Appeal Dismissed: Motor Vehicle Tax Exemption Admissibility and Merit
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a cantonal executive decision upholding the denial of an exemption from motor vehicle circulation tax, based on the appellant's claim of infirmity and modest financial circumstances, which the initial department had rejected because the income exceeded the threshold for health insurance subsidies. The Administrative Court dismissed the appeal as inadmissible because the relevant statute did not provide for an appeal to this Tribunal against the executive's decision concerning traffic tax exemptions, clarifying that erroneous indication of appeal remedies does not confer jurisdiction, and further noting that even if competent, the appeal would fail on the merits since the appellant did not meet the required financial criterion of being a beneficiary of health insurance subsidies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 PAmm, Art. 60 cpv. 1 PAmm, Art. 55 cpv. 3 PAmm, art. 61 PAmm, art. 55 PAmm, art. 43 PAmm; Appeal Dismissed: Motor Vehicle Tax Exemption Admissibility and Merit: The Administrative Court dismissed the appeal as inadmissible because the relevant statute did not provide for an appeal to this Tribunal against the executive's decision concerning traffic tax exemptions, clarifying that erroneous indication of appeal remedies does not confer jurisdiction, and further noting that even if competent, the appeal would fail on the merits since the appellant did not meet the required financial criterion of being a beneficiary of health insurance subsidies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the decision, this article, along with others, presumably establishes the procedural framework for the inadmissibility ruling, although the primary ground is lack of material competence derived from Art. 55 cpv. 3 PAmm.
Cited in the preamble to the decision; the reasoning explicitly refers to Art. 55 cpv. 3 PAmm, stating that the Council of State's decision was definitive because no law allows appeal to the Administrative Tribunal, which serves as the main procedural ground for the inadmissibility.
Cited in the preamble to the decision, this likely relates to the general declaration of the ruling.
Cited in the preamble to the decision, this likely relates to the material competence assessment.
Cited in the preamble to the decision, this article concerns the duty of the authority to examine its competence ex officio, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
Cited in the preamble to the decision, this article regulates appeals to the Administrative Tribunal, whose scope of application was ultimately found not to cover the decision in question.
Cited in the preamble to the decision, this is part of the articles governing the decision.
Cited in the preamble to the decision, this is part of the articles governing the decision.
Cited in the preamble to the decision, this is part of the articles governing the decision.
Cited in the preamble to the decision, this is part of the articles governing the decision.
Testo completo
Incarto n. 52.2002.408 · Lugano 9 dicembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 ottobre 2002 di
__________, contro
la risoluzione 1° ottobre 2002 (n. 4674) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 23 luglio 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, in materia di esonero dall'imposta di circolazione per veicoli a motore;
vista la risposta 22 ottobre 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'8 luglio 2002 Franco __________ ha chiesto alla Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni di essere esonerato dal pagamento dell'imposta di circolazione per veicoli a motore, sostenendo di essere infermo e di vivere in modeste condizioni finanziarie;
che con decisione 23 luglio 2002 la Sezione della circolazione ha respinto la domanda di esonero perché il reddito determinante dell'interessato non superava i limiti per il diritto ai sussidi stabiliti dalla legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie;
che la decisione è stata resa sulla base dell'art. 6 lett. c della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore e dell'art. 4 del relativo regolamento di applicazione;
che con giudizio 1° ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________;
che, in sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il ricorrente non adempisse il requisito della modesta condizione finanziaria per i motivi addotti dal dipartimento;
che la decisione indicava la facoltà di ricorrere contro la stessa nel termine di 15 giorni presso questo Tribunale;
che contro il predetto giudizio governativo, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'esonero dal pagamento dell'imposta di circolazione per veicoli a motore;
che il ricorrente, dopo aver indicato che beneficiava dell'esonero del tributo da una decina d'anni, sostiene di vivere attualmente con fr. 1'500.– al mese e di non poter fare a meno dell'automobile per spostarsi;
che all'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;
considerato, in
diritto
che giusta l'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza;
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm);
che la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204 consid. 3);
che le risoluzioni del Consiglio di Stato sono definitive, se la legge non prevede il ricorso al Tribunale amministrativo o al Gran Consiglio (art. 55 cpv. 3 PAmm);
che, in concreto, nessuna norma di legge prevede la possibilità di impugnare sino al Tribunale amministrativo la decisione con cui il Dipartimento delle istituzioni determina l'esonero dall'imposta di circolazione in applicazione dell'art. 6 lett. c della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore e del relativo regolamento;
che il Consiglio di Stato doveva pertanto dichiarare definitiva la propria decisione;
che l'errata indicazione delle vie ricorsuali non può in alcun caso rendere competente un'autorità che non lo sia ex lege (DTF 124 I 258);
che il ricorso è pertanto irricevibile per difetto di competenza materiale di questo Tribunale;
che anche se fosse data la competenza di questo Tribunale, l'impugnativa andrebbe in ogni caso respinta nel merito in quanto il ricorrente non è al beneficio dei sussidi della cassa malati;
che, considerata l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 28, 43, 55, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario