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Ordinanza 282/1974 ECLI:IT:COST:1974:282 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to criminal code article 506 regarding sentencing without prior notice.

Numero d'incarto Ordinanza 282/1974
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the unconstitutionality of Article 506 of the Criminal Procedure Code manifestly unfounded. The petitioner argued that sentencing without prior judicial notification violated equality and defense rights. The Court rejected this claim by relying on its previous 1972 decision which already found the same constitutional issues non-founded.

Regesto Legislator

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Art. 3, Art. 24 Cost.; The Court holds that prior judicial notification is not constitutionally required for the issuance of a criminal conviction decree, as the principle of equality and the right to defense are not violated by the existing procedural framework.

Parole chiave

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criminal procedure judicial notification right to defense equality principle constitutional review sentencing decree procedural fairness procedura penale

Disposizioni normative citate

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Art. 3 Cost.
esercitare la facoltà di nominare un difensore (art. 304 del codice
Art. 24 Cost.
difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione).
Art. 506 c.p.p.
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 506 del
Art. 304 c.p.
esercitare la facoltà di nominare un difensore (art. 304 del codice
Law 11 marzo 1953, n. 87
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 della Costituzione
di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) nonché del diritto di

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 506 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio

1973 dal pretore di Mantova nel procedimento penale a carico di Turazza

Ferruccio, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 del 23 maggio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, l'incostituzionalità

dell'art. 506 del codice di procedura penale viene prospettata sotto il

profilo che la emissione del decreto penale di condanna senza la

preventiva comunicazione giudiziaria all'imputato con indicazione delle

norme di legge violate e della data del fatto addebitato con invito ad

esercitare la facoltà di nominare un difensore (art. 304 del codice

penale modificato dall'art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773)

determinerebbe una disparità di trattamento con coloro contro i quali

si procede con rito normale, con conseguente violazione del principio

di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) nonché del diritto di

difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Considerato che la stessa questione è stata dichiarata non fondata

da questa Corte con la sentenza 29 dicembre 1972, n. 197, in

riferimento agli stessi articoli della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 506 del codice di procedura penale, sollevata

dal pretore di Mantova in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere