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Sentenza 19/1971 ECLI:IT:COST:1971:19 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to Art. 539 Penal Code regarding age ignorance defense. Disparity in age limits is justified by varying legal presumptions of capacity.

Numero d'incarto Sentenza 19/1971
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional challenge to Article 539 of the Penal Code unfounded. The Court reasoned that the strict prohibition on invoking ignorance of the victim's age for those under fourteen, contrasted with the rules for sixteen-year-olds, is justified by the law's presumption of incapacity for the younger group. The Court concluded that these distinct provisions serve different protective purposes and do not violate the principle of equality.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 Cost.; Art. 539 c.p.: The differential treatment between defendants who can prove ignorance of the victim's age under sixteen versus those under fourteen is constitutionally valid because the law presumes incapacity for the former group but not the latter, justifying the stricter rule for minors under fourteen.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional equality penal code age limits ignorance of age defense presumption of incapacity protection of minors disparity of treatment moral offenses

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Art. 539 c.p.
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 539 del
Art. 519 c.p.
l'errore sugli elementi costitutivi del reato (art. 519 del codice
Art. 97 c.p.
Art. 85 c.p.
art. 3 della Costituzione
codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 539 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1969 dal

tribunale di Parma nel procedimento penale a carico di Dall'Argine

Coriolano, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969.

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1970 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

:

Nel corso di un procedimento penale a carico di Dall'Argine

Coriolano, imputato, tra l'altro, del delitto p. e p. dall'articolo 521

del codice penale per aver compiuto atti di libidine diversi dalla

congiunzione carnale in danno di Catellani Angela, di anni tredici, la

difesa dell'imputato, dopo aver richiesto invano, in sede di atti

preliminari, l'ammissione di un mezzo di prova diretto a dimostrare

l'errore sull'età del soggetto passivo del reato, sollevava eccezione

di illegittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, che

nega ogni rilievo all'ignoranza dell'età della persona offesa, se

minore degli anni quattordici, lamentando l'arbitrarietà della

disparità di trattamento conseguente al disposto dell'art. 539 del

codice penale nei confronti di altre norme che consentono di provare

l'errore sugli elementi costitutivi del reato (art. 519 del codice

penale nn. 2 e 3 del secondo comma).

Il tribunale di Parma, con ordinanza del 23 giugno 1969, ritenendo

rilevante e non manifestamente infondata la questione prospettata,

proponeva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 539 del

codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Nessuna parte si è costituita in giudizio in questa sede.

:

Viene denunciato per incostituzionalità ai sensi dell'art. 3 della

Costituzione l'art. 539 del codice penale in rapporto all'art. 519 n.

1, 2, 3 stesso codice, sull'esclusivo rilievo che non si

giustificherebbe la disparità di trattamento fra chi può venire

ammesso a provare la ignoranza dell'età o dell'inferiorità fisica o

psichica del soggetto passivo (art. 519 n. 2 e n. 3 del codice penale),

e chi, invece, non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età

dell'offeso (art. 519, n. 1).

La questione è infondata.

Il divieto d'invocare l'ignoranza dell'età dell'offeso inferiore

agli anni quattordici è stabilito dall'art. 539 del codice penale per

tutte le ipotesi comprese nel titolo "dei delitti contro la moralità

pubblica e il buon costume".

Per il delitto previsto dall'art. 519 n. 2 l'età limite è di

anni sedici; per quello previsto al n. 1 dello stesso articolo è di

anni quattordici. Una più rigorosa tutela è dovuta agli inferiori di

anni quattordici, per i quali la legge penale presume l'incapacità

d'intendere e di volere (artt. 97 e 85 del codice penale). Tale

presunzione non sussiste per coloro che sono di età fra i quattordici

e i sedici anni.

Quanto all'ipotesi prevista dall'art. 519, n. 3, del codice penale,

è chiaro che, mentre l'età inferiore agli anni quattordici è un dato

positivo, il più delle volte valutabile anche esteriormente dai terzi,

l'inferiorità psichica o fisica talora non si può accertare che con

indagini cliniche.

Le previsioni dei nn. 1, 2, 3 dell'art. 519 del codice penale sono

intrinsecamente diverse l'una dall'altra, e non può richiamarsi l'art.

3 della Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 539 del codice penale, proposta, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal tribunale di Parma con ordinanza del 23 giugno

1969.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.