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Ordinanza 151/1970 ECLI:IT:COST:1970:151 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to stock exchange laws as unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza 151/1970
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Articles 51 and 19 of the specified laws manifestly unfounded. The Court noted that the same issue had already been ruled non-founded in its previous decision number 61 from April 22, 1970. Consequently, the Court found no reason to deviate from this established precedent and rejected the challenge raised by the Milanese Tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 24, first paragraph, of the Constitution; Art. 26, second paragraph, of Law No. 87/1953; Art. 9, second paragraph, of the Integrative Rules: When a constitutional question has already been declared unfounded in a prior decision, the Court is not required to re-examine it and will declare the new question manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question manifestly unfounded precedent non-founded stock exchange laws Article 24 re-examination contenzioso commerciale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24, first paragraph, of the Constitution
stata sollevata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della
Art. 26, second paragraph, of Law No. 87/1953
Art. 9, second paragraph, of the Integrative Rules

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Decision No. 61 of April 22, 1970
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51 della

legge 20 marzo 1913, n. 272 (ordinamento delle borse di commercio,

esercizio della mediazione e tasse sui contratti di borsa), e dell'art.

19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 (tasse sui contratti di borsa),

promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1969 dal tribunale di

Milano nel procedimento civile vertente tra Enriquez Walter e Cerutti

Giancarlo ed altro, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 dell'11

febbraio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza pronunziata il 13 novembre 1969 dal

tribunale di Milano, nel procedimento civile vertente tra il signor

Walter Enriquez e i signori Giancarlo Cerutti e Silvio Biganzoli, è

stata sollevata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51

della legge 20 marzio 1913, n. 272 (riguardante l'ordinamento delle

borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui

contratti di borsa), e dell'art. 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278

(concernente le tasse sui contratti di borsa).

Considerato che la stessa questione è stata dichiarata non fondata

con la sentenza n. 61 del 22 aprile 1970;

che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente

decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 51 della legge 20 marzo 1913, n. 272

(ordinamento delle borse di commercio, esercizio della mediazione e

tasse sui contratti di borsa) e 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278

(tasse sui contratti di borsa), sollevata, con l'ordinanza di cui in

epigrafe, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.