Italian Constitutional Court dismisses a judge's admissibility challenge to a local finance law provision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared inadmissible a question of constitutional admissibility proposed by a civil investigating judge regarding Article 285 of the Local Finance Law. Although the investigating judge sought review based on Articles 3, 24, and 113 of the Constitution, the Court relied on its prior ruling that such judges lack the legal standing to initiate constitutional questions. Consequently, the Court maintained that the procedural requirement for proper standing was not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 134 Cost.; Art. 135 Cost.: The investigating judge in civil proceedings lacks the legal standing to propose a question of constitutional admissibility, and the Constitutional Court will not modify this established precedent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 285, secondo
comma, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 (T.U. per la finanza
locale), in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione,
promosso con la ordinanza del Giudice istruttore civile del Tribunale
di Napoli in data 11 novembre 1961 (pervenuta alla Corte costituzionale
il 29 agosto 1963) nel procedimento civile vertente tra la Società a
responsabilità limitata "Vincenzo Esposito - Marmi" e l'Ufficio
imposte di consumo di Pozzuoli, iscritta al n. 172 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 268 del 12 ottobre 1963.
Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione
del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che la questione è stata proposta con ordinanza del
Giudice istruttore presso il Tribunale civile di Napoli;
che questa Corte, con la sentenza n. 109 dell'11 dicembre 1962, ha
ritenuto che il giudice istruttore civile non è legittimato a proporre
questione di legittimità costituzionale;
che non si ravvisa motivo per modificare la precedente decisione;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione proposta dal Giudice istruttore
presso il Tribunale di Napoli con ordinanza 11 novembre 1961, relativa
alla legittimità costituzionale dell'art. 285, secondo comma, del R.D.
14 settembre 1931, n. 1175, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.