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Ordinanza 51/1964 ECLI:IT:COST:1964:51 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to criminal procedure article 164 due to lack of specific delimitation of the contested provisions.

Numero d'incarto Ordinanza 51/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court ordered the return of files to the Bologna Tribunal because the constitutional challenge against Articles 164 of the Criminal Procedure Code and 684 of the Penal Code was improperly formulated. The Tribunal raised the issue without specifying which specific scenarios within Article 164 were contested or whether the entire article was challenged. Consequently, the Court ruled that the absolute uncertainty regarding the exact scope of the challenged norms must be resolved by the proposing judge before a constitutional review can proceed.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.p.; Art. 684 c.p.; Art. 127 Cost.: A constitutional question must be precisely delimited by the proposing judge regarding the specific provisions and scenarios under attack, as absolute uncertainty prevents the Court from examining the constitutionality of the law.

Parole chiave

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constitutional question admissibility lack of specific delimitation criminal procedure code freedom of expression procedural requirements return of files uncertainty of challenge pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete

Disposizioni normative citate

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Art. 164 del Codice di procedura penale
Considerato che l'art. 164 del Codice di procedura penale vieta la
Art. 684 del Codice penale
Art. 21 della Costituzione
pensiero, garantita dall'art. 21 della Costituzione, in quanto pongono
art. 21 della Costituzione
pensiero, garantita dall'art. 21 della Costituzione, in quanto pongono
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 164 del

Codice di procedura penale e 684 del Codice penale, promosso con

ordinanza emessa il 26 settembre 1963 dal Tribunale di Bologna nel

procedimento penale a carico di Spadolini Giovanni e La Valle Raniero,

iscritta al n. 190 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Spadolini Giovanni e

La Valle Raniero;

udita nell'udienza pubblica del 13 maggio 1964 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

uditi l'avv. Luigi Vecchi, per La Valle Raniero, e il sostituto

avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che il Tribunale di Bologna, con la suindicata ordinanza,

sostiene che gli artt. 164 del Codice di procedura penale e 684 del

Codice penale contrastino con la libertà di manifestazione del

pensiero, garantita dall'art. 21 della Costituzione, in quanto pongono

"una esclusiva limitazione alla libertà di stampa in ordine ad atti

rispetto ai quali non tutti coloro che sono concorsi a formarli sono

obbligati al segreto, di guisa che la ratio legis delle norme penali

medesime risiederebbe in un dovere di riservatezza non tutelato dalla

Costituzione, ed anzi in contrasto con i suoi principi informatori di

libertà di informazione";

che si sono costituite le parti private ed è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che l'art. 164 del Codice di procedura penale vieta la

pubblicazione del contenuto di determinati atti, configurando diverse

ipotesi in relazione alle varie fasi e caratteristiche del procedimento

penale;

che l'ordinanza di rimessione pone genericamente la questione di

legittimità costituzionale per l'intero art. 164 senza precisare

quali delle ipotesi in detto articolo contemplate si riferiscano

all'oggetto del giudizio principale (se tutte od alcune di esse), e

senza indicare quindi se la questione debba essere delimitata oppure

debba investire tutte le suddette ipotesi;

che ne deriva una assoluta incertezza sul punto impugnato, che deve

essere eliminata dal giudice che ha proposto la questione di

legittimità costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.