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Ordinanza 104/1964 ECLI:IT:COST:1964:104 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to grain pooling laws, ruling ministerial decrees inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza 104/1964
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional challenge against grain pooling laws manifestly unfounded, citing a prior judgment on identical grounds. The Court noted that no parties appeared in the proceedings and that the specific arguments raised by the Bologna Tribunal were not new. Furthermore, the Court ruled that challenges against the cited ministerial decrees were inadmissible because such administrative acts lack the force of law required for constitutional review under Article 41 of the Constitution.

Regesto Legislator

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Art. 41 Cost.; Art. 134 Cost.: The Constitutional Court declares constitutional challenges against laws manifestly unfounded if identical to prior judgments, and inadmissible against ministerial decrees lacking the force of law.

Parole chiave

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grain pooling regulations force of law requirement ministerial decrees inadmissibility constitutional challenge dismissal Article 41 Constitution Italy prezzi agricoli libertà economica controllo del fitto agricolo

Disposizioni normative citate

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Art. 41 Cost.
decreti ministeriali indicati in epigrafe in riferimento all'art. 41
Art. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87
Art. 29 legge 11 marzo 1953 n. 87
Art. 9 comma 2 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
art. 41 della Costituzione
589, in riferimento all'art. 41 della Costituzione;

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 24 del 4 marzo 1964
Considerato che con sentenza n. 24 del 4 marzo 1964 la Corte ha
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo

30 maggio 1947, n. 439, ratificato e modificato dalla legge 11 febbraio

1952, n. 69; del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888; della

legge 5 gennaio 1949, n. 7; della legge 4 luglio 1950, n. 454; della

legge 10 luglio 1951, n. 541; della legge 26 giugno 1952, n. 664; del

decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21

agosto 1953, n. 589, e dei decreti ministeriali 10 giugno 1954, 22

giugno 1955, 8 giugno 1956,17 luglio 1956,14 giugno 1957,18 giugno

1958,7 luglio 1959 e 10 giugno 1960 per tutte le disposizioni in essi

contenute riguardanti l'ammasso del grano per contingente, promosso con

ordinanza emessa il 12 febbraio 1964 dal Tribunale di Bologna nel

procedimento penale a carico di Zannini Orlando e Bartolomei Modesto,

iscritta al n. 49 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 108 del 2 maggio 1964.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione

del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

Ritenuto che con l'ordinanza predetta il Tribunale di Bologna, in

accoglimento dell'istanza della difesa degli imputati, ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale delle disposizioni

sull'ammasso del grano per contingente contenute nelle leggi e nei

decreti ministeriali indicati in epigrafe in riferimento all'art. 41

della Costituzione, perché non sarebbe stata rispettata la "riserva di

legge" attinente al procedimento di classificazione del prodotto e di

determinazione del prezzo delle singole quantità conferite, nonché

alle fasi di gestione e di ridistribuzione del frumento ammassato;

Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che con sentenza n. 24 del 4 marzo 1964 la Corte ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

delle disposizioni relative all'ammasso del grano per contingente

contenute nelle leggi sopra indicate;

che i motivi esposti nell'ordinanza non sono diversi da quelli già

esaminati dalla Corte nel precedente giudizio e non possono perciò

indurre a una diversa decisione;

che per quanto riguarda i decreti ministeriali 10 giugno 1954, 22

giugno 1955, 8 giugno 1956,14 giugno 1957,18 giugno 1958, 7 luglio 1959

e 10 giugno 1960, con i quali furono stabiliti i contingenti di grano

da conferirsi agli ammassi negli anni dal 1954 al 1960 e il decreto

ministeriale 17 luglio 1956, con il quale furono stabilite le modalità

di conferimento del grano per detto anno, la questione di legittimità

costituzionale deve essere dichiarata inammissibile trattandosi di atti

non aventi forza di legge;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale delle disposizioni concernenti l'ammasso del grano per

contingente contenute nel D. L. C. P. S. 5 settembre 1947, n. 888;

nella legge 5 gennaio 1949, n. 7; nella legge 4 luglio 1950, n. 454;

nella legge 10 luglio 1951, n. 541; nella legge 26 giugno 1952, n. 664,

e nel decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21

agosto 1953, n. 589, in riferimento all'art. 41 della Costituzione;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dei decreti ministeriali 10 giugno 1954, 22 giugno 1955, 8 giugno 1956,

17 luglio 1956, 14 giugno 1957, 18 giugno 1958, 7 luglio 1959 e 10

giugno 1960.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.