Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to stock exchange laws as unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Articles 51 and 19 of the specified laws manifestly unfounded. The Court noted that the same issue had already been ruled non-founded in its previous decision number 61 from April 22, 1970. Consequently, the Court found no reason to deviate from this established precedent and rejected the challenge raised by the Milanese Tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24, first paragraph, of the Constitution; Art. 26, second paragraph, of Law No. 87/1953; Art. 9, second paragraph, of the Integrative Rules: When a constitutional question has already been declared unfounded in a prior decision, the Court is not required to re-examine it and will declare the new question manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51 della
legge 20 marzo 1913, n. 272 (ordinamento delle borse di commercio,
esercizio della mediazione e tasse sui contratti di borsa), e dell'art.
19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 (tasse sui contratti di borsa),
promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1969 dal tribunale di
Milano nel procedimento civile vertente tra Enriquez Walter e Cerutti
Giancarlo ed altro, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 dell'11
febbraio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con l'ordinanza pronunziata il 13 novembre 1969 dal
tribunale di Milano, nel procedimento civile vertente tra il signor
Walter Enriquez e i signori Giancarlo Cerutti e Silvio Biganzoli, è
stata sollevata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51
della legge 20 marzio 1913, n. 272 (riguardante l'ordinamento delle
borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui
contratti di borsa), e dell'art. 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278
(concernente le tasse sui contratti di borsa).
Considerato che la stessa questione è stata dichiarata non fondata
con la sentenza n. 61 del 22 aprile 1970;
che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente
decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 51 della legge 20 marzo 1913, n. 272
(ordinamento delle borse di commercio, esercizio della mediazione e
tasse sui contratti di borsa) e 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278
(tasse sui contratti di borsa), sollevata, con l'ordinanza di cui in
epigrafe, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.