Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to 1924 spirits tax decree as previously rejected.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding the 1924 spirits tax decree manifestly unfounded and ordered the case files to be returned to the Busto Arsizio Tribunal. This procedural outcome confirms a prior 1957 ruling that had already rejected the constitutionality of the relevant 1923 regulation and deemed the 1924 decree unproposable. The court affirmed this decision because no new grounds were presented to overturn the established legal position on the matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2; Art. 29 L. 11 marzo 1953, n. 87; Art. 9 comma 2 Norme integrative: The Constitutional Court may confirm a previous declaration of inadmissibility or unfoundedness when no new reasons are raised, thereby dismissing the current constitutional challenge without re-examining the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del D. M. 8 luglio
1924, concernente l'imposta di fabbricazione degli spiriti, in
relazione al R. D. 10 maggio 1923, n. 1792, promosso con l'ordinanza 21
febbraio 1957 del Tribunale di Busto Arsizio, emessa nel procedimento
penale a carico di Bozzi Alfredo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 310 del 14 dicembre 1957 ed iscritta al n. 98 del
Registro ordinanze 1957.
Considerato che sulla questione di legittimità costituzionale
della norma contenuta nell'art. 2 del R. D. 10 maggio 1923, n. 1792, la
Corte ha dichiarato, con sentenza 10 aprile 1957, n. 54, non fondata
tale questione, dichiarando nel contempo improponibile l'eccezione di
illegittimità costituzionale del D. M. 8 luglio 1924, concernente
l'imposta di fabbricazione degli spiriti;
che, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in
contrario, tale pronuncia va pienamente confermata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe ed ordina il
rinvio degli atti al Tribunale di Busto Arsizio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI.