Italian Constitutional Court dismisses challenge to direct tax law suspending execution powers. The court rules the law is not unconstitutional. The court confirms previous decisions regarding the law's validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional challenge to Article 209 of the Direct Taxes Law manifestly unfounded. The challengers argued the law violated the Constitution by restricting the magistrate's power to suspend execution, but the Court held this was absorbed by subsequent provisions. Consequently, the Court confirmed the lower courts' suspension of proceedings and upheld the statute's validity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87; The Constitutional Court declares a constitutional question manifestly unfounded when the challenged norm is absorbed by other provisions that already resolve the constitutional issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 209, primo,
secondo e terzo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette,
approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 dicembre 1961 dal Pretore di Taranto nel
procedimento civile vertente tra Fumarola Emanuele e Maria Maddalena
contro la Esattoria comunale di Crispiano e il Servizio contributi
agricoli unificati, iscritta al n. 15 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 3 marzo
1962;
2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1961 dal Pretore di Taranto nel
procedimento civile vertente tra Laneve Michele ed altri contro
l'Esattoria comunale di Crispiano e il Servizio contributi agricoli
unificati, iscritta al n. 16 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 3 marzo 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso dei procedimenti riportati in epigrafe è
stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del primo,
secondo e terzo comma dell'art. 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645
in riferimento alle norme contenute nell'art. 113 della Costituzione
che il Pretore ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente
infondata e con ordinanze emesse il 14 dicembre 1961 ha sospeso i
giudizi e trasmesso gli atti a questa Corte;
che davanti alla Corte si è costituito il Servizio contributi
unificati, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Sequi e Antonio
Sorrentino, depositando deduzioni il 23 febbraio 1962 con le quali ha
chiesto che venga respinta la proposta questione di legittimità
costituzionale;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello
Stato, depositando le sue deduzioni il 1 febbraio 1962 con le quali
chiede che sia dichiarata infondata la proposta questione di
costituzionalità;
Considerato che con sentenza n. 87 del 3 luglio 1962 la Corte ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
delle norme contenute nel secondo e terzo comma del citato art. 209, in
riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione;
che la questione di legittimità della norma contenuta nel primo
comma dello stesso articolo, proposta per la prima volta dal Pretore di
Taranto, il quale la fonda sul fatto che essa norma escluderebbe il
potere del Pretore di sospendere l'esecuzione in contrasto con l'art.
113 della Costituzione, deve ritenersi assorbita da quella dei due
commi successivi e segnatamente del secondo, il quale, facendo divieto
di proporre le opposizioni previste dagli artt. 615-618 del Codice di
procedura civile, esclude insieme il potere del Pretore di sospendere
l'esecuzione: la norma del primo comma, anzi, regola i casi in cui la
sospensione può essere disposta, in collegamento col secondo comma
dell'art. 208 del medesimo T.U., dall'Intendente di finanza o dal
Pretore;
che nell'ordinanza di rimessione la questione di costituzionalità
dei commi secondo e terzo dell'art. 209 non viene proposta sotto un
diverso profilo o in termini diversi e che, pertanto, la decisione
della Corte deve essere confermata;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 209, primo, secondo e terzo comma, del T.U.
delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio
1958, n. 645, in riferimento all'art. 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.