Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to industrial association law citing prior ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible, ordering the return of case files to the Tribunal of Pisa. The dispute involved a civil suit between the Pisa Industrial Union and Larderello Society regarding Article 3 of Law No. 1589. The Court ruled that since it had already dismissed the same challenge under Article 39 of the Constitution in a prior January 1960 decision, there was no reason to reconsider the matter under Article 18.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 l. 87/1953; Art. 29 Norme integrative: The Constitutional Court may declare a constitutional question inadmissible if it has already ruled on the same provision in a previous decision, thereby avoiding unnecessary re-examination of the same legal issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo
comma, prima parte, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, promosso con
ordinanza 25 giugno 1959 del Tribunale di Pisa, emessa nel procedimento
civile fra la Unione industriale pisana e la Soc. per az.
"Larderello", iscritta al n. 116 del Registro ordinanze 1959 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 28
novembre 1959.
Ritenuto che nel procedimento civile promosso innanzi la Tribunale
di Pisa dall'Unione industriale pisana contro la Soc. per azioni
"Larderello", è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, terzo comma, prima parte, della legge 22
dicembre 1956, n. 1589, in riferimento agli artt. 18 e 39, primo comma,
della Costituzione;
che la decisione di tale questione è stata dal Tribunale rimessa a
questa Corte con l'ordinanza sopra indicata;
che nel giudizio si sono costituite entrambe le parti ed ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1 del 21 gennaio
1960, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale del citato art. 3, terzo comma, prima parte, della legge
22 dicembre 1956, n. 1589, in riferimento all'art. 39 della
Costituzione;
che non vi è motivo di discostarsi dalla precedente decisione)
anche esaminando la questione in riferimento all'art. 18 della
Costituzione, perché tale articolo sancisce il principio generale
della libertà di associazione, confermato, per quanto riguarda le
organizzazioni sindacali, dall'art. 39;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata con l'ordinanza sopra indicata ed ordina la
restituzione degli atti al Tribunale di Pisa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELLI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.