Italian Constitutional Court dismisses constitutional question regarding expired legislative delegation deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the legislative delegation had expired before the delegated law was enacted. The Court noted that previous decisions on this specific issue were not overturned and no new grounds justified a change. Consequently, the Court returned the case files to the lower court without ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76 Cost.; Art. 9, comma 2, Norme integrative: The Constitutional Court declares a constitutional question inadmissible when the legislative delegation has expired prior to the enactment of the delegated law, following established precedent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio
1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", promosso con
ordinanza emessa il 7 dicembre 1966 dal pretore di Fermo nel
procedimento penale a carico di Savini Domenico, iscritta al n. 15 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967;
Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata è stata sollevata la
questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965,
n. 162, in riferimento all'art. 76 della Costituzione in quanto,
essendo la legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1964, entrata in vigore il 12
novembre 1964, il termine di tre mesi, prefissato per l'esercizio della
delega, sarebbe scaduto nel giorno 11 febbraio 1965, mentre la legge
delegata è stata emanata il successivo giorno 12;
che l'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata
ritualmente, ma nessuno si è costituito in questa sede;
Considerato che con diverse sentenze (numeri 13, 32 e 33 del 1967)
questa Corte ha dichiarato non fondata la questione predetta e che non
sono state addotte e non sussistono ragioni che inducano a modificare
le precedenti decisioni;
Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo
1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina
la restituzione degli atti al pretore di Fermo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI.