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Ordinanza 64/1958 ECLI:IT:COST:1958:64 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to 1924 spirits tax decree as previously rejected.

Numero d'incarto Ordinanza 64/1958
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding the 1924 spirits tax decree manifestly unfounded and ordered the case files to be returned to the Busto Arsizio Tribunal. This procedural outcome confirms a prior 1957 ruling that had already rejected the constitutionality of the relevant 1923 regulation and deemed the 1924 decree unproposable. The court affirmed this decision because no new grounds were presented to overturn the established legal position on the matter.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 26 comma 2; Art. 29 L. 11 marzo 1953, n. 87; Art. 9 comma 2 Norme integrative: The Constitutional Court may confirm a previous declaration of inadmissibility or unfoundedness when no new reasons are raised, thereby dismissing the current constitutional challenge without re-examining the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question manifestly unfounded confirmation of prior ruling spirits tax decree return of case files

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 comma 2 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 10 aprile 1957, n. 54
Corte ha dichiarato, con sentenza 10 aprile 1957, n. 54, non fondata

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Testo completo

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del D. M. 8 luglio

1924, concernente l'imposta di fabbricazione degli spiriti, in

relazione al R. D. 10 maggio 1923, n. 1792, promosso con l'ordinanza 21

febbraio 1957 del Tribunale di Busto Arsizio, emessa nel procedimento

penale a carico di Bozzi Alfredo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 310 del 14 dicembre 1957 ed iscritta al n. 98 del

Registro ordinanze 1957.

Considerato che sulla questione di legittimità costituzionale

della norma contenuta nell'art. 2 del R. D. 10 maggio 1923, n. 1792, la

Corte ha dichiarato, con sentenza 10 aprile 1957, n. 54, non fondata

tale questione, dichiarando nel contempo improponibile l'eccezione di

illegittimità costituzionale del D. M. 8 luglio 1924, concernente

l'imposta di fabbricazione degli spiriti;

che, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in

contrario, tale pronuncia va pienamente confermata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe ed ordina il

rinvio degli atti al Tribunale di Busto Arsizio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI.