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Ordinanza 15/1968 ECLI:IT:COST:1968:15 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to individual dismissal law citing identical prior ruling.

Numero d'incarto Ordinanza 15/1968
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding the 1960 individual dismissal law manifestly unfounded. The Appellate Court of Naples had raised the issue under Article 39 of the Constitution, but the parties' arguments were secondary to the procedural history. The Court ruled that since an identical question was already decided in favor of the law's constitutionality in a 1967 precedent, no new grounds justified a different outcome.

Regesto Legislator

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Art. 26, second comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; The Constitutional Court dismisses a constitutional question if the same issue has already been definitively resolved in a prior judgment, establishing the principle of res judicata in constitutional review.

Parole chiave

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Constitutional question Res judicata Individual dismissal Article 39 Constitution Manifestly unfounded Constitutional review Prior precedent inosservanza del termine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26, second comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 39 della Costituzione
riferimento all'art. 39 della Costituzione; che l'ordinanza,

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 98 dell'8 luglio 1967
stata oggetto della sentenza n. 98 dell'8 luglio 1967; che con detta
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio

1960, n. 1011, contenente "norme sui licenziamenti individuali del

lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", promosso con

ordinanza emessa il 20 dicembre 1966 dalla Corte di appello di Napoli

nel procedimento civile vertente tra Perna Vincenzo e Pastore Vincenzo,

iscritta al n. 150 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967.

Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione

del Giudice Francesco Paolo Bonifacio; Ritenuto che con l'ordinanza

sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha sollevato una questione

di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, in

riferimento all'art. 39 della Costituzione; che l'ordinanza,

regolarmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 221 del 2 settembre 1967; che nel presente

giudizio si sono costituiti: a) il signor Vincenzo Pastore, con

deduzioni depositate il 25 settembre 1967 (e quindi fuori del termine

stabilito) rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Crisci e Ubaldo

Prosperetti, il quale ha chiesto che la norma impugnata venga

dichiarata costituzionalmente illegittima; b) il signor Vincenzo Perna

(atto depositato il 24 giugno 1967), rappresentato e difeso dagli

avvocati Aurelio Becca e Giuseppe Di Stefano, il quale ha chiesto che

la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che la questione proposta è identica a quella che è

stata oggetto della sentenza n. 98 dell'8 luglio 1967; che con detta

sentenza la Corte accertò che il D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, non

contrasta con l'art. 39 della Costituzione; che non sussistono motivi

per discostarsi da tale decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del D.P. R 14 luglio 1960, n. 1011, sollevata dalla

Corte di appello di Napoli, in riferimento all'art. 39 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.