Italian Constitutional Court dismisses unconstitutionality challenge to municipal council election rules regarding pending litigation disqualifications.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the unconstitutionality question regarding Article 15, Section 6 of the Municipalities Law inadmissible. The Council of Davoli challenged the rule disqualifying councilors with pending lawsuits against their municipality, citing constitutional violations. The Court ruled that its prior decisions had already established the validity of this provision and found no new grounds to alter that precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87; Art. 9 parte prima Norme integrative: The Constitutional Court maintains its previous rulings on the constitutionality of specific municipal election disqualification clauses when no new arguments justify a change.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del
T.U. 16 maggio 1960, n. 570, per la elezione e composizione degli
organi delle amministrazioni comunali, promosso con deliberazione
emessa il 9 febbraio 1961 dal Consiglio comunale di Davoli su ricorso
di Bagetta Nicola, iscritta al n. 4 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 17
febbraio 1962.
Ritenuto che il Consiglio comunale di Davoli, su ricorso del
consigliere Bagetta Nicola, è stato adito per decidere tra l'altro
circa la ineleggibilità del consigliere Barbieri Domenico per lite
pendente nei confronti del Comune (art. 15, n. 6, del T.U. 16 maggio
1960, n. 570, per la elezione e composizione degli organi delle
amministrazioni comunali);
che il Consiglio comunale con deliberazione del 9 febbraio 1961 ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione della
legittimità costituzionale della disposizione predetta, in riferimento
agli articoli 24, 25, 48 e 113 della Costituzione;
che la deliberazione, ritualmente notificata, è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1962;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parti:
Considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 42 del
1961, e con le successive ordinanze nn. 9, 24, 42 e 43 del 1962, ha
dichiarato non fondata la questione di incostituzionalità dell'intero
art. 15 del Testo unico sopra citato e, in particolare, della
disposizione contenuta nel n. 6 del predetto articolo, in riferimento
agli artt. 3, 24, 48, 51 e 113 della Costituzione;
che non risulta, né è stato dedotto alcun motivo che possa
indurre a modificare le precedenti decisioni;
che le disposizioni contenute nell'art. 25 della Costituzione,
richiamate nella deliberazione del Consiglio comunale, sono del tutto
estranee all'attuale controversia;
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, prima parte, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15, n. 6, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570,
sollevata con la deliberazione sopra indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI.