Italian Constitutional Court dismisses challenge to Civil Code maintenance rules for spousal separation by fault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional complaint regarding Article 156 of the Civil Code manifestly unfounded. The Court noted that no parties appeared before it and that identical questions had already been rejected in a 1969 decision. Consequently, the Court ruled that the alleged disparity in maintenance rights between spouses separated by fault does not require constitutional review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 norme integrative: The Constitutional Court may dismiss a constitutional question if it has already been declared unfounded in a prior decision and no new grounds are presented.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, primo
comma, del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre
1968 dal tribunale di La Spezia nel procedimento civile vertente tra
Lucca Carla e Bevilacqua Dario, iscritta al n. 27 del Registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 66 del 12 marzo 1969.
Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
Ritenuto che l'ordinanza di rimessione propone una questione di
legittimità costituzionale dell'art. 156, primo comma, del Codice
civile nella parte in cui esso disciplina l'ipotesi di separazione
personale per colpa di uno dei coniugi;
che l'ordinanza denuncia la predetta disposizione in riferimento
agli artt. 3 e 29 della Costituzione a causa della disparità di
trattamento determinata dal fatto che il marito separato dalla moglie
per colpa di questa ha diritto al mantenimento solo nel caso di suo
bisogno, mentre la moglie separata dal marito per colpa di quest'ultimo
ha diritto al mantenimento anche quando disponga di propri mezzi
economici;
che nessuna parte si è costituita innanzi a questa Corte;
Considerato che con sentenza n. 45 del 1969 questa Corte ritenne
non fondata un'identica questione di legittimità costituzionale;
che nel caso ora in esame non sussistono né risultano proposti
motivi che possano indurre ad una diversa decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 156, primo comma, del Codice civile, nella
parte relativa all'ipotesi di separazione personale per colpa di uno
solo dei coniugi, sollevata dall'ordinanza del tribunale di La Spezia
in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOEO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.