Constitutional Court dismisses admissibility of land reform expropriation challenge due to lack of proven ownership and usucapion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court ordered the return of files to the Bari Tribunal, dismissing the constitutional challenge to a land reform expropriation. The Court found that the Tribunal failed to verify whether the disputed lands were actually owned by the claimants or if the alleged thirty-year usucapion had matured before the relevant date. Consequently, the Court ruled that the constitutional question could not be examined without first establishing the factual basis of ownership and the validity of the usucapion claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 c.p.c.; Art. 134 c.p.c.: The Constitutional Court must order the return of files if the referring court fails to ascertain the factual prerequisites for a constitutional question, such as ownership or the maturity of usucapion, before declaring it admissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del D. P. R. 18 dicembre
1952, n. 3361, promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1962 dal
Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Gemmati Natale,
la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania,
Pastore Isabella e Perniola Angela, iscritta al n. 132 del Registro
ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 203 dell'11 agosto 1962.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Sezione speciale per
la riforma fondiaria in Puglia e Lucania;
udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per
l'Ente di riforma.
Ritenuto che, con ordinanza del 24 maggio 1962, notificata il 30
giugno 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1962,
n. 203, il Tribunale di Bari ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3361, con cui il sig.
Vincenzo Cassano veniva espropriato di certi terreni, siti in agro di
Castellaneta (Taranto), segnati in catasto alla partita n. 2923, foglio
7, part. 25 e 14, in applicazione della legge di riforma fondiaria 21
ottobre 1950, n. 841;
che, secondo l'ordinanza, questi terreni sarebbero appartenuti, non
al Cassano, ma alle signore Pastore e Perniola, dalle quali sarebbero
stati precedentemente acquistati per usucapione trentennale e che dopo
l'esproprio li hanno venduti al sig. Natale Gemmati, attuale
rivendicante nel giudizio di merito;
che, nel giudizio presso questa Corte, si è costituita la Sezione
speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania;
Considerato che, ai fini della rilevanza della questione di
legittimità costituzionale, occorre accertare se fra i terreni venduti
il 9 ottobre 1954 dalle signore Pastore e Perniola all'attuale
rivendicante, sig. Gemmati, e, a quanto pare, segnati in catasto alla
partita n. 2923, foglio 7, part. 26 e 27, rientrano anche i terreni
rivendicati nel giudizio di merito dal Gemmati e segnati in catasto
allo stesso foglio 7, ma sotto la part. 25 e 14;
che occorre, inoltre, stabilire se l'usucapione trentennale a
beneficio delle due danti causa Pastore e Perniola era già maturata al
15 novembre 1949, tenuto conto anche della sospensione del decorso dei
termini sanciti dalle leggi di guerra;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, 1'8 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.