License Revocation Upheld Due to Repeated Drunk Driving and Suspected Alcohol Dependency
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed the provisional and indefinite revocation of their driving license, which followed a prior license withdrawal for drunk driving and a subsequent apprehension for driving with a high blood alcohol level (1.37-1.51‰), alongside prior traffic infractions, leading to the suspicion of alcohol dependency. The court upheld the revocation, reasoning that the repeated drunk driving offenses, especially so soon after a previous penalty, created a founded suspicion that the driver was unfit due to alcohol consumption, thus justifying the immediate precautionary measure to protect traffic safety until necessary medical evaluations could definitively assess the individual's fitness to drive, noting that personal needs, such as visiting children, are irrelevant in safety-based license revocations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 LALCStr, Art. 43 PAmm, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 62 PAmm, Art. 30 cpv. 1 OAC, Art. 35 cpv. 3 OAC; License Revocation Upheld Due to Repeated Drunk Driving and Suspected Alcohol Dependency: The court upheld the revocation, reasoning that the repeated drunk driving offenses, especially so soon after a previous penalty, created a founded suspicion that the driver was unfit due to alcohol consumption, thus justifying the immediate precautionary measure to protect traffic safety until necessary medical evaluations could definitively assess the individual's fitness to drive, noting that personal needs, such as visiting children, are irrelevant in safety-based license revocations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision, cited in the grounds for the decision, relates to the revocation of licenses when legal conditions for issue are no longer met.
This provision, cited in the grounds for the decision, establishes the requirement that a driver must not be addicted to alcohol or other intoxicants that impair driving ability.
This provision, cited in the grounds for the decision, concerns the revocation of licenses for security reasons due to medical or character-related unfitness, including alcohol abuse.
This provision, cited in the grounds for the decision, allows for the immediate preventive revocation of the license until the grounds for exclusion are ascertained.
This provision, cited in the grounds for the decision, establishes the court's competence to rule on administrative decisions concerning road traffic.
This provision, cited in the grounds for the decision, dictates that court costs follow the outcome of the appeal (loser pays).
This provision, cited in the grounds for the decision, establishes that in security revocations, the focus is essentially on fitness to drive, making personal necessity arguments irrelevant.
General reference to the Procedural Administrative Law cited in the grounds for the decision.
Cited in the reasoning section to confirm the appellant's standing, but not explicitly used in the dispositive orders 1-4.
Cited in the reasoning section regarding the possibility of ruling based on files, but not explicitly used in the dispositive orders 1-4.
Cited in the reasoning section regarding the scope of review (violation of law, erroneous assessment, abuse of power), but not explicitly used in the dispositive orders 1-4.
Cited in the reasoning section regarding the scope of review (correctness of fact finding), but not explicitly used in the dispositive orders 1-4.
Cited in the reasoning section regarding warning revocations, but not applicable to the security revocation ordered.
Testo completo
Incarto n. 52.2002.426 · Lugano 20 dicembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria: · Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 ottobre 2002 di
__________, Contro
la decisione 15 ottobre 2002, no. 4850, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 18 luglio 2002, con la quale la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato;
visto la risposta 12 novembre 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, classe 1955, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B nel 1981. Da allora è stato oggetto delle seguenti misure amministrative in ambito di circolazione stradale:
03.09.1993: ammonimento per non aver concesso la precedenza ad un veicolo prioritario, con il quale ha inseguito colliso;
30.04.1998: ammonimento per aver circolato in autostrada con una vettura trainante un rimorchio che superava il peso massimo consentito, aver perso la padronanza di guida e rovesciato il rimorchio;
20.08.2001: revoca di 4 mesi per circolazione in stato di ebrietà (1.71-2.10‰).
B. Il 22 marzo 2002 il ricorrente è stato sorpreso a circolare in stato di ebrietà con un tasso alcolico dell'1.37-1.51 ‰. La licenza di condurre gli è stata immediatamente ritirata.
C. Emergendo importanti indizi di dedizione al bere, con decisione 18 luglio 2002 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato. Parimenti gli è stato ordinato di sottoporsi a perizia presso Ingrado Centro di cura dell'alcolismo e ad una valutazione medico-internistica. Ad un eventuale ricorso è stato negato l'effetto sospensivo.
