Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to industrial dismissal law as manifestly unfounded. The court rejects the claim that the law violates constitutional principles. No new grounds were found to overturn the previous decision. The law remains valid and applicable to individual dismissals. The court upholds the legislative authority regarding labor regulations. The decision confirms the stability of the legal framework. The ruling emphasizes the lack of constitutional defects in the statute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding the 1960 industrial dismissal law manifestly unfounded, dismissing the challenge raised by the Naples Tribunal. The applicant, Vincenzo Pastore, argued the law violated Article 39 of the Constitution, but the court noted that the same issue had already been rejected in a prior judgment from June 1967. Since no new or sufficient grounds were presented to alter the previous outcome, the court upheld the statute's validity and rejected the request for illegitimacy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 della Costituzione; La Corte dichiara manifesta l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale se non sussistono nuovi motivi che possano indurre a diversa decisione rispetto a precedenti pronunce.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio
1960, n. 1011, contenente norme sui licenziamenti individuali dei
lavoratori dipendenti da imprese industriali, promosso con ordinanza
emessa il 22 maggio 1967 dal tribunale di Napoli nel procedimento
civile vertente tra Schiattarella Vincenzo e Pastore Vincenzo, iscritta
al n. 319 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969.
Visto l'atto di costituzione di Pastore Vincenzo;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice
relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che con ordinanza 22 maggio 1967 (pervenuta a questa Corte
il 28 luglio 1969) il tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento
all'art. 39 della Costituzione, una questione di legittimità
costituzionale concernente il d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011;
che innanzi a questa Corte si è costituito, con atto 9 ottobre
1969, il sig. Vincenzo Pastore, il quale ha chiesto che il decreto
denunziato venga dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Considerato che con sentenza n. 98 del 26 giugno 1967 questa Corte
dichiarò non fondata, in riferimento all'art. 39 della Costituzione,
la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio 1960,
n. 1011;
che non sono stati addotti né sussistono motivi che possano
indurre ad una diversa decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, contenente "norme
sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti da imprese
industriali" sollevata, in riferimento all'art. 39 della Costituzione,
dall'ordinanza indicata in epigrafe e già dichiarata non fondata con
sentenza n. 98 del 26 giugno 1967.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.