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52.2002.386 • TCA TI 52.2002.386 Generato dall'IA

Former Property Owner v. Municipality on Sewage Fee Assessment

Numero d'incarto 52.2002.386
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A former property owner challenged the assessment of a sewage usage fee for the year 2002, arguing that since the fee was calculated based on the previous year's water consumption and levied at the beginning of the assessment year, they had already paid the corresponding charge for 2001 while still owning the property, meaning billing them for 2002 constituted an impermissible double levy contrary to the principle of equivalence. The administrative court agreed, reasoning that the municipality's consistent practice of pre-levying the fee based on the prior year's consumption, confirmed by local regulations stipulating that property transfers during the year do not result in fee reimbursement, established the 2002 bill was an advance payment for 2002 service, which the former owner should not cover since they had already paid for 2001 based on 2000 consumption, and thus annulled the municipal and state decisions upholding the tax assessment against the former owner.

Regesto Legislator

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Art. 208 cpv. 1 LOC, Art. 46 cpv. 1 LOC, Art. 43 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 60 cpv. 1 LPAc, Art. 110 cpv. 1 LALIA; Former Property Owner v. Municipality on Sewage Fee Assessment: The administrative court agreed, reasoning that the municipality's consistent practice of pre-levying the fee based on the prior year's consumption, confirmed by local regulations stipulating that property transfers during the year do not result in fee reimbursement, established the 2002 bill was an advance payment for 2002 service, which the former owner should not cover since they had already paid for 2001 based on 2000 consumption, and thus annulled the municipal and state decisions upholding the tax assessment against the former owner.

Parole chiave

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Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 208 cpv. 1 LOC
1.La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC).
Art. 46 cpv. 1 LOC
Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 LOC).
Art. 43 PAmm
Cited as the basis for the appellant's standing to bring the case.
Art. 18 PAmm
Cited as a basis for the court's decision regarding the processing of the case based on the submitted documents.
Art. 60 cpv. 1 LPAc
Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPAc i Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità.
Art. 110 cpv. 1 LALIA
Infatti, il proprietario di un fondo allacciato agli impianti d’evacuazione e depurazione delle acque deve pagare una tassa annua d'uso degli impianti stessi (art. 110 cpv. 1 LALIA).
Art. 110 cpv. 2 LALIA
La tassa d'uso deve essere proporzionata all'intensità dell'uso degli impianti (art. 110 cpv. 2 LALIA) e deve di regola garantire la copertura integrale dei costi d’esercizio, compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria (art.
Art. 110 cpv. 3 LALIA
2 LALIA) e deve di regola garantire la copertura integrale dei costi d’esercizio, compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria (art. 110 cpv. 3 LALIA).

Giurisprudenza citata

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DTF 126 I 80

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 60a cpv. 1 LPAc

Cited as the basis for the court's decision to uphold the appeal and annul the challenged resolutions.

Art. 46 LOC

Cited as a basis for the court's decision.

Art. 208 LOC

Cited as the basis for the court's jurisdiction.

Art. 110 LALIA

Cited as a legal provision concerning the annual usage fee for sewage systems.

Art. 44 RC di ____.

Cited as a local regulation concerning the calculation and collection of sewage usage fees.

Art. 46 RC di ____.

Cited as a specific provision within the local regulation that addresses property transfers during the year and their impact on the fee.

Art. 3 PAmm

Cited as a basis for the court's decision.

Art. 18 PAmm

Cited as a basis for the court's decision regarding the processing of the case based on the submitted documents.

Art. 28 PAmm

Cited as a basis for the court's decision.

Art. 31 PAmm

Cited as a basis for the court's decision.

Art. 43 PAmm

Cited as the basis for the appellant's standing to bring the case.

Art. 60 PAmm

Cited as a basis for the court's decision.

Art. 61 PAmm

Cited as a basis for the court's decision regarding costs and legal fees.

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Testo completo

Incarto n. 52.2002.386 · Lugano 10 marzo 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario: · Leopoldo Franscini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 7 ottobre 2002 della

__________, Contro

la risoluzione 18 settembre 2002 del Consiglio di Stato (n. 4395) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la decisione su reclamo 13 marzo 2002 del municipio di __________ in materia di tasse d’uso delle canalizzazioni per l’anno 2002, relativa al mappale n. __________ RFD di __________;

viste le risposte:

- 5 novembre 2002 del Consiglio di Stato;

- 6 novembre 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 10 novembre 2001 la comunione ereditaria __________ ha ceduto ad __________ la proprietà della part. n. __________ RFD di __________, su cui sorge una casa d’abitazione.

B. Il 22 febbraio 2002 il municipio ha notificato alla comunione ereditaria ricorrente la tassa di utilizzazione delle canalizzazioni per l'anno 2002 relativa all'abitazione di cui era proprietaria, di fr. 232.35.--. Il tributo è composto dai seguenti importi:

- fr. 60.-- tassa sul consumo d’acqua;

- fr.

172.35 tassa sul valore di stima.

C. Non ritenendosi debitrice, la resistente ha rinviato la fattura all’autorità comunale precisando che doveva essere indirizzata ad __________. L’esecutivo comunale ha respinto tale richiesta con decisione formale del 13 marzo 2002, rilevando che non era possibile *“fatturare la tassa dell’uso canalizzazioni ad un utente che non ne ha usufruito (almeno fino al 10.11.2001)”* .

D. Con decisione 18 settembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato che il destinatario della predetta tassazione è la comunione ereditaria, respingendo l’impugnativa contro di essa inoltrata da quest’ultima.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che la tassa d’uso, essendo calcolata sul consumo dell’acqua potabile registrato nel 2001, non poteva essere esatta alla nuova proprietaria che durante quell’anno non ne aveva effettivamente usufruito. Pertanto, in applicazione del principio dell’equivalenza e visto che la ricorrente era ancora proprietaria della part. n. __________ RFD nel 2001, l’ha ritenuta debitrice della tassa in narrativa.

E. Contro tale risoluzione la ricorrente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando in via principale l’annullamento della decisione 18 settembre 2002 del Consiglio di Stato e chiedendo che la fattura 22 febbraio 2002 venga messa a carico della nuova proprietaria, __________.

L’insorgente rileva che, dalla sua istituzione nel 1991, la tassa d’uso per le canalizzazioni è sempre stata esatta all’inizio del periodo di tassazione sulla base del consumo d’acqua potabile dell’anno precedente. La tassa è quindi da intendere come un tributo anticipato a copertura dei costi di canalizzazione non ancora verificatisi.

Pertanto, si lamenta d’aver già pagato la tassa d’uso per l’anno 2001 e, non essendo più proprietaria della part. __________ RFD dal novembre dello stesso anno, afferma di non poter essere chiamata a corrispondere il tributo anticipato per l’anno 2002. Infine, la ricorrente chiede che la tassa di canalizzazione di fr. 20.- emessa nei confronti di __________ per il periodo durante il quale è stata proprietaria nel 2001 venga retrocessa a quest’ultima, siccome configura un caso di doppia imposizione.

In via subordinata, chiede invece che le fatture per la tassa uso fognatura siano emesse con la precisazione che si riferiscono all’anno precedente, prendendo conseguentemente quale base di calcolo il consumo d’acqua potabile dell’anno per il quale è riscossa la tassa, e ciò retroattivamente fino al 1991.

F. Il Consiglio di Stato e il municipio hanno ribadito le rispettive ragioni e sollecitato la reiezione del gravame.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 LOC). La legittimazione della ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2. 2.1. Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPAc i Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare:

a. del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte;

b. degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti;

c. degli interessi;

d. degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio.

Tali principi sono recepiti dall'ordinamento giuridico cantonale. Infatti, il proprietario di un fondo allacciato agli impianti d’evacuazione e depurazione delle acque deve pagare una tassa annua d'uso degli impianti stessi (art. 110 cpv. 1 LALIA). La tassa d'uso deve essere proporzionata all'intensità dell'uso degli impianti (art. 110 cpv. 2 LALIA) e deve di regola garantire la copertura integrale dei costi d’esercizio, compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria (art. 110 cpv. 3 LALIA).

In principio quindi, nel nostro Cantone, l'importo di detto tributo è stabilito a dipendenza della quantità d’acqua consumata oppure, quando questa non è definibile, a dipendenza del valore di stima o della superficie dell'elemento allacciato, ritenuto che il regolamento delle canalizzazioni può prevedere una combinazione tra i diversi elementi (art. 11 cpv. 2 DELALIA). Tuttavia, quando vi è una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il sistema suddetto e l'intensità d'uso degli impianti la tassa deve essere proporzionalmente aumentata o diminuita (art. 11 cpv. 3 DELALIA).

2.2. Il RC di __________ ricalca il quadro impositivo fissato a livello cantonale. Esso prevede, infatti, che la tassa d'uso consta di una tassa base variabile tra lo 0,5‰ e l'1,5‰ del valore di stima del fabbricato allacciato alla canalizzazione, e di un importo determinato dal consumo d'acqua, compreso tra fr. 0,20 e fr. 0,40 per ogni mc d'acqua utilizzata (art. 44 cpv. 3 RC). Entro tali limiti, l'importo della tassa viene fissato annualmente dal municipio (art. 44 cpv. 2 RC); per il 2002 i parametri determinanti sono lo 0,72‰ del valore di stima e fr. 0,30 per mc d'acqua.

L’art. 44 cpv. 8 riprende pedissequamente l’art. 11 cpv. 3 DELALIA. Da ultimo, l'art. 44 cpv. 5 precisa che la tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato o dal titolare di diritti reali limitati ed il cpv. 9 lascia al municipio l’onere di prescrivere le modalità d’incasso tramite ordinanza.

2.3. Il Consiglio di Stato, aderendo alle argomentazioni del municipio, ha considerato che la denominata “*tassa uso fognatura per l’anno 2002*” deve essere intesa come tassa per l’uso fognatura per l’anno 2001.

In termini giuridici, l'autorità governativa ha quindi ritenuto che il pagamento della tassa è a carico della ricorrente, effettiva utilizzatrice delle canalizzazioni quale proprietaria dell’immobile sino al novembre 2001. Il municipio, imponendo la ricorrente, non avrebbe pertanto violato il principio della proporzionalità, che, nella terminologia comunemente invalsa in materia di tasse, prende il nome di equivalenza (da ultimo, cfr. DTF 126 I 80 cons. 3.bb). Giusta detto principio l'importo di una tassa non deve eccedere il valore oggettivo della prestazione di cui costituisce il corrispettivo (Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1982, p. 612). Va inoltre da sé che un'eventuale disattenzione del principio della proporzionalità costituirebbe nel contempo una lesione del principio di uguaglianza.

3. 3.1. La ricorrente non contesta l’ammontare del contributo né il ben fondato della tassa 2002, ma censura la decisione impugnata non ritenendosi debitrice della stessa dal momento che dalla fine del 2001 non è più proprietaria dell’immobile allacciato alle canalizzazioni. Sostiene che per l’anno 2001 ha già provveduto a pagare il tributo imposto dalla legislazione comunale.

3.2. Nelle concrete evenienze, dalla documentazione prodotta si evince che dall’introduzione della tassa d’uso delle canalizzazioni il comune ha fatto uso di criteri schematici ai fini della percezione del tributo, prendendo quale base di calcolo il consumo di acqua potabile dell’anno precedente e non quello dell’anno a cui è riferita la tassa. Introdotta nel 1991, il municipio informava i proprietari tramite circolare che la *“tassa per il 1991 è stabilita in centesimi 50 al m3 di acqua potabile consumata nel 1990 (…)”*.

La tassa è quindi percepita praenumerando, calcolata sul consumo dell'anno precedente.

Tale modo di procedere, che in definitiva ha permesso al comune di crearsi da subito liquidità tramite il versamento del tributo prima dell’effettivo consumo d’acqua durante il periodo imposto, è stato praticato senza interruzione dalla ricezione della tassa nel regolamento comunale. La fattura contestata agli atti, precisa in effetti che anche la tassa per l’anno 2002 è basata sul consumo dell’acqua potabile registrato nel 2001 e copre il periodo gennaio-dicembre 2002. Essendo il pagamento per tale periodo esatto all’inizio dello stesso (la fattura porta la data del 22 febbraio 2002), è a giusto titolo che la ricorrente sostiene di essere in presenza di una tassa anticipata sul consumo e di aver già corrisposto il tributo per l’anno 2001, quando ancora era proprietaria della part. __________ RFD. Anche l’ordinanza municipale concernente l’applicazione delle tasse d’uso delle canalizzazioni per l’anno 2002 pubblicata ex art. 44 cpv. 2 RC non lascia spazio ad altre interpretazioni. Il municipio ribadisce nuovamente in questo atto che la tassa d’uso fognature a carico dei proprietari per l’anno 2002 è stata calcolata *“in base al consumo di acqua potabile per l’anno 2001”*. Quindi, il consumo di acqua alla base della tassa è sì quello avuto dai proprietari nel 2001, ma la tassa è percepita anticipatamente per l’anno in corso, ossia il 2002.

4. 4.1. Anche l’art. 46 RC, che precisa che “*in caso si trapasso di proprietà nel corso dell’anno la tassa non verrà rifusa, nemmeno pro-rata, al precedente proprietario e continuerà il suo effetto fino alla scadenza (fa stato la situazione al 1. gennaio di ogni anno)*”, conforta quanto fin qui esposto. Questo disposto trova infatti la sua ragione di esistere unicamente in presenza di una tassa riscossa anticipatamente prescindendo da qualsiasi conguaglio. Se il tributo venisse invece calcolato sulla base del consumo effettivo del periodo d’imposizione e fosse percepito alla fine dello stesso, l’art. 46 RC sarebbe privo d’utilità pratica.

Pur non rendendosene conto, lo stesso municipio ammette, del resto, che la fattura contestata si riferisce alla tassa per il periodo 2002 e non persegue l’obbiettivo d’imporre la ricorrente per il consumo dell’anno precedente. Nella risposta al ricorso davanti al Consiglio di Stato - e a cui rimanda anche in questa sede -, riferendosi alla tassa d’uso canalizzazioni il municipio ha precisato a chiare lettere che “*nel caso in oggetto, pur riferendosi ai consumi dell’anno precedente, è virtualmente una tassa emessa nel 2002*”.

4.2. Come già rilevato, il calcolo della tassa d'uso delle canalizzazioni basato sul consumo di acqua potabile é una semplificazione indotta da motivi pratici, non potendosi pretendere, senza eccessivo aggravio amministrativo, di misurare l'esatto deflusso di acque luride nella rete fognaria. Con quanto esposto, senza che sia necessario ai fini della vertenza chinarsi sulla legittimità della schematizzazione adottata dal comune, risulta evidente che la ricorrente ha già pagato anticipatamente la tassa d’uso canalizzazioni per l’anno 2001 sulla base del consumo 2000, così come al momento dell’istituzione di questa tassa nel 1991, i proprietari hanno pagato anticipatamente la tassa sulla base del consumo 1990. Imporre alla ricorrente il pagamento della fattura 22 febbraio 2002 pretendendo, come ha fatto il Consiglio di Stato, che si tratta della contropartita per i consumi d’acqua potabile del 2001, configurerebbe un doppio prelievo a favore del comune per lo stesso periodo. Tale agire è contrario al principio d’equivalenza che sta alla base delle prerogative d’imposizione e, pertanto, non può essere tutelato.

5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e la risoluzione governativa impugnata annullata. Per contro, non essendoci alcuna decisione formale che impone il pagamento della tassa in oggetto alla nuova proprietaria __________, non compete a questo Tribunale pronunciarsi in merito all’imposizione di quest’ultima per l’anno 2002. Analogamente dicasi della richiesta della ricorrente di rifondere alla __________ l’importo del tributo per le canalizzazioni da lei pagato per il residuo periodo 2001 (novembre-dicembre). Non essendo __________ parte al procedimento, alla ricorrente difetta la legittimazione attiva per formulare una simile richiesta.

Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili poiché la ricorrente non è patrocinata da un legale iscritto all'albo.

Per questi motivi,

visti gli art. 60a cpv. 1 LPAc; 46, 208 LOC; 110 LALIA; 44, 46 RC di __________; 3, 18, 28, 31, 43, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1. la risoluzione 18 settembre 2002, n. 4395, del Consiglio di Stato;

1.2. la decisione su reclamo 13 marzo 2002 del municipio di __________, con la quale viene ribadita l’imposizione a carico della comunione ereditaria __________ di una tassa d’uso fognatura di fr. 232.35, relativa al mappale __________ RFD di __________ per l’anno 2002.

2. Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario