Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to financial law article 20 as manifestly unfounded. The court rejects the claim that the law violates equality principles. No new arguments were presented to overturn the previous decision. The question of constitutionality is declared manifestly unfounded. The court affirms the validity of the financial repression norms. The ruling upholds the existing legal framework against the challenge. The court maintains its prior judgment on the same constitutional issue. The decision confirms the law's compatibility with the constitution. The court finds no merit in the repeated constitutional complaint. The legal challenge is dismissed without further examination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 20 of the 1929 financial law manifestly unfounded. Six lower court orders had previously raised this issue, citing violations of Article 3 of the Constitution, but the Court had already rejected the same challenge in 1974. The Court dismissed the new arguments as not adding any novelty to the previously decided case, thereby upholding the validity of the financial repression norms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; Art. 3 della Costituzione: The Constitutional Court declares a constitutional question manifestly unfounded when the same issue has already been ruled inadmissible or rejected in a prior decision without new arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20
della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione
delle violazioni delle leggi finanziarie), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 febbraio 1974 dal tribunale di Ferrara
nel procedimento penale a carico di Longhi Vincenzo, iscritta al n. 268
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 194 del 24 luglio 1974;
2) ordinanza emessa il 23 aprile 1974 dal tribunale di Ferrara nel
procedimento penale a carico di Chirico Alfonso ed altra, iscritta al
n. 278 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974;
3) ordinanze emesse il 23 marzo 1974 dalla Corte d'appello di
Venezia nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Marin
Emilio ed altri e di Gioppo Alberto ed altri, iscritte ai nn. 443 e 444
del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974;
4) ordinanza emessa l'11 novembre 1974 dalla Corte di appello di
Bari nel procedimento penale a carico di Coronelli Lora, iscritta al n.
536 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975;
5) ordinanze emesse il 15 febbraio e il 28 gennaio 1974 dalla Corte
suprema di cassazione - sezione III penale - nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Portelli Wanda e di Borghetti Carlo,
iscritte ai nn. 15 e 16 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975;
6) ordinanza emessa il 3 ottobre 1974 dalla Corte suprema di
cassazione - sezione III penale - nel procedimento penale a carico di
Sanseverino Calogero, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 7
maggio 1975.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice
relatore Paolo Rossi.
Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7
gennaio 1929, n. 4, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata infondata
da questa Corte con sentenza n. 164 del 1974 e con ordinanza n. 279 del
1974, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione;
che non vengono addotti argomenti nuovi;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme
generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe indicate e già dichiarata non fondata con la
sentenza n. 164 del 1974 e con l'ordinanza n. 279 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere