reclusione

e con la multa.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere