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Ordinanza 58/1961 ECLI:IT:COST:1961:58 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses admissibility of expropriation decree due to unproven inheritance claim.

Numero d'incarto Ordinanza 58/1961
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court ordered the return of files to the Bari Tribunal, rejecting the constitutional challenge to the expropriation decree. Francesco Maggipinto claimed the property belonged to his sister-in-law, Dorothy Teresa Maggipinto, as an heir, while the expropriating entity denied any judicial confirmation of her title. The Court found the claim inadmissible because the existence of the alleged daughter and her legitimacy could not be sufficiently proven by the available evidence.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.c.; Art. 106 Cost.: The Constitutional Court lacks jurisdiction to examine the constitutionality of an expropriation decree when the underlying property right depends on an inheritance claim that has not been judicially ascertained.

Parole chiave

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Constitutional Court jurisdiction Expropriation decree validity Inheritance claim admissibility Judicial ascertainment requirement Property right verification massa ereditaria bene espropriato quota di comproprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.c.
Art. 106 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre

1952, n. 3475, promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1960 dal

Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Maggipinto

Francesco e l'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in

Puglia e Lucania, iscritta al n. 68 del Registro ordinanze 1960 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 223, del 10

settembre 1960.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 18 ottobre 1961 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Ente riforma;

Ritenuto che, nel giudizio di risarcimento di danni promosso dal

signor Francesco Maggipinto contro l'Ente per lo sviluppo e la

trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania, il Tribunale di Bari

emetteva il 17 marzo 1960 un'ordinanza di rinvio degli atti alla Corte

costituzionale perché giudicasse della legittimità costituzionale del

decreto di espropriazione emanato dal Presidente della Repubblica il 27

dicembre 1952 col n. 3475; che il Maggipinto, essendo stato espropriato

in quanto unico proprietario della masseria Serrapizzuto, di ettari

135. 83,28, sita in agro Pelagianello, asserisce che il 15 novembre

1949 la masseria Serrapizzuto apparteneva per metà alla signora

Dorothy Teresa Maggipinto, quale figlia ed erede legittimo di Giovanni

Maggipinto, fratello dello espropriato; che l'Ente espropriante

eccepisce l'inesistenza di un accertamento giudiziale relativo al

titolo d'erede di Dorothy Teresa Maggipinto;

Considerato che, ai fini di dimostrare la rilevanza della proposta

questione di legittimità costituzionale, occorre accertare se al

momento della morte di Giovanni Maggipinto gli sopravviveva

effettivamente una figlia chiamata Dorothy Teresa, sua erede legittima,

nata dal matrimonio dello stesso Maggipinto con Susanna Giorno;

che ciò non risulta sufficientemente accertato, in quanto, fra

l'altro, la moglie di Giovanni Maggipinto sembra avere nel certificato

di matrimonio presente in atti, un cognome diverso (Papaleo) da quello

della asserita moglie (Giorno), madre della presunta figlia dello

stesso Maggipinto;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.