Constitutional Court remands case to lower court due to new law superseding old pretrial detention rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court ordered the return of files to the Milan investigating judge for a new evaluation. The lower court had raised a constitutional issue regarding Article 3 of the Constitution concerning pretrial detention under Article 277-bis of the Criminal Procedure Code. The Court decided to remand the case because the December 1972 law had innovated pretrial detention rules, making the original constitutional question obsolete under the new legal framework.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 277-bis c.p.p.; Art. 3 Cost.: When a subsequent law significantly modifies the legal regime in question, the Constitutional Court must remand the case for a new evaluation of the constitutional issue's relevance under the new law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 277 bis del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio
1972 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento
penale a carico di Italiano Angelo Salvatore ed altro, iscritta al n.
178 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Ritenuto che l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di
Milano del 24 gennaio 1972 ha sollevato questione di legittimità
costituzionale - in riferimento all'art. 3 della Costituzionale - della
normativa concernente la custodia preventiva conseguente
all'applicazione dell'art. 277 bis del codice di procedura penale in
quanto non consentirebbe di valutare, a favore dell'imputato,
circostanze che possano legittimare, in caso di condanna, la
sospensione condizionale della pena.
Considerato che la disciplina della custodia preventiva è stata
profondamente innovata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 773, il cui
art. 2, che ha sostituito l'art. 277 c.p.p., consente la concessione
della libertà provvisoria anche nei casi di emissione obbligatoria del
mandato di cattura;
che, pertanto, è opportuno rimettere gli atti al giudice a quo per
una nuova valutazione della rilevanza della questione alla stregua
dello jus superveniens.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice istruttore del
tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere