State Council v. Neighboring Property Owners (Mobile Antenna Permit)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA dispute arose concerning a building permit for installing mobile phone antennas on a rooftop, which was initially granted, then revoked by the State Council upon objection from neighboring property owners due to potential pollution load concerns referencing future building potential, and this reversal was initially upheld by the Administrative Court. The Federal Tribunal overturned the prior ruling, holding that the authority issuing the permit must base its assessment only on the existing use of neighboring properties, with exceptions for specific circumstances like significantly underutilized plots, thus requiring the cantonal authorities to re-examine the application based on the current utilization and to assess the combined radiation effect of both proposed and existing antennas, while also considering if the neighboring property's underutilization warrants an exception to the general rule.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 cpv. 3 ORNI, Art. 28 PAmm, Art. 31 PAmm, art. 1 ORNI, art. 2 ORNI, art. 3 ORNI; State Council v. Neighboring Property Owners (Mobile Antenna Permit): The Federal Tribunal overturned the prior ruling, holding that the authority issuing the permit must base its assessment only on the existing use of neighboring properties, with exceptions for specific circumstances like significantly underutilized plots, thus requiring the cantonal authorities to re-examine the application based on the current utilization and to assess the combined radiation effect of both proposed and existing antennas, while also considering if the neighboring property's underutilization warrants an exception to the general rule.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe procedural disposition implicitly requires the lower authority to re-evaluate compliance with the environmental standards regarding pollution (ORNI) upon remand.
The procedural disposition implicitly requires the lower authority to re-evaluate compliance with the environmental standards regarding pollution (ORNI) upon remand.
The procedural disposition implicitly requires the lower authority to re-evaluate compliance with the environmental standards regarding pollution (ORNI) upon remand, specifically concerning the overall polluting effect.
The procedural disposition implicitly requires the lower authority to re-evaluate compliance with the environmental standards regarding pollution (ORNI) upon remand.
The procedural disposition implicitly requires the lower authority to re-evaluate compliance with the environmental standards regarding pollution (ORNI) upon remand.
Cited as part of the legal basis for the judgment, relating to the administration of justice.
Cited as part of the legal basis for the judgment, relating to the administration of justice.
Cited as part of the legal basis for the judgment, relating to the administration of justice.
Cited as part of the legal basis for the judgment, relating to the administration of justice.
Cited as part of the legal basis for the judgment, relating to building law.
Cited as part of the legal basis for the judgment, relating to the administrative procedure.
Cited as part of the legal basis for the judgment, relating to the administrative procedure.
Cited as part of the legal basis for the judgment, relating to the administrative procedure.
Cited as part of the legal basis for the judgment, relating to the administrative procedure.
Basis for dispensing with the collection of a judicial fee and costs, as indicated in the reasoning leading to order 2.
Basis for not awarding legal costs (ripetibili), as indicated in the reasoning leading to order 2.
Testo completo
Incarto n. 52.2002.00376 · Lugano 21 novembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria: · Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 5 dicembre 2000 della
__________, patr. da: avv. __________, contro
la decisione 14 novembre 2000 (n. 4993) con cui il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dagli eredi fu __________ avverso la licenza edilizia rilasciata il 31 agosto 2000 dal municipio di __________ all'insorgente per la realizzazione di una stazione di base per la telefonia mobile sul tetto dell'edificio al mapp. __________, di proprietà delle __________;
viste le risposte:
- 12 dicembre 2000 del Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria e acqua;
- 14 dicembre 2000 del Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale;
- 15 dicembre 2000 del municipio di __________;
- 20 dicembre 2000 del Consiglio di Stato;
- 21 dicembre 2000 delle __________;
- 2 gennaio 2001 della Comunione ereditaria fu __________;
vista la replica 25 gennaio 2001 e le dupliche:
- 31 gennaio 2001 del municipio di __________;
- 6 febbraio 2001 della Comunione ereditaria fu __________;
- 6 febbraio 2001 del Consiglio di Stato;
- 19 febbraio 2001 delle __________;
preso atto della sentenza 2 settembre 2002 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che il 6 aprile 2000 la __________ (ora __________) ha chiesto al municipio di __________ il permesso di posare sei antenne per la telefonia mobile ed una cabina per apparecchiature elettroniche sul tetto dell'edificio al sub. A del mappale no. __________ di proprietà delle __________; le antenne sarebbero state posate sulla sommità di un palo già esistente sul tetto dell'edificio;
che nel termine di pubblicazione la domanda è stata avversata dagli eredi fu __________, proprietari del fondo confinante sul quale sorge un'abitazione ad un piano; secondo il vigente PR tale edificio potrebbe essere sopraelevato fino ad un'altezza di m 21;
che respinta l'opposizione, il 31 agosto 2000 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia;
che il 14 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha accolto il gravame presentato dagli eredi __________ ed ha annullato la licenza edilizia; fondandosi sull'art. 3 cpv. 3 ORNI l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la verifica del carico inquinante generato dall'avversato impianto doveva essere effettuata non solo con riferimento alla situazione esistente sul fondo contermine, ma anche tenendo conto delle possibilità edificatorie concesse dal PR; il Governo ha pertanto retrocesso gli atti al dipartimento competente per il completamento degli accertamenti e la valutazione del rispetto dell'ORNI;
che il 9 maggio 2001 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso presentato dalla __________ e confermato la decisione impugnata del Consiglio di Stato e il relativo rinvio degli atti all'autorità dipartimentale; ha tuttavia disposto che l'esame fosse esteso anche all'effetto globale inquinante cagionato dalle radiazioni provenienti dalle antenne previste e da quelle già collocate sul tetto dell'edificio sito alla particella n. __________;
che con sentenza 2 settembre 2002 il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo presentato dalla __________; l'Alta Corte federale ha ritenuto che l'autorità preposta al rilascio della licenza edilizia deve fondarsi sull'utilizzazione di fondi ed immobili presente al momento dell'esame della domanda; nella licenza edilizia va indicato espressamente, se del caso menzionandovi il termine, che qualora le riserve edilizie venissero utilizzate, il titolare dell'impianto dovrà adattarlo allo scopo di rispettare il valore limite; eccezioni sono ammesse in caso di edifici in rovina, progetti di ampliamento sufficientemente concreti, domande di costruzione pendenti o particelle straordinariamente sottoutilizzate;
che pertanto il Tribunale federale ha annullato la sentenza 9 maggio 2001 di questo tribunale;
che facendo proprie le motivazioni espresse dall'Alta Corte federale, questo tribunale deve limitarsi ad accogliere il ricorso 5 dicembre 2000 della __________;
che ciò non comporta il rilascio della licenza di costruzione, in quanto in ogni caso gli atti vanno ritornati al Dipartimento del territorio affinché esamini nuovamente la conformità dell'impianto litigioso con l'ORNI, considerando l'effetto globale provocato dalla somma delle radiazioni emesse dal progettato impianto e di quelle prodotte dalle antenne e parabole già montante sullo stesso traliccio, qualora queste ultime dovessero assumere una qualche rilevanza al riguardo;
che le autorità cantonali dovranno altresì esaminare se in concreto è data un'eccezione ai sensi della giurisprudenza sopracitata in considerazione della modesta utilizzazione delle possibilità edificatorie del mappale di proprietà degli eredi __________, tanto da poterlo assimilare ad una superficie priva di costruzioni;
che visto l'esito del gravame si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 PAmm); non si assegnano ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 12, 13, 38, 39 LPAmb; 1, 2, 3, 4, 13 ORNI; 21 LE; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 14 novembre 2002 (n. 4993) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato per il completamento degli accertamenti e la valutazione del rispetto dell'ORNI, che dovrà comprendere pure l'esame dell'effetto globale inquinante cagionato dalle radiazioni provenienti dalle antenne previste e da quelle già collocate sul tetto dell'edificio sito alla particella n. __________.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria