Italian Constitutional Court dismisses challenge to criminal code article 506 regarding sentencing without prior notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the unconstitutionality of Article 506 of the Criminal Procedure Code manifestly unfounded. The petitioner argued that sentencing without prior judicial notification violated equality and defense rights. The Court rejected this claim by relying on its previous 1972 decision which already found the same constitutional issues non-founded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, Art. 24 Cost.; The Court holds that prior judicial notification is not constitutionally required for the issuance of a criminal conviction decree, as the principle of equality and the right to defense are not violated by the existing procedural framework.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 506 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio
1973 dal pretore di Mantova nel procedimento penale a carico di Turazza
Ferruccio, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 del 23 maggio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, l'incostituzionalità
dell'art. 506 del codice di procedura penale viene prospettata sotto il
profilo che la emissione del decreto penale di condanna senza la
preventiva comunicazione giudiziaria all'imputato con indicazione delle
norme di legge violate e della data del fatto addebitato con invito ad
esercitare la facoltà di nominare un difensore (art. 304 del codice
penale modificato dall'art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773)
determinerebbe una disparità di trattamento con coloro contro i quali
si procede con rito normale, con conseguente violazione del principio
di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) nonché del diritto di
difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione).
Considerato che la stessa questione è stata dichiarata non fondata
da questa Corte con la sentenza 29 dicembre 1972, n. 197, in
riferimento agli stessi articoli della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 506 del codice di procedura penale, sollevata
dal pretore di Mantova in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere