Italian Constitutional Court dismisses challenge to criminal procedure article regarding defense rights and equality. The court rejects the claim that the law violates constitutional principles. The decision relies on previous rulings finding the issue already resolved. The court maintains that the procedural rules are constitutional. The challenge is declared manifestly unfounded without new arguments. The legal issue concerns criminal procedure and constitutional rights. The outcome is a dismissal of the constitutional complaint. The court upholds the existing legal framework. The decision reinforces established judicial precedents. The ruling confirms the validity of the contested article.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional challenge to Article 510 of the Criminal Procedure Code manifestly unfounded. The petitioner argued that the article violated the principle of equality and the right to defense by allowing default judgments without prior accusation contestation or interrogation. The Court ruled that this issue had already been comprehensively addressed in its prior decisions from 1957, 1967, and 1970. Consequently, the Court determined that no new grounds justified revisiting the established legal interpretation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, Art. 24 Cost.; Art. 510 c.p.p.: The Court holds that previous rulings have already definitively settled the constitutionality of the provision regarding default judgments, rendering the current challenge manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 510, primo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
17 ottobre 1969 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di
Ranuzzi Riccardo, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'11
marzo 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che l'ordinanza indicata in epigrafe solleva la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 510, primo comma, del codice
di procedura penale in riferimento al primo comma dell'art. 3 e al
secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, in quanto sarebbero
violati il principio di uguaglianza rispetto alle persone contro le
quali si procede con il rito ordinario, nonché l'esercizio del diritto
di difesa personale mediante l'assenza volontaria, per la mancanza
della contestazione dell'accusa e dell'interrogatorio dell'imputato
prima della emissione del decreto di condanna e perché contro
l'opponente a tale decreto, che non si presenti alla udienza, non può
neppure procedersi in contumacia.
Considerato che la questione è stata sostanzialmente già decisa
con le sentenze di questa Corte n. 46 del 1957, n. 136 del 1967 e n.
117 del 1970 e, riproposta, dichiarata manifestamente infondata con
l'ordinanza n. 136 del 1970;
che l'ordinanza di rimessione non prospetta nuovi profili né
adduce motivi che possano indurre la Corte a modificare le precedenti
decisioni.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 510, primo comma, del codice di procedura
penale, sollevata dal pretore di Roma in riferimento all'art. 3, primo
comma, e all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza
del 17 ottobre 1969.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.