Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 11/1964 ECLI:IT:COST:1964:11 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses a judge's admissibility challenge to a local finance law provision.

Numero d'incarto Ordinanza 11/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared inadmissible a question of constitutional admissibility proposed by a civil investigating judge regarding Article 285 of the Local Finance Law. Although the investigating judge sought review based on Articles 3, 24, and 113 of the Constitution, the Court relied on its prior ruling that such judges lack the legal standing to initiate constitutional questions. Consequently, the Court maintained that the procedural requirement for proper standing was not met.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 134 Cost.; Art. 135 Cost.: The investigating judge in civil proceedings lacks the legal standing to propose a question of constitutional admissibility, and the Constitutional Court will not modify this established precedent.

Parole chiave

Generato dall'IA
investigating judge standing constitutional admissibility civil procedure rules local finance law procedural inadmissibility difetto formale di procedura abbandono del procedimento inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 113 Cost.
Art. 134 Cost.
Art. 135 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 109 del 11 dicembre 1962
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 285, secondo

comma, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 (T.U. per la finanza

locale), in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione,

promosso con la ordinanza del Giudice istruttore civile del Tribunale

di Napoli in data 11 novembre 1961 (pervenuta alla Corte costituzionale

il 29 agosto 1963) nel procedimento civile vertente tra la Società a

responsabilità limitata "Vincenzo Esposito - Marmi" e l'Ufficio

imposte di consumo di Pozzuoli, iscritta al n. 172 del Registro

ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 268 del 12 ottobre 1963.

Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione

del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che la questione è stata proposta con ordinanza del

Giudice istruttore presso il Tribunale civile di Napoli;

che questa Corte, con la sentenza n. 109 dell'11 dicembre 1962, ha

ritenuto che il giudice istruttore civile non è legittimato a proporre

questione di legittimità costituzionale;

che non si ravvisa motivo per modificare la precedente decisione;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione proposta dal Giudice istruttore

presso il Tribunale di Napoli con ordinanza 11 novembre 1961, relativa

alla legittimità costituzionale dell'art. 285, secondo comma, del R.D.

14 settembre 1931, n. 1175, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.