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52.2002.437 • TCA TI 52.2002.437 Generato dall'IA

Property Owner v. State Council on Stream Debris Removal Notice

Numero d'incarto 52.2002.437
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The administrative court addressed an appeal challenging a state council resolution that warned property owners to remove timber illegally deposited in a stream bed, which posed flood and erosion risks, following a prior, final order to remove the debris. The court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged resolution was merely an unappealable notice (a "diffida") setting a final deadline for compliance with the prior order and reiterating the threat of official execution, which does not modify the appellant's legal position, despite the administrative body having erroneously indicated the right to appeal.

Regesto Legislator

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Art. 3 PAmm, Art. 34 cpv. 5 PAmm, Art. 5 PA, art. 18 PAmm, art. 28 PAmm, art. 34 PAmm; Property Owner v. State Council on Stream Debris Removal Notice: The court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged resolution was merely an unappealable notice (a "diffida") setting a final deadline for compliance with the prior order and reiterating the threat of official execution, which does not modify the appellant's legal position, despite the administrative body having erroneously indicated the right to appeal.

Parole chiave

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diritto di togliere le addizioni beni statali diritti procedurali abbattimento di alberi annunci pubblici diritto fondiario Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 3 PAmm
Cited in the list of provisions considered, although it relates to the examination of procedural prerequisites generally.
Art. 34 cpv. 5 PAmm
34 cpv. 5 PAmm, la diffida costituisce un atto inappellabile, in quanto non modifica la situazione giuridica dell'astretto, ma si limita a ribadire l'obbligo impostogli e le conseguenze del mancato ossequio (cfr. Borghi/Corti, op. cit., ad art. 34, n. 5d; Scolari, loc. cit.);
Art. 5 PA
Used as the main ground to declare the appeal inadmissible due to the lack of a contestable decision (diffida).
art. 18 PAmm
Cited in the list of provisions considered, although it relates to the right to appeal generally.
art. 28 PAmm
Cited in the list of provisions considered, although it relates to the scope of the appeal authority.
art. 34 PAmm
Cited in the list of provisions considered, specifically concerning the nature of the 'diffida' (which was deemed unappealable in the reasoning, contrary to what is cited in the dispositive's consideration).
art. 61 PAmm
This article is cited in the list of applicable laws, likely underpinning the order regarding costs/fees.

Giurisprudenza citata

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DTF 114 Ia 463
8 e 16; DTF 114 Ia 463 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 5 PA

Used as the main ground to declare the appeal inadmissible due to the lack of a contestable decision (diffida).

art. 3 PAmm

Cited in the list of provisions considered, although it relates to the examination of procedural prerequisites generally.

art. 18 PAmm

Cited in the list of provisions considered, although it relates to the right to appeal generally.

art. 28 PAmm

Cited in the list of provisions considered, although it relates to the scope of the appeal authority.

art. 34 PAmm

Cited in the list of provisions considered, specifically concerning the nature of the 'diffida' (which was deemed unappealable in the reasoning, contrary to what is cited in the dispositive's consideration).

art. 61 PAmm

Cited in the list of provisions considered, which governs the outcome of the appeal procedure.

art. 61 PAmm

This article is cited in the list of applicable laws, likely underpinning the order regarding costs/fees.

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Testo completo

Incarto n. 52.2002.437 · Lugano 18 febbraio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario: · Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 30 ottobre 2002 di

__________ e __________, Contro

la risoluzione 15 ottobre 2002, no. 4817, del Consiglio di Stato, che diffida __________ a procedere alla rimozione del legname depositato nell'alveo del riale __________ a __________;

vista la risposta 18 novembre 2002 del Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che nel corso del mese di aprile del 2002, le competenti autorità forestali hanno accertato che sulla part. no. __________ RF di __________, di proprietà della qui ricorrente __________, è stato effettuato un taglio di alberi non autorizzato;

che il legname è stato depositato, almeno in parte, nell'alveo del riale __________ e sulle sue sponde, provocando rischi di formazione di uno sbarramento e di erosione delle sponde, in caso di piena del corso d'acqua;

che, il Consiglio di Stato, con decisione 20 agosto 2002, rimasta inimpugnata, ha ordinato alla ricorrente di rimuovere il legname depositato nell'alveo del fiume entro 15 giorni, con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligata;

che, rilevata l'inadempienza dell'astretta, con risoluzione 15 ottobre 2002 il Consiglio di Stato l'ha diffidata ad adottare i provvedimenti di ripristino, con l'avvertenza che, trascorso infruttuosamente il nuovo termine quindicinale impartitole, si sarebbe proceduto all'esecuzione sostitutiva;

che contro la predetta diffida __________ e il figlio __________ si aggravano ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sostenendo, in particolare, di non poter dar seguito all'ordine di rimozione prima della primavera del corrente anno;

che all'accoglimento del gravame si oppone la Divisione dell'ambiente, in rappresentanza della Sezione forestale e del Consiglio di Stato, con argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nel seguito;

considerato, in

diritto

che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio l'adempimento dei presupposti processuali (art. 3 PAmm);

che, per principio, possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti fondati sul diritto pubblico, adottati *iure imperii* dall'autorità in un caso concreto per costituire, modificare o annullare diritti od obblighi oppure per constatarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. RDAT II-1994, n. 8 e 16; DTF 114 Ia 463 consid. 2; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 N. 4);

che non costituiscono una decisione nel senso appena citato del termine semplici avvisi, comunicazioni, informazioni, orientazioni, direttive o avvertimenti (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 35.B.II.c e rif.);

che, in particolare, dopo una decisione di base che impone un obbligo, la procedura di esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato comporta una diffida, ossia un formale avvertimento con l'assegnazione di un termine dilatorio all'obbligato per adempiere tale incombenza (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2a ed., n. 1002);

che, come risulta esplicitamente dall'art.

34 cpv. 5 PAmm, la diffida costituisce un atto inappellabile, in quanto non modifica la situazione giuridica dell'astretto, ma si limita a ribadire l'obbligo impostogli e le conseguenze del mancato ossequio (cfr. Borghi/Corti, op. cit., ad art. 34, n. 5d; Scolari, loc. cit.);

che, nel caso concreto, nella risoluzione impugnata sono chiaramente ravvisabili gli estremi di una diffida inappellabile, pedissequa alla decisione di ripristino 20 agosto 2002;

che, in effetti, constatata l'inadempienza dell'insorgente, il Governo le ha assegnato un nuovo termine di quindici giorni per dar seguito all'ordine impartitole, ribadendo la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a sue spese;

che la natura definitiva del provvedimento è del resto rettamente indicata sia in epigrafe, sia nel dispositivo n. 1 della pronuncia del Consiglio di Stato;

che, in contraddizione con tali indicazioni, il dispositivo n. 3 della risoluzione governativa segnala la facoltà di impugnare la stessa dinanzi a questo Tribunale;

che un'errata indicazione dei rimedi di

diritto non può in alcun caso conferire carattere di decisione impugnabile ad un atto che oggettivamente non ne presenta le caratteristiche, essendo tale presupposto inderogabilmente stabilito dalla legge e quindi sottratto alla disposizione delle parti;

che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile per difetto di decisione ai sensi dell'art. 5 PA, senza esaminare la sussistenza degli ulteriori presupposti processuali, né entrare nel merito delle censure addotte con il gravame;

che l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso permette comunque agli insorgenti di andare esenti dal pagamento di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 5 PA; 3, 18, 28, 34, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario