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Ordinanza 168/1975 ECLI:IT:COST:1975:168 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to Article 290 of Penal Code regarding insult to Armed Forces.

Numero d'incarto Ordinanza 168/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaints regarding Article 290 of the Penal Code manifestly unfounded. The Court of Assizes of Pisa had previously raised these issues concerning the crime of vilipending the Armed Forces, but the Court ruled that no new grounds existed. This decision followed earlier rulings by the Court that found similar challenges to Articles 21 and 3 of the Constitution infounded.

Regesto Legislator

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Art. 21, comma 1; Art. 25, comma 2; Art. 3, comma 1 della Costituzione: Le questioni di legittimità costituzionale relative al delitto di vilipendio alle Forze Armate sono dichiarate manifestamente infondate in quanto prive di fondamento giuridico.

Parole chiave

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Constitutional Complaints Vilipending Armed Forces Penal Code Article 290 Manifestly Unfounded Right to Defense Equality Before Law Judicial Review limiti della libertà d'espressione

Disposizioni normative citate

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Art. 21, comma 1 della Costituzione
Art. 25, comma 2 della Costituzione
Art. 3, comma 1 della Costituzione
Art. 290 del codice penale
costituzionale dell'art. 290 del codice penale, sollevate, in

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 20 del 30 gennaio 1974
da questa Corte con la sentenza n. 20 del 30 gennaio 1974, e
Ordinanza n. 180 del 1974
Costituzione, con l'ordinanza n. 180 del 1974;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 290

del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 14, 17 e 18

dicembre 1973 dalla Corte d'assise di Pisa rispettivamente nei

procedimenti penali a carico di Sofri Adriano ed altro, di Menzione

Ezio e di Fratoianni Aldo, iscritte ai nn. 71, 72 e 73 del registro

ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 82 del 27 marzo 1974.

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con ordinanze del 14,17 e 18 dicembre 1973 la Corte

d'assise di Pisa ha sollevato, con identità di motivi, in riferimento

agli artt. 21, comma primo, 25, comma secondo, e 3, comma primo, della

Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 290

del codice penale, nella parte in cui prevede il delitto di vilipendio

alle Forze Armate;

che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti onde essere

decisi con unico provvedimento;

che non vi è stata costituzione di parte né intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che le questioni sono state già dichiarate non fondate

da questa Corte con la sentenza n. 20 del 30 gennaio 1974, e

manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 21 e 3 della

Costituzione, con l'ordinanza n. 180 del 1974;

che non sono stati addotti motivi nuovi né sussistono ragioni per

discostarsi dalla precedente decisione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 290 del codice penale, sollevate, in

riferimento agli artt. 21, primo comma, 25, secondo comma, e 3, primo

comma, della Costituzione, dalla Corte d'assise di Pisa con le

ordinanze in epigrafe e già dichiarate non fondate con sentenza n. 20

del 30 gennaio 1974 e manifestamente infondate con ordinanza n. 180 del

1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere