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Sentenza 38/1970 ECLI:IT:COST:1970:38 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to civil code seizure rules, upholding fixed 20% wage garnishment as constitutional.

Numero d'incarto Sentenza 38/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaints regarding Articles 545 and 553 of the Civil Code unfounded. The lower court argued that fixed garnishment violated equality principles by disproportionately affecting low-wage earners compared to variable rates for alimony. The Court rejected this, stating that the fixed rate is justified by the nature of the obligation and does not constitute irrational discrimination.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; Art. 36 Cost.; The fixed 20% wage garnishment rule is constitutional and does not violate equality principles, as the differential treatment between alimentary and non-alimentary debts is based on the specific nature of the obligations rather than arbitrary discrimination.

Parole chiave

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wage garnishment constitutional equality civil procedure code alimony debts proportionality principle reddito fluttuante diminuzione di stipendio basso salario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
eguaglianza dell'art. 3 della Costituzione perché potrebbe incidere in
Art. 36 Cost.
dall'art. 36 della Costituzione, che sarebbe applicabile anche a quei
Art. 545, fourth paragraph, Civil Procedure Code
legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice di
Art. 553 Civil Procedure Code
legittimità costituzionale dell'art. 553 del codice di procedura
art. 3 della Costituzione
eguaglianza dell'art. 3 della Costituzione perché potrebbe incidere in
art. 36 della Costituzione
dall'art. 36 della Costituzione, che sarebbe applicabile anche a quei
art. 553 cod. proc. civ
legittimità costituzionale dell'art. 553 del codice di procedura

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 20 del 1968
Questa Corte, con la sentenza n. 20 del 1968, si è già
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 545,

quarto comma, e 553 del codice di procedura civile, promosso con

ordinanza emessa il 21 giugno 1968 dal pretore di Pinerolo nel

procedimento di esecuzione vertente tra Mauro Mario e Socratini Barreca

Michelina, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1968 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

:

Con ordinanza del 21 giugno 1968 emessa nel corso del procedimento

di esecuzione promosso da Mauro Mario contro Socratini Barreca

Michelina, il pretore di Pinerolo ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice di

procedura civile in relazione al terzo comma dello stesso articolo,

nella parte in cui, in ordine ai crediti non alimentari "assoggetta a

pignoramento la quota fissa di un quinto dello stipendio dovuto da

privati, anziché quella quota variabile che il pretore ritenga

pignorabile, come invece è consentito dal terzo comma citato per i

crediti alimentari".

Secondo il pretore, la norma denunziata violerebbe il principio di

eguaglianza dell'art. 3 della Costituzione perché potrebbe incidere in

misura più sensibile sulle retribuzioni meno alte e prossime al limite

minimo, che non su quelle di maggior importo; dando luogo, in questo

caso, ad una ingiusta sperequazione a danno dei lavoratori meno

abbienti: senza alcuna possibilità di riduzione discrezionale a quota

graduata e variabile.

Il giudice a quo ha sollevato contestualmente questione di

legittimità costituzionale dell'art. 553 del codice di procedura

civile "considerato in collegamento col citato quarto comma dell'art.

545 dello stesso codice, nella parte in cui, imponendo al pretore di

assegnare, in pagamento del credito, la somma pignorata nella misura

richiesta, senza possibilità di graduazione, sarebbe suscettibile di

ridurre la retribuzione del debitore al di sotto del minimo (salariale)

necessario per garantire a lui ed alla sua famiglia un'esistenza libera

e dignitosa" violando così il principio stabilito in proposito

dall'art. 36 della Costituzione, che sarebbe applicabile anche a quei

casi di insufficienza della retribuzione derivante da decurtazioni

dovute a cause estranee al rapporto di lavoro.

Nessuna delle parti si è costituita in giudizio.

:

1. - La prima questione sollevata con l'ordinanza di rinvio in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, riguarda l'articolo 545,

quarto comma, del codice di procedura civile, in quanto, riconoscendo

pignorabili, dai creditori in genere, nella misura fissa di un quinto,

gli stipendi ed i salari dovuti all'esecutato, la norma verrebbe ad

incidere in misura più sensibile sulle basse retribuzioni in confronto

a quelle di maggiore importo.

La questione non è fondata.

Questa Corte, con la sentenza n. 20 del 1968, si è già

pronunciata nel senso che il limite di un quinto pignorabile è stato

adottato dal legislatore in base ad un potere razionalmente esercitato

anche secondo gli insegnamenti della scienza economica. Tra i due

criteri, in astratto ammissibili, della proporzionalità rispetto alla

misura della retribuzione ovvero della progressività, per cui chi ha

una retribuzione più bassa viene colpito, in proporzione, con una

minore incidenza di misura, è stato preferito il secondo criterio,

che, secondo il suespresso giudizio della Corte, risulta immune da ogni

indizio di incostituzionalità.

Nell'ordinanza di rinvio non sono addotti, su questo punto, nuovi e

diversi argomenti, validi per addivenire a differente decisione.

L'ordinanza prospetta, tuttavia, sotto ulteriore profilo, l'ipotesi

di incostituzionalità dell'art. 545, quarto comma, del codice di

procedura civile se confrontato col terzo comma (pignorabilità in

misura variabile per i crediti alimentari).

La disparità di trattamento, a seconda della natura del credito,

si risolverebbe, stando all'ordinanza, in violazione dell'art. 3 della

Costituzione, in quanto non sarebbe escluso che, in particolari

circostanze, un credito per alimenti, che pur meriterebbe in ogni caso

maggior tutela, possa essere garantito con pignoramento inferiore al

quinto, mentre un credito non alimentare sarebbe, sempre e comunque,

meglio tutelato mediante pignoramento mai inferiore al quinto.

L'ordinanza, così ponendo la questione, non considera che il

particolare trattamento disposto per i crediti alimentari dipende dalla

peculiare natura dell'obbligo corrispondente, condizionato sia al

bisogno dell'alimentando, sia alla capacità economica dell'obbligato,

quale residua, dopo soddisfatti i suoi propri debiti.

La variabilità dell'obbligo giustifica la variabilità della

misura esecutiva per effettuarne l'adempimento. Nemmeno sotto questo

profilo sussiste alcuna irrazionale differenziazione di trattamento.

2. - L'ordinanza, nel quadro generale della stessa materia, ha

sollevato anche una particolare questione riguardante l'art. 553 cod.

proc. civ. (assegnazione di crediti) come connesso e conseguenziale a

quanto sopra esaminato, inserendo anche al riguardo l'ipotesi che il

sistema di legge possa dar luogo a contrasto con l'art. 36 della

Costituzione.

La Corte osserva, in primo luogo, che, essendo la norma dell'art.

553 complementare della precedente di cui all'art. 545, valgono, per

escluderne l'incostituzionalità, le stesse considerazioni suesposte.

In secondo luogo osserva che il principio dettato dall'art. 36 vale

per regolare il rapporto di lavoro nell'ambito suo proprio attinente

alla sua conclusione ed attuazione e non si estende alle conseguenze

contingenti ed eventuali che possano essere occasionate da eventi che

da quel rapporto prescindano.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 545, quarto comma, e 553 del codice di procedura civile

sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal pretore di Pinerolo

in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l' 11 marzo 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.