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Ordinanza 4/1975 ECLI:IT:COST:1975:4 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses pension widow case, remitting facts to Court of Accounts for new law application.

Numero d'incarto Ordinanza 4/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court ordered the return of case files to the Court of Accounts regarding a challenge to state pension rules for widows. The petitioner argued that existing laws excluded widows based on age and marriage duration criteria, while the Court noted a subsequent decree modified these conditions for marriages occurring after age 65. Since the pensioner had already reached 65 at marriage, the Court determined the new regulations applied, rendering the constitutional question moot.

Regesto Legislator

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Art. 256 of the Unified Text on State Retirement; Art. 11, para. 2 and Art. 19 of Law No. 46/1958: When subsequent legislation modifies the factual conditions for a benefit, the Constitutional Court must assess the continued relevance of the constitutional question before declaring the law unconstitutional.

Parole chiave

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pension widows age discrimination subsequent legislation mootness restitution of files state pensions constitutional review rendita di vecchiaia per coniugi

Disposizioni normative citate

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Art. 11, para. 2 of Law No. 46/1958
Art. 19 of Law No. 46/1958
Art. 3 of the Constitution
Art. 29, para. 1 of the Constitution
Art. 31, para. 1 of the Constitution
Art. 36, para. 1 of the Constitution
Art. 38 of the Constitution
Art. 256 of the Unified Text on State Retirement
dell'art. 256 stesso testo, occorre che il giudice del merito esamini
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, secondo

comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle

pensioni ordinarie a carico dello Stato), e successive modificazioni,

promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1972 dalla Corte dei conti -

sezione III pensioni civili - sul ricorso di Griggio Maria, iscritta al

n. 368 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 334 del 27 dicembre 1972.

Visto l'atto di costituzione di Griggio Maria;

udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1974 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito l'avv. Italo Galassi, per Griggio Maria.

Ritenuto che con ordinanza 2 maggio 1972 la Corte dei conti

(sezione III giurisdizionale) su ricorso di Griggio Maria Antonietta

contro il Ministero della difesa, sollevava, in relazione agli artt. 3,

29, primo comma, 31, primo comma, 36, primo comma, e 38 della

Costituzione, questione di legittimità degli artt. 11, secondo comma,

e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, contenenti norme sulle

pensioni ordinarie a carico dello Stato (modificati detti articoli,

rispettivamente, dalla legge 14 maggio 1969, n.252, e dalla legge 28

aprile 1967, n. 264) nella parte in cui escludono il diritto a pensione

di riversibilità delle vedove di pensionati statali, con riguardo

all'età del coniuge dante causa alla data in cui il matrimonio venne

contratto ed alla differenza di età fra i coniugi;

che, in forza dei citati articoli, i dati condizionanti la

concessione alla vedova della pensione di riversibilità venivano fatti

così consistere: a) età del coniuge pensionato alla data del

matrimonio, non superiore al settantaduesimo anno; b) differenza di

età fra i coniugi non superiore ad anni venti; c) durata almeno

biennale del matrimonio.

Considerato che, con decreto del Presidente della Repubblica 29

dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico sul trattamento di quiescenza dei

dipendenti dello Stato), dette condizioni sono state modificate nel

senso che, per i matrimoni conclusi dopo il sessantacinquesimo anno di

età da parte del pensionato, non è considerato ostacolo alla

concessione della pensione di riversibilità alla vedova, se la

differenza di età fra i coniugi non superi i venticinque anni e se il

matrimonio abbia avuto durata perlomeno biennale;

che, nel caso in esame, l'ordinanza di rinvio dà atto che il

pensionato, alla data del matrimonio, aveva già compiuto i

sessantacinque anni, e la differenza di età tra i coniugi stessi era

superiore ai venti anni ma inferiore ai venticinque mentre la durata

del matrimonio, al momento della morte del pensionato, aveva superato

il biennio;

che, pertanto, dovendosi applicare al caso in corso di trattazione,

le nuove norme stabilite con il suindicato testo unico, per effetto

dell'art. 256 stesso testo, occorre che il giudice del merito esamini

se dette norme siano applicabili al caso da decidere e se, quindi,

sussista tuttora la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale prospettata con l'ordinanza del 2 maggio 1972.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere