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Ordinanza 10/1967 ECLI:IT:COST:1967:10 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses regional council's claim of constitutional conflict over regional government removal.

Numero d'incarto Ordinanza 10/1967
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared inadmissible a constitutional conflict of attribution filed by the Valle d'Aosta Regional Council against the Regional Government. The Council argued that the Regional Council's vote to remove the Government violated constitutional competence, as the Statute did not authorize such action outside specific conditions. The Court ruled that regional bodies cannot be considered state organs capable of declaring the will of state powers, rendering the conflict claim legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 134 Cost.; artt. 37 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87: Regional councils and governments cannot be considered state organs for the purpose of declaring the will of state powers, thus precluding a constitutional conflict of attribution between them.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional conflict of attribution regional government removal state organ definition Valle d'Aosta Statute legislative vs executive power

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 134 della Costituzione
artt. 37 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87
artt. 134 della Costituzione

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso con "ricorso per conflitto costituzionale di

attribuzione" della Giunta regionale della Valle d'Aosta, in persona

del suo presidente avv. Severino Caveri, contro il Consiglio regionale

della medesima Valle, nella persona del suo presidente pro- tempore,

depositato in cancelleria il 30 maggio 1966 ed iscritto al n. 14 dei

Registro ricorsi 1966, per l'annullamento dei seguenti atti del

Consiglio della Valle: convocazione del 20 maggio 1966, portante al n.

3 "sfiducia, revoca e sostituzione della Giunta regionale e del suo

Presidente"; deliberazione e decisioni adottate in relazione al punto

suindicato dell'ordine del giorno nelle sedute del 23 e del 25 maggio

1966 (oggetto n. 21 del verbale del 23 maggio 1966 e n. 30 del verbale

del 25 maggio 1966); e, per quanto occorra, delle deliberazioni di cui

agli oggetti nn. 16 e 17 (convalida e giuramento dei consiglieri Barmaz

e Manganone), n. 19 (accettazione delle dimissioni del Presidente del

Consiglio Marcoz e del vice Presidente Perrucon), nn. 27 e 29

(elezione di un nuovo Presidente e di un nuovo vice Presidente,

rispettivamente nelle persone dei consiglieri Montesano e

Personnettaz).

Udita nella camera di consiglio del 19 gennaio 1967 la relazione

del Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto, secondo quanto si legge nel ricorso, che il Commissario,

nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto 18

maggio 1966, convocava il Consiglio della Regione per il 23 maggio

1966, fissandone l'ordine del giorno, contenente al n. 3 l'oggetto

"sfiducia, revoca e sostituzione della Giunta regionale e del suo

Presidente";

che, nella seduta del 23 maggio 1966, il Presidente dell'Assemblea,

consigliere Personnettaz, dichiarava che dovesse procedersi alla revoca

e sostituzione del Presidente e della Giunta ai sensi dell'art. 48

dello Statuto speciale, per le violazioni di legge compiute dal

Presidente e dalla Giunta medesimi, seguendo la procedura stabilita

dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62;

che il Consiglio regionale, nella seduta del 23 maggio 1966 e in

quella successiva del 25 dello stesso mese, prendeva atto che per

revocare il Presidente e la Giunta sarebbe stata sufficiente, in

seconda convocazione, la presenza della metà più uno dei consiglieri

in carica;

che tali atti sarebbero stati già tali da ledere in modo attuale e

concreto la sfera di competenza costituzionale della Giunta regionale,

non essendo previsto dallo Statuto che il Consiglio possa revocare e

sostituire la Giunta, tranne che nella ipotesi dell'art. 48 dello

Statuto speciale che, nel caso, non ricorre;

che si verificherebbe perciò l'ipotesi di conflitto costituzionale

tra poteri, poiché sia il Consiglio, sia la Giunta regionale della

Valle d'Aosta sono entrambi organi competenti a dichiarare

definitivamente la volontà dei poteri a cui appartengono;

Considerato che il ricorso proposto contro il Consiglio della

Regione Valle d'Aosta dalla Giunta non può dare adito, in alcun modo,

a un conflitto tra poteri dello Stato ai sensi degli artt. 134 della

Costituzione, 37 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Quale che sia,

infatti, l'interpretazione da dare alle norme ora richiamate e quali

che siano di conseguenza i "poteri dello Stato" ai quali esse fanno

riferimento, è di tutta evidenza che non possono essere considerati

"poteri dello Stato", né la Regione, né il Consiglio o la Giunta di

una Regione, anche se si volessero configurare questi due organi

rispettivamente titolari del potere legislativo e del potere esecutivo

della Regione. E altrettanto evidente è, di conseguenza, che né il

Consiglio, né la Giunta di una Regione possono essere ritenuti organi

competenti a dichiarare definitivamente la volontà di un potere dello

Stato;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

promosso dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta contro il Consiglio

regionale della medesima Valle, depositato in cancelleria il 30 maggio

1966 e contrassegnato col n. 14 del Registro ricorsi dell'anno 1966.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.