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Ordinanza 27/1960 ECLI:IT:COST:1960:27 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to industrial association law citing prior ruling.

Numero d'incarto Ordinanza 27/1960
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible, ordering the return of case files to the Tribunal of Pisa. The dispute involved a civil suit between the Pisa Industrial Union and Larderello Society regarding Article 3 of Law No. 1589. The Court ruled that since it had already dismissed the same challenge under Article 39 of the Constitution in a prior January 1960 decision, there was no reason to reconsider the matter under Article 18.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 l. 87/1953; Art. 29 Norme integrative: The Constitutional Court may declare a constitutional question inadmissible if it has already ruled on the same provision in a previous decision, thereby avoiding unnecessary re-examination of the same legal issue.

Parole chiave

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constitutional question inadmissibility prior ruling doctrine industrial association law freedom of association return of case files diritti sindacali associazione di datori di lavoro difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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Art. 26 comma 2 l. 87/1953
Art. 29 Norme integrative
Art. 9 comma 2 Norme integrative
87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
art. 39 della Costituzione
1589, in riferimento all'art. 39 della
art. 18 della Costituzione
anche esaminando la questione in riferimento all'art. 18 della

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 1 del 21 gennaio 1960
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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo

comma, prima parte, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, promosso con

ordinanza 25 giugno 1959 del Tribunale di Pisa, emessa nel procedimento

civile fra la Unione industriale pisana e la Soc. per az.

"Larderello", iscritta al n. 116 del Registro ordinanze 1959 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 28

novembre 1959.

Ritenuto che nel procedimento civile promosso innanzi la Tribunale

di Pisa dall'Unione industriale pisana contro la Soc. per azioni

"Larderello", è stata sollevata questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, terzo comma, prima parte, della legge 22

dicembre 1956, n. 1589, in riferimento agli artt. 18 e 39, primo comma,

della Costituzione;

che la decisione di tale questione è stata dal Tribunale rimessa a

questa Corte con l'ordinanza sopra indicata;

che nel giudizio si sono costituite entrambe le parti ed ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1 del 21 gennaio

1960, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale del citato art. 3, terzo comma, prima parte, della legge

22 dicembre 1956, n. 1589, in riferimento all'art. 39 della

Costituzione;

che non vi è motivo di discostarsi dalla precedente decisione)

anche esaminando la questione in riferimento all'art. 18 della

Costituzione, perché tale articolo sancisce il principio generale

della libertà di associazione, confermato, per quanto riguarda le

organizzazioni sindacali, dall'art. 39;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con l'ordinanza sopra indicata ed ordina la

restituzione degli atti al Tribunale di Pisa.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELLI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.