Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 77/1966 ECLI:IT:COST:1966:77 Generato dall'IA

Constitutional court declares proceedings extinct due to the State Commissioner's withdrawal of the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza 77/1966
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the constitutional review proceedings extinct following the State Commissioner's formal withdrawal of the appeal. The State Commissioner challenged a Sicilian regional law regarding financial deficits under Article 81 of the Constitution, but subsequently renounced the lawsuit on April 12, 1966. The Court accepted this withdrawal and terminated the case without examining the merits of the constitutional complaint.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 25 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: When the State Commissioner withdraws the constitutional appeal, the proceedings are declared extinct.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional appeal withdrawal State Commissioner renunciation proceedings extinction Article 81 Constitution Sicilian regional law censure procedurali declinatoria di competenza procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
art. 81 della Costituzione
in riferimento all'art. 81 della Costituzione;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dalla Assemblea regionale siciliana il 21 gennaio 1966, intitolata

"Provvedimenti di carattere finanziario per il ripianamento dei

disavanzi finanziari della Regione al 31 dicembre 1965", promosso con

ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato

il 29 gennaio 1966, depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale l'8 febbraio 1966 ed iscritto al n. 3 del Registro

ricorsi 1966.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione siciliana;

udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1966 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Commissario

dello Stato per la Regione siciliana impugnava la legge sopra indicata

in riferimento all'art. 81 della Costituzione;

che a tale ricorso resisteva la Regione, a mezzo del suo

Presidente, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Guarino e

Antonio Sorrentino;

che con atto in data 12 aprile 1966, depositato in cancelleria il

30 aprile 1966, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha

dichiarato di rinunciare al ricorso suddetto e che tale rinuncia è

stata accettata, con dichiarazione in calce all'atto stesso, dal

Presidente della Regione siciliana;

Considerato che, pertanto, il processo deve essere dichiarato

estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.