Italian Constitutional Court dismisses challenge to Art. 539 Penal Code regarding age ignorance defense. Disparity in age limits is justified by varying legal presumptions of capacity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional challenge to Article 539 of the Penal Code unfounded. The Court reasoned that the strict prohibition on invoking ignorance of the victim's age for those under fourteen, contrasted with the rules for sixteen-year-olds, is justified by the law's presumption of incapacity for the younger group. The Court concluded that these distinct provisions serve different protective purposes and do not violate the principle of equality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 Cost.; Art. 539 c.p.: The differential treatment between defendants who can prove ignorance of the victim's age under sixteen versus those under fourteen is constitutionally valid because the law presumes incapacity for the former group but not the latter, justifying the stricter rule for minors under fourteen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 539 del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1969 dal
tribunale di Parma nel procedimento penale a carico di Dall'Argine
Coriolano, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969.
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1970 il Giudice
relatore Paolo Rossi.
:
Nel corso di un procedimento penale a carico di Dall'Argine
Coriolano, imputato, tra l'altro, del delitto p. e p. dall'articolo 521
del codice penale per aver compiuto atti di libidine diversi dalla
congiunzione carnale in danno di Catellani Angela, di anni tredici, la
difesa dell'imputato, dopo aver richiesto invano, in sede di atti
preliminari, l'ammissione di un mezzo di prova diretto a dimostrare
l'errore sull'età del soggetto passivo del reato, sollevava eccezione
di illegittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, che
nega ogni rilievo all'ignoranza dell'età della persona offesa, se
minore degli anni quattordici, lamentando l'arbitrarietà della
disparità di trattamento conseguente al disposto dell'art. 539 del
codice penale nei confronti di altre norme che consentono di provare
l'errore sugli elementi costitutivi del reato (art. 519 del codice
penale nn. 2 e 3 del secondo comma).
Il tribunale di Parma, con ordinanza del 23 giugno 1969, ritenendo
rilevante e non manifestamente infondata la questione prospettata,
proponeva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 539 del
codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Nessuna parte si è costituita in giudizio in questa sede.
:
Viene denunciato per incostituzionalità ai sensi dell'art. 3 della
Costituzione l'art. 539 del codice penale in rapporto all'art. 519 n.
1, 2, 3 stesso codice, sull'esclusivo rilievo che non si
giustificherebbe la disparità di trattamento fra chi può venire
ammesso a provare la ignoranza dell'età o dell'inferiorità fisica o
psichica del soggetto passivo (art. 519 n. 2 e n. 3 del codice penale),
e chi, invece, non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età
dell'offeso (art. 519, n. 1).
La questione è infondata.
Il divieto d'invocare l'ignoranza dell'età dell'offeso inferiore
agli anni quattordici è stabilito dall'art. 539 del codice penale per
tutte le ipotesi comprese nel titolo "dei delitti contro la moralità
pubblica e il buon costume".
Per il delitto previsto dall'art. 519 n. 2 l'età limite è di
anni sedici; per quello previsto al n. 1 dello stesso articolo è di
anni quattordici. Una più rigorosa tutela è dovuta agli inferiori di
anni quattordici, per i quali la legge penale presume l'incapacità
d'intendere e di volere (artt. 97 e 85 del codice penale). Tale
presunzione non sussiste per coloro che sono di età fra i quattordici
e i sedici anni.
Quanto all'ipotesi prevista dall'art. 519, n. 3, del codice penale,
è chiaro che, mentre l'età inferiore agli anni quattordici è un dato
positivo, il più delle volte valutabile anche esteriormente dai terzi,
l'inferiorità psichica o fisica talora non si può accertare che con
indagini cliniche.
Le previsioni dei nn. 1, 2, 3 dell'art. 519 del codice penale sono
intrinsecamente diverse l'una dall'altra, e non può richiamarsi l'art.
3 della Costituzione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 539 del codice penale, proposta, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal tribunale di Parma con ordinanza del 23 giugno
1969.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.