Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to Article 164 of Criminal Code regarding conditional suspension limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 164 of the Criminal Code manifestly unfounded. The petitioner argued that limiting conditional suspension for new prison sentences to cases where a prior fine suspension existed violated Article 3 of the Constitution. The Court ruled that since a previous judgment (No. 95/1973) had already rejected this issue, no new arguments warranted a change in its established jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 Cost.; Art. 164, last paragraph, Criminal Code: The Court holds that a prior ruling rejecting the constitutionality of the same provision precludes re-examination absent new grounds, thereby maintaining the existing legal interpretation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, quinto
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre
1972 dal pretore di Lauro nel procedimento penale a carico di Venezia
Pasquale, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 9 maggio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che l'ordinanza indicata in epigrafe propone questione di
legittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, del codice
penale (aggiunto al testo originario dalla legge 24 aprile 1962, n.
191), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto limita la
introdotta disciplina della sospensione condizionale per una nuova
condanna a pena detentiva al caso che la sospensione sia stata già
ordinata per una precedente condanna a pena pecuniaria.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 95 del 1973, ha
dichiarato non fondata la questione;
che non vengono prospettati profili nuovi né addotti argomenti e
motivi tali da indurre la Corte a modificare la sua giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a
questa Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 164, quinto comma, del codice penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con
l'ordinanza in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza
n. 95 del 14 giugno 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere