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Ordinanza 4/1968 ECLI:IT:COST:1968:4 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenges to summary citation powers in criminal procedure code. The court rejects arguments that these provisions violate fundamental rights. It reaffirms previous rulings that the legislative scheme is constitutionally valid. The decision upholds the authority of lower courts to issue citation decrees without full preliminary investigation. This ruling clarifies the scope of judicial discretion in Italian criminal proceedings. The court finds no constitutional defect in the cited procedural articles. The judgment emphasizes the balance between procedural efficiency and individual rights protection. The outcome confirms the legitimacy of summary citation mechanisms in Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza 4/1968
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional questions raised by three lower court orders manifestly unfounded and ordered the return of case files. The proceedings challenged Articles 231 and 398 of the Criminal Procedure Code, which allow judges to issue citation decrees without preliminary investigation or formal accusation in specific scenarios. The Court reaffirmed its prior 1967 decision that these provisions do not violate constitutional rights, noting no new arguments were presented to overturn the established legal principles. Consequently, the Court upheld the validity of the summary citation procedure as a legitimate exercise of judicial authority within the Italian legal system.

Regesto Legislator

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Art. 231, primo comma; Art. 398, secondo comma del Codice di procedura penale; Art. 3 e Art. 24 della Costituzione: La Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale relative alla facoltà del giudice di emettere decreto di citazione senza preventiva istruzione o contestazione, riaffermando la validità della norma in relazione ai diritti fondamentali.

Parole chiave

Generato dall'IA
summary citation procedure criminal procedure code constitutional review judicial discretion preliminary investigation constitutional validity Italian constitutional court procedura preparatoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 46 del 12 aprile 1967
Considerato che con sentenza n. 46 del 12 aprile 1967, questa Corte
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 231, primo

comma, e 398, secondo comma, del Codice di procedura penale, promessi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 dicembre 1966 dal pretore di Vicenza nel

procedimento penale a carico di Carello Arturo, iscritta al n. 69 del

Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 109 del 29 aprile 1967;

2) ordinanza emessa il 28 marzo 1967 dal pretore di Padova nel

procedimento penale a carico di Brolati Dino, iscritta al n. 100 del

Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1967;

3) ordinanza emessa il 17 maggio 1967 dal pretore di Cecina nel

procedimento penale a carico di Solfanelli Assuero, iscritta al n. 122

del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 190 del 29 luglio 1967.

Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione

del Giudice Antonio Manca;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 dicembre 1966, il pretore

di Vicenza, nel procedimento penale a carico di Carollo Arturo, ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 231 del

Codice di procedura penale, nella parte in cui conferisce al pretore la

facoltà di emettere il decreto di citazione a giudizio senza

preventiva istruzione, in relazione agli artt. 3 e 24 della

Costituzione;

che detta ordinanza, ritualmente notificata al Presidente del

Consiglio del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del due

rami del Parlamento, iscritta al n. 69 del Registro ordinanze 1967, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 1967;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 28 marzo 1967 il pretore di

Padova, nel procedimento penale a carico di Brolati Dino, ha sollevato

la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta

nell'art. 398 del Codice di procedura penale, la quale consente al

pretore di emanare il decreto di citazione a giudizio senza la

preventiva contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato,

nel caso di mancato compimento di atti istruttori, in relazione

all'art. 3 della Costituzione;

che la detta ordinanza è stata notificata all'imputato, al

Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti dei due

rami del Parlamento, iscritta al n. 100 del Registro ordinanze 1967 ed

è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 1967.

Ritenuto che la stessa questione, in riferimento agli artt. 231 e

398 del Codice di procedura penale e in relazione agli artt. 3 e 24

della Costituzione è stata altresì sollevata dal pretore di Cecina

nel procedimento penale a carico di Solfanelli Assuero;

che anche questa ordinanza ritualmente notificata e comunicata ai

sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, iscritta al n. 122

del Registro ordinanze 1967, è stata pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 190 del 1967;

Ritenuto che davanti a questa Corte soltanto nel giudizio promosso

con l'ordinanza n. 69 del 1967 è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato, costituitasi con atto di deduzioni in data 3 marzo 1967;

che nessuna delle parti si è costituita;

Considerato che con sentenza n. 46 del 12 aprile 1967, questa Corte

ha dichiarato non fondata:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 231 del

Codice di procedura penale, nella parte in cui attribuisce al pretore

la facoltà di emettere il decreto di citazione per il giudizio, senza

compiere atti di istruzione sommaria, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398 dello

stesso Codice, nella parte in cui non prevede l'obbligo della

contestazione del fatto, qualora non si proceda al compimento di atti

di istruzione sommaria, in riferimento all'art. 24, secondo comma,

della Costituzione;

che i principi enunciati nella richiamata sentenza, devono essere

riaffermati, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione

in contrario;

Visti gli artt. 26, secondo comma, 29 della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con le

ordinanze del pretori di Vicenza, di Padova, di Cecina, riguardante la

legittimità costituzionale degli artt. 231, primo comma, e 398,

secondo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione; ordina la restituzione degli atti alle

competenti autorità giudiziarie.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.