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52.2002.408 • TCA TI 52.2002.408 Generato dall'IA

Appeal Dismissed: Motor Vehicle Tax Exemption Admissibility and Merit

Numero d'incarto 52.2002.408
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a cantonal executive decision upholding the denial of an exemption from motor vehicle circulation tax, based on the appellant's claim of infirmity and modest financial circumstances, which the initial department had rejected because the income exceeded the threshold for health insurance subsidies. The Administrative Court dismissed the appeal as inadmissible because the relevant statute did not provide for an appeal to this Tribunal against the executive's decision concerning traffic tax exemptions, clarifying that erroneous indication of appeal remedies does not confer jurisdiction, and further noting that even if competent, the appeal would fail on the merits since the appellant did not meet the required financial criterion of being a beneficiary of health insurance subsidies.

Regesto Legislator

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Art. 3 PAmm, Art. 60 cpv. 1 PAmm, Art. 55 cpv. 3 PAmm, art. 61 PAmm, art. 55 PAmm, art. 43 PAmm; Appeal Dismissed: Motor Vehicle Tax Exemption Admissibility and Merit: The Administrative Court dismissed the appeal as inadmissible because the relevant statute did not provide for an appeal to this Tribunal against the executive's decision concerning traffic tax exemptions, clarifying that erroneous indication of appeal remedies does not confer jurisdiction, and further noting that even if competent, the appeal would fail on the merits since the appellant did not meet the required financial criterion of being a beneficiary of health insurance subsidies.

Parole chiave

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imposta sui veicoli a motore franchigie fiscali autorità fiscale competenza dell'esecutivo sovvenzione abbandono del procedimento per infrazione stradale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 3 PAmm
Cited in the preamble to the decision, this article concerns the duty of the authority to examine its competence ex officio, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
Art. 60 cpv. 1 PAmm
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm);
Art. 55 cpv. 3 PAmm
che le risoluzioni del Consiglio di Stato sono definitive, se la legge non prevede il ricorso al Tribunale amministrativo o al Gran Consiglio (art. 55 cpv. 3 PAmm);
art. 61 PAmm
Cited in the preamble to the decision, this is part of the articles governing the decision.
art. 55 PAmm
Cited in the preamble to the decision; the reasoning explicitly refers to Art. 55 cpv. 3 PAmm, stating that the Council of State's decision was definitive because no law allows appeal to the Administrative Tribunal, which serves as the main procedural ground for the inadmissibility.
art. 43 PAmm
Cited in the preamble to the decision, this likely relates to the general declaration of the ruling.
art. 28 PAmm
Cited in the preamble to the decision, this likely relates to the material competence assessment.
art. 60 PAmm
Cited in the preamble to the decision, this article regulates appeals to the Administrative Tribunal, whose scope of application was ultimately found not to cover the decision in question.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 124 I 258
che l'errata indicazione delle vie ricorsuali non può in alcun caso rendere competente un'autorità che non lo sia ex lege (DTF 124 I 258);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 61 PAmm

Cited in the preamble to the decision, this article, along with others, presumably establishes the procedural framework for the inadmissibility ruling, although the primary ground is lack of material competence derived from Art. 55 cpv. 3 PAmm.

art. 55 PAmm

Cited in the preamble to the decision; the reasoning explicitly refers to Art. 55 cpv. 3 PAmm, stating that the Council of State's decision was definitive because no law allows appeal to the Administrative Tribunal, which serves as the main procedural ground for the inadmissibility.

art. 43 PAmm

Cited in the preamble to the decision, this likely relates to the general declaration of the ruling.

art. 28 PAmm

Cited in the preamble to the decision, this likely relates to the material competence assessment.

art. 3 PAmm

Cited in the preamble to the decision, this article concerns the duty of the authority to examine its competence ex officio, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.

art. 60 PAmm

Cited in the preamble to the decision, this article regulates appeals to the Administrative Tribunal, whose scope of application was ultimately found not to cover the decision in question.

art. 61 PAmm

Cited in the preamble to the decision, this is part of the articles governing the decision.

art. 61 PAmm

Cited in the preamble to the decision, this is part of the articles governing the decision.

art. 61 PAmm

Cited in the preamble to the decision, this is part of the articles governing the decision.

art. 61 PAmm

Cited in the preamble to the decision, this is part of the articles governing the decision.

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Testo completo

Incarto n. 52.2002.408 · Lugano 9 dicembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 12 ottobre 2002 di

__________, contro

la risoluzione 1° ottobre 2002 (n. 4674) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 23 luglio 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, in materia di esonero dall'imposta di circolazione per veicoli a motore;

vista la risposta 22 ottobre 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che l'8 luglio 2002 Franco __________ ha chiesto alla Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni di essere esonerato dal pagamento dell'imposta di circolazione per veicoli a motore, sostenendo di essere infermo e di vivere in modeste condizioni finanziarie;

che con decisione 23 luglio 2002 la Sezione della circolazione ha respinto la domanda di esonero perché il reddito determinante dell'interessato non superava i limiti per il diritto ai sussidi stabiliti dalla legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie;

che la decisione è stata resa sulla base dell'art. 6 lett. c della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore e dell'art. 4 del relativo regolamento di applicazione;

che con giudizio 1° ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________;

che, in sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il ricorrente non adempisse il requisito della modesta condizione finanziaria per i motivi addotti dal dipartimento;

che la decisione indicava la facoltà di ricorrere contro la stessa nel termine di 15 giorni presso questo Tribunale;

che contro il predetto giudizio governativo, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'esonero dal pagamento dell'imposta di circolazione per veicoli a motore;

che il ricorrente, dopo aver indicato che beneficiava dell'esonero del tributo da una decina d'anni, sostiene di vivere attualmente con fr. 1'500.– al mese e di non poter fare a meno dell'automobile per spostarsi;

che all'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;

considerato, in

diritto

che giusta l'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza;

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm);

che la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204 consid. 3);

che le risoluzioni del Consiglio di Stato sono definitive, se la legge non prevede il ricorso al Tribunale amministrativo o al Gran Consiglio (art. 55 cpv. 3 PAmm);

che, in concreto, nessuna norma di legge prevede la possibilità di impugnare sino al Tribunale amministrativo la decisione con cui il Dipartimento delle istituzioni determina l'esonero dall'imposta di circolazione in applicazione dell'art. 6 lett. c della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore e del relativo regolamento;

che il Consiglio di Stato doveva pertanto dichiarare definitiva la propria decisione;

che l'errata indicazione delle vie ricorsuali non può in alcun caso rendere competente un'autorità che non lo sia ex lege (DTF 124 I 258);

che il ricorso è pertanto irricevibile per difetto di competenza materiale di questo Tribunale;

che anche se fosse data la competenza di questo Tribunale, l'impugnativa andrebbe in ogni caso respinta nel merito in quanto il ricorrente non è al beneficio dei sussidi della cassa malati;

che, considerata l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio.

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 28, 43, 55, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario