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Ordinanza 198/1970 ECLI:IT:COST:1970:198 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to criminal procedure article regarding defense rights and equality. The court rejects the claim that the law violates constitutional principles. The decision relies on previous rulings finding the issue already resolved. The court maintains that the procedural rules are constitutional. The challenge is declared manifestly unfounded without new arguments. The legal issue concerns criminal procedure and constitutional rights. The outcome is a dismissal of the constitutional complaint. The court upholds the existing legal framework. The decision reinforces established judicial precedents. The ruling confirms the validity of the contested article.

Numero d'incarto Ordinanza 198/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional challenge to Article 510 of the Criminal Procedure Code manifestly unfounded. The petitioner argued that the article violated the principle of equality and the right to defense by allowing default judgments without prior accusation contestation or interrogation. The Court ruled that this issue had already been comprehensively addressed in its prior decisions from 1957, 1967, and 1970. Consequently, the Court determined that no new grounds justified revisiting the established legal interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 3, Art. 24 Cost.; Art. 510 c.p.p.: The Court holds that previous rulings have already definitively settled the constitutionality of the provision regarding default judgments, rendering the current challenge manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure constitutional challenge right to defense principle of equality manifestly unfounded precedent binding default judgment diritti della difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3, first paragraph, of the Constitution
di procedura penale in riferimento al primo comma dell'art. 3 e al
Art. 24, second paragraph, of the Constitution
secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, in quanto sarebbero
Art. 510, first paragraph, of the Criminal Procedure Code
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 510, primo
art. 24 della Costituzione
secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, in quanto sarebbero

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Judgment No. 46 of 1957
Judgment No. 136 of 1967
Judgment No. 117 of 1970
Order No. 136 of 1970
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 510, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

17 ottobre 1969 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di

Ranuzzi Riccardo, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'11

marzo 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che l'ordinanza indicata in epigrafe solleva la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 510, primo comma, del codice

di procedura penale in riferimento al primo comma dell'art. 3 e al

secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, in quanto sarebbero

violati il principio di uguaglianza rispetto alle persone contro le

quali si procede con il rito ordinario, nonché l'esercizio del diritto

di difesa personale mediante l'assenza volontaria, per la mancanza

della contestazione dell'accusa e dell'interrogatorio dell'imputato

prima della emissione del decreto di condanna e perché contro

l'opponente a tale decreto, che non si presenti alla udienza, non può

neppure procedersi in contumacia.

Considerato che la questione è stata sostanzialmente già decisa

con le sentenze di questa Corte n. 46 del 1957, n. 136 del 1967 e n.

117 del 1970 e, riproposta, dichiarata manifestamente infondata con

l'ordinanza n. 136 del 1970;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta nuovi profili né

adduce motivi che possano indurre la Corte a modificare le precedenti

decisioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 510, primo comma, del codice di procedura

penale, sollevata dal pretore di Roma in riferimento all'art. 3, primo

comma, e all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza

del 17 ottobre 1969.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO

PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.