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Ordinanza 52/1974 ECLI:IT:COST:1974:52 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to Article 164 of Criminal Code regarding conditional suspension limits.

Numero d'incarto Ordinanza 52/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 164 of the Criminal Code manifestly unfounded. The petitioner argued that limiting conditional suspension for new prison sentences to cases where a prior fine suspension existed violated Article 3 of the Constitution. The Court ruled that since a previous judgment (No. 95/1973) had already rejected this issue, no new arguments warranted a change in its established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; Art. 164, last paragraph, Criminal Code: The Court holds that a prior ruling rejecting the constitutionality of the same provision precludes re-examination absent new grounds, thereby maintaining the existing legal interpretation.

Parole chiave

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constitutional question conditional suspension Criminal Code Article 3 Constitution manifestly unfounded repeated challenge jurisprudence stability pene condizionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
191), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto limita la
Art. 164, last paragraph, Criminal Code
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, quinto
Art. 26, second paragraph, Law No. 87/1953
Art. 9, second paragraph, Integrative Norms
art. 3 della Costituzione
191), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto limita la

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 95/1973
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, quinto

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre

1972 dal pretore di Lauro nel procedimento penale a carico di Venezia

Pasquale, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 9 maggio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che l'ordinanza indicata in epigrafe propone questione di

legittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, del codice

penale (aggiunto al testo originario dalla legge 24 aprile 1962, n.

191), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto limita la

introdotta disciplina della sospensione condizionale per una nuova

condanna a pena detentiva al caso che la sospensione sia stata già

ordinata per una precedente condanna a pena pecuniaria.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 95 del 1973, ha

dichiarato non fondata la questione;

che non vengono prospettati profili nuovi né addotti argomenti e

motivi tali da indurre la Corte a modificare la sua giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 164, quinto comma, del codice penale,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza

n. 95 del 14 giugno 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere