Italian Constitutional Court dismisses challenge to Art. 92 CP as previously declared unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 92 of the Penal Code manifestly unfounded. No parties appeared, and the Court relied on its prior ruling (No. 33/1970) which had already rejected the same challenge based on Articles 3 and 27 of the Constitution. Since no new arguments were presented, the Court upheld the previous decision without further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 Norme integrative: A constitutional question previously declared unfounded remains so absent new arguments or reasons to modify the prior pronouncement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio
1970 dal tribunale di Bassano del Grappa nel procedimento penale a
carico di Zonta Claudio e Simioni Luigi, iscritta al n. 161 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che l'ordinanza di rimessione indicata in epigrafe propone
questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, del
codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione;
che nessuna delle parti si è costituita in questa sede.
Considerato che la medesima questione, con sentenza n. 33 del 1970
di questa Corte, è stata dichiarata non fondata;
che non vengono prospettati argomenti nuovi, né sussistono ragioni
per modificare la precedente pronunzia.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a
questa Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 92, primo comma, del codice penale, proposta
con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 27
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.