D. Il 15 ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato dall'insorgente conto la summenzionata decisione, ritenendo la misura amministrativa adottata legittima e giustificata.
E. Contro tale decisione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. In concreto non sarebbero dati gli estremi per procedere alla revoca della licenza di condurre a titolo preventivo, ritenuto che non vi è alcuna prova di una sua dipendenza dal consumo di bevande alcoliche, rispettivamente di una sua inidoneità alla guida. Sostiene infine di necessitare della licenza di condurre per recarsi a far visita ai suoi figli, in quanto sarebbe difficoltoso effettuare tale spostamento con i mezzi pubblici.
F. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame - tempestivo e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Le censure del ricorrente devono essere perciò esaminate sotto questi profili.
2. 2.1. La licenza di condurre può essere rilasciata soltanto se, tra l'altro, il richiedente non è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuire l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). Le licenze ed i permessi devono essere revocati se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute (art. 16 cpv. 1 1. frase LCStr).
Le revoche a scopo di sicurezza servono a proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei. Sono ordinate se il conducente non è idoneo a condurre veicoli a motore per ragioni mediche o caratteriali, per il vizio del bere o per altre forme di tossicomania, o altre incapacità (art. 30 cpv. 1 OAC). La licenza di condurre può essere revocata subito, a titolo preventivo, fino a che i motivi di esclusione siano stati appurati (art. 35 cpv. 3 OAC).
2.2. La revoca della licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo rappresenta un provvedimento di sicurezza paragonabile ad una misura provvisionale, ordinata fintanto che non saranno chiariti i motivi di esclusione del permesso di condurre (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, III ed., ad art. 16 LCStr, n. 2.2. lett. e con riferimenti).
Un provvedimento di questo genere si giustifica quando dal comportamento del conducente derivano seri dubbi circa la sua attitudine alla guida, ma per svariate ragioni non possono essere chiariti i sospettati motivi d'esclusione della licenza di condurre. In questi casi le autorità devono poter intervenire cautelativamente per tutelare la sicurezza del traffico, nonché del soggetto direttamente interessato dalla misura (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, III vol., n. 1996; DTF 122 II 364 consid. 3a).
3. Nel caso in rassegna, il provvedimento di revoca della licenza a titolo cautelare e preventivo appare del tutto giustificato dalle circostanze.
3.1. Come si è accennato precedentemente, nell'agosto 2001 __________ è stato oggetto di una misura di revoca della licenza di condurre della durata di quattro mesi per aver circolato in stato di ebrietà. Appena quattro mesi dopo lo scadere di tale provvedimento, egli è stato sorpreso nuovamente ubriaco alla guida della propria vettura. La misura amministrativa inflittagli non ha dunque sortito alcun effetto. Il sospetto di una dipendenza dal consumo di bevande alcoliche appare, inoltre, ancor più giustificato in considerazione della strenua opposizione da lui dimostrata nel sottoporsi ad una perizia presso Ingrado Centro di cura dell'alcolismo e ad una valutazione medico-internistica. Se, come egli sostiene, non è dedito al bere, non ha alcun motivo di temere i risultati di tali esami.
3.2. Alla luce delle suddette considerazioni si può quindi affermare che esiste il fondato sospetto che __________ non sia idoneo alla guida a causa del consumo di bevande alcoliche. Le argomentazioni contenute nel presente gravame non consentono di mutare conclusione.
È dunque a giusta ragione che la Sezione della circolazione ha disposto il ritiro della licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo, nell'attesa che venissero esperite le necessarie indagini volte ad accertare la sua dipendenza o astinenza dal consumo di alcol. Soltanto allora potrà essere deciso in merito ad un provvedimento definitivo.
4. Il ricorrente non può appellarsi all'asserita necessità di condurre per motivi famigliari. Questo fattore può avere rilevanza unicamente nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non entra invece in considerazione nei casi di revoca a scopo di sicurezza, dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità di una persona alla guida di veicoli (art. 33 OAC; M. Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo 1982, p. 195).
5. Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata annullata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c e16 cpv. 1 LCStr; 30 cpv. 1, 33 e 35 cpv. 3 OAC; 10 LALCStr; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 10 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria