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Ordinanza 43/1962 ECLI:IT:COST:1962:43 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to municipal election rules as already decided.

Numero d'incarto Ordinanza 43/1962
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 15 of the 1960 Municipalities Law manifestly unfounded. The Court noted that this specific issue had already been resolved in its July 1961 decision No. 42, which rejected the challenge under Articles 3, 24, 51, and 113 of the Constitution. Consequently, the Court confirmed the prior ruling and ordered the case files to be returned to the Ocre Municipal Council.

Regesto Legislator

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Art. 134 Cost.; Art. 135 Cost.: When a constitutional question has already been decided by the Court, a subsequent identical challenge is declared unfounded and the case is remitted to the competent authority.

Parole chiave

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constitutional question admissibility res judicata constitutional review municipal election composition repetition of identical challenge remittal to municipal council eleggibilità diritto elettorale nullità di una elezione

Disposizioni normative citate

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Art. 3 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 51 Cost.
Art. 113 Cost.
Art. 134 Cost.
Art. 135 Cost.
T.U. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 3 luglio 1961, n. 42
quale nella sentenza 3 luglio 1961, n. 42, ha dichiarato non fondata
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U.

del 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 17

settembre 1961 dal Consiglio comunale di Ocre su ricorso di Emilio

Rossi, iscritta al n. 192; del Registro ordinanze 1961 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 312 del 16 dicembre 1961

Ritenuto che con la suddetta deliberazione è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16

maggio 1960, n. 570, contenente norme per la composizione e l'elezione

degli organi amministrativi comunali, in riferimento agli artt. 3, 24,

51, 113 della Costituzione;

che in questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri:

Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte, la

quale nella sentenza 3 luglio 1961, n. 42, ha dichiarato non fondata

tale questione in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione;

che, inoltre, questa Corte, nella predetta sentenza n. 42 del 3 luglio

1961, ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità

costituzionale anche in riferimento agli artt. 24 e 113 della

Costituzione con una motivazione che, pur riferendosi particolarmente

al n. 6 del denunciato art. 15 del Testo unico, vale per l'intero art.

15;

che, non essendo state addotte né sussistendo ragioni in

contrario, la precedente pronuncia va confermata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, proposta

con la deliberazione di cui in epigrafe e ordina il rinvio degli atti

al Consiglio comunale di Ocre.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.