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52.2002.444 • TCA TI 52.2002.444 Generato dall'IA

Property Owner v. Municipality (Supervisory Order on Retroactive Building Application)

Numero d'incarto 52.2002.444
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A property owner appealed a ruling which confirmed an administrative order requiring them to submit a retroactive building application for two newly installed ventilators on greenhouses situated on agricultural land outside the building zone, and further required the municipality to demand a retroactive application for the existing tunnels themselves. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant lacked direct and current legal standing to challenge the supervisory order directed at the municipality, noting the appellant could only contest the subsequent order issued by the municipality to submit the retroactive application for the tunnels; however, the court also indicated that such an application would likely be necessary unless the appellant could demonstrate the structures were built before the thirty-year prescription period for restoration actions had expired, which they failed to establish.

Regesto Legislator

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Art. 43 PAmm, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 22 LPT, art. 48 cpv. 5 LE, art. 207 LOC, art. 196 LOC; Property Owner v. Municipality (Supervisory Order on Retroactive Building Application): The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant lacked direct and current legal standing to challenge the supervisory order directed at the municipality, noting the appellant could only contest the subsequent order issued by the municipality to submit the retroactive application for the tunnels; however, the court also indicated that such an application would likely be necessary unless the appellant could demonstrate the structures were built before the thirty-year prescription period for restoration actions had expired, which they failed to establish.

Parole chiave

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licenza edilizia a posteriori proprietà immobiliare legittimazione del comune legittimazione a ricorrere fondo agricolo legge sugli alloggi Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 43 PAmm
The case was declared inadmissible based on this procedural article concerning active standing.
Art. 46 cpv. 1 PAmm
che, dal profilo della legittimazione attiva, il ricorso, di per sé tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), va dunque respinto in ordine;
Art. 22 LPT
This article, cited in the preamble, relates to the substantive law regarding planning and construction which was the underlying issue.
art. 48 cpv. 5 LE
This article establishes the court's competence, which is implicitly used to frame the decision regarding admissibility.
art. 207 LOC
This article, cited in the preamble to the decision, likely relates to the enforcement or administrative procedure which was the subject of the initial decision, although the final order relies on procedural grounds (Art. 43 PAmm) for inadmissibility.
art. 196 LOC
This article, cited in the preamble, pertains to the supervisory power of the Cantonal Government (Consiglio di Stato) regarding building permits, which was at issue in the underlying decision.
art. 195 LOC
This article, cited in the preamble, pertains to administrative procedure regarding building permits.
art. 28 PAmm
This article, concerning the procedure for appeal, is cited in the preamble, but the actual ground for the final order is Art. 43 PAmm (standing).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 43 PAmm

The case was declared inadmissible based on this procedural article concerning active standing.

art. 48 cpv. 5 LE

This article establishes the court's competence, which is implicitly used to frame the decision regarding admissibility.

art. 207 LOC

This article, cited in the preamble to the decision, likely relates to the enforcement or administrative procedure which was the subject of the initial decision, although the final order relies on procedural grounds (Art. 43 PAmm) for inadmissibility.

art. 196 LOC

This article, cited in the preamble, pertains to the supervisory power of the Cantonal Government (Consiglio di Stato) regarding building permits, which was at issue in the underlying decision.

art. 195 LOC

This article, cited in the preamble, pertains to administrative procedure regarding building permits.

art. 28 PAmm

This article, concerning the procedure for appeal, is cited in the preamble, but the actual ground for the final order is Art. 43 PAmm (standing).

art. 18 PAmm

This article, concerning the general procedural rules, is cited in the preamble.

art. 3 PAmm

This article, concerning the general procedural rules, is cited in the preamble.

art. 2 PAmm

This article, concerning the general procedural rules, is cited in the preamble.

art. 22 LPT

This article, cited in the preamble, relates to the substantive law regarding planning and construction which was the underlying issue.

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Testo completo

Incarto n. 52.2002.444 · Lugano 28 aprile 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 4 novembre 2002 di

__________ patrocinato da: avv. __________ contro

la decisione 15 ottobre 2002 del Consiglio di Stato (n. 4846), che ha respinto l’impugnativa presentata da __________ avverso la decisione 16 luglio 2002 del municipio di __________ con la quale gli è stato ordinato di sospendere i lavori e di inoltrare una domanda di costruzione a posteriori per la posa di due ventilatori nella serra situata sulla part. __________ RF;

viste le risposte:

- 20 novembre 2002 del Consiglio di Stato;

- 4 dicembre 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che __________ è proprietario di un fondo agricolo (part. n. __________ RF), situato a __________, fuori della zona edificabile, sul quale sorgono da tempo imprecisato due serre a tunnel, composte da archi metallici ricoperti da teli di plastica;

che il 16 luglio 2002, constatato che ai tunnel erano stati applicati senza autorizzazione due grandi ventilatori, destinati a creare le condizioni per la coltivazione della canapa, il municipio ha chiesto al ricorrente di presentare una domanda di costruzione a posteriori;

che il 15 ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata da __________; il Governo ha in sostanza ritenuto che la posa dei due ventilatori costituisse un intervento soggetto all’obbligo del permesso di costruzione; ha dunque confermato la richiesta d’inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria;

che, agendo quale autorità di vigilanza sui comuni (art. 194 e segg. LOC), l’Esecutivo cantonale ha inoltre fatto obbligo al municipio di ordinare al ricorrente di presentare una domanda di costruzione in sanatoria anche per la costruzione dei tunnel, in quanto realizzati senza valida autorizzazione;

che contro il predetto giudizio __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestandolo nella misura in cui impone al municipio di esigere l'inoltro di una domanda di costruzione per i tunnel;

che, riconosciuto l'obbligo di presentare una domanda di costruzione per i due ventilatori, il ricorrente evidenzia in sostanza che all’epoca (1984 ?), in cui i tunnel sono stati verosimilmente posati l’autorità non esigeva alcun permesso;

che all’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare particolari osservazioni;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 48 cpv. 5 LE;

che, notoriamente, la legittimazione a ricorrere presuppone che l’insorgente sia titolare di un interesse personale, diretto, attuale e concreto a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio effettivo che questo effettivamente gli arreca e che l’impugnativa tende a rimuovere (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm, n. 2 seg.);

che al ricorrente, proprietario del fondo sul quale sorgono le due serre, va negata la legittimazione attiva perché l’interesse fatto valere non è né attuale, né diretto;

che obbligato a dar seguito all’ordine impartito dal Consiglio di Stato è infatti soltanto il municipio; l’obbligo in discussione non grava il ricorrente; questi sarà semmai gravato dall’ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria che il municipio emanerà in ossequio all’ingiunzione del Consiglio di Stato;

che, a quel momento, il ricorrente potrà far valere le sue ragioni senza restrizioni di sorta, impugnando l’ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria;

che, dal profilo della legittimazione attiva, il ricorso, di per sé tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), va dunque respinto in ordine;

che per economia di giudizio si può comunque già sin d’ora rilevare che, stando alle attuali risultanze, un ricorso contro l’ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per i tunnel sarebbe verosimilmente votato all’insuccesso;

che l’ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria è un atto amministrativo impugnabile, ma non coercibile, mediante il quale l’autorità, constatato che un’opera edilizia è stata realizzata senza permesso, ingiunge al proprietario di collaborare all’accertamento della sua conformità con il diritto materiale, avviando un procedimento di rilascio della licenza in sanatoria;

che il ricorrente non contesta che manufatti come quelli in contestazione soggiacciano a permesso di costruzione; né potrebbe farlo con successo, trattandosi di opere legate al suolo in modo stabile e permanente, di sicuro rilievo dal profilo pianificatorio, ambientale e della polizia delle costruzioni;

che, sebbene sollecitato dal Consiglio di Stato, il ricorrente non è stato in grado di provare che i due tunnel siano stati posti al beneficio di un permesso di costruzione rilasciato dalla competente autorità cantonale;

che l’inesistenza di un permesso di costruzione è più che mai verosimile, poiché - notoriamente - l’autorità cantonale e soprattutto quelle comunali, ancora negli anni '90, tolleravano che simili impianti fossero realizzati senza particolari autorizzazioni; è dunque assai probabile, per non dire certo, che anche i due tunnel qui in esame non siano mai stati autorizzati;

che il fatto che i due tunnel non siano mai stati autorizzati e che all'epoca in cui sono stati posati le autorità tollerassero che simili impianti fossero realizzati senza autorizzazione non permette di considerare ingiustificata la richiesta di avviare, mediante inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria, un procedimento volto ad accertarne la conformità con il diritto materiale concretamente applicabile;

che una simile ingiunzione può tutt’al più essere considerata ingiustificata, siccome contraria al divieto di formalismo eccessivo, quando appare evidente che anche in caso di diniego del permesso l'autorità non potrebbe in nessun caso ordinarne la rimozione, per cui l'esperimento di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria si tradurrebbe in uno sterile esercizio formale;

che una simile eventualità, nel caso di opere realizzate senza permesso fuori della zona edificabile, si verifica soltanto quando il proprietario dell’opera abusiva dimostra che è trascorso il termine trentennale di perenzione dell'azione di ripristino;

che, per il momento, il ricorrente non è stato in grado di rendere almeno verosimile che le opere in contestazione sono state realizzate prima del 1973;

che la richiesta di presentare una domanda di costruzione in sanatoria, che il municipio deve comunque ancora concretamente avanzare nei suoi confronti, non appare dunque a priori priva di qualsiasi giustificazione;

che, stando così le cose, il ricorso va dichiarato irricevibile; resta comunque riservata al ricorrente la facoltà di impugnare l’ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria che il municipio eventualmente gli notificherà;

che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza;

per questi motivi,

visti gli art. 22 LPT; 3, 48 cpv. 5 LE; 195, 196, 207 LOC; 2, 3, 18, 28, 43, 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario