Board Member Challenge to Meeting Minutes Approval Regarding Undecipherable Account Discussion
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA member of a consortium's board challenged the approval of a meeting's minutes, alleging that their questions regarding the 2000 accounts, which were recorded but became undecipherable due to equipment malfunction, were improperly omitted from the final record despite their request to hear the tape and supplement the record, but the administrative court upheld the prior rejection of the appeal, reasoning that while the appellant, as a board member, had standing to appeal, the consortium's minutes were required only to contain a summary of discussions and resolutions, not an integral transcription of every intervention, and since the essence of the appellant's inquiries could be inferred from the recorded answers given by the delegation's president, the consortium's decision to approve the summary was deemed sustainable and not an abuse of discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 LCCom, Art. 208 cpv. 1 LOC, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 1 cpv. 2 LCCom, Art. 9 LCCom; Board Member Challenge to Meeting Minutes Approval Regarding Undecipherable Account Discussion: A member of a consortium's board challenged the approval of a meeting's minutes, alleging that their questions regarding the 2000 accounts, which were recorded but became undecipherable due to equipment malfunction, were improperly omitted from the final record despite their request to hear the tape and supplement the record, but the administrative court upheld the prior rejection of the appeal, reasoning that while the appellant, as a board member, had standing to appeal, the consortium's minutes were required only to contain a summary of discussions and resolutions, not an integral transcription of every intervention, and since the essence of the appellant's inquiries could be inferred from the recorded answers given by the delegation's president, the consortium's decision to approve the summary was deemed sustainable and not an abuse of discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the decision, and establishes the applicable procedural framework for appeals against consortium decisions.
Cited in the preamble to the decision, establishing the court's competence based on analogous application of municipal law rules for appeals.
Cited in the preamble to the decision, relevant for procedural timeliness of the appeal.
Cited in the preamble to the decision, governing the allocation of court costs based on the outcome of the appeal.
Cited in the preamble to the decision, these are procedural articles governing the admissibility and handling of the appeal, although not explicitly in the final orders, they are part of the legal basis listed just before the dispositive, and Art. 18 PAmm was used in the reasoning (art. 18 PAmm used to decide on the merits without further investigation).
Cited in the preamble to the decision, relevant for standing/legitimation in the context of the appeal process against consortium decisions.
Cited in the preamble to the decision, concerning the required content of the meeting minutes (verbale).
Cited in the preamble to the decision, concerning the responsibility for drafting the minutes.
Cited in the preamble to the decision, these are procedural articles governing the handling of the appeal (Art. 43 PAmm concerns notification).
Testo completo
Incarto n. 52.2002.355 · Lugano 23 luglio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Werner Walser e Raffaello Balerna quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, astenuto;
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 settembre 2002 di
contro
la decisione 27 agosto 2002 del Consiglio di Stato (n. 4054) che ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione 7 maggio 2002 con la quale il consiglio consortile del Consorzio acquedotto della __________ __________ ha approvato il verbale della seduta 8 maggio 2002;
viste le risposte:
- 24 settembre 2002 del Consiglio di Stato
- 30 settembre 2002 del Consorzio acquedotto della __________ __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che in data 8 maggio 2001 si è tenuta una seduta del consiglio consortile del Consorzio acquedotto della __________ __________ (__________);
che la segretaria non ha redatto seduta stante il verbale perché le discussioni sono state registrate con l'apposita apparecchiatura;
che in data 22 ottobre 2002 la delegazione consortile ha comunicato a __________ __________ __________, membro del consiglio consortile, che a causa di un difetto dell'apparecchiatura di registrazione taluni interventi dei consiglieri, tra cui i suoi relativi al consuntivo dell'anno 2000, non erano decifrabili perché mascherati da un forte rumore di sottofondo e di conseguenza il verbale avrebbe riportato solo quanto registrato, precisando che le domande dell'interessata erano in ogni modo desumibili dalle riposte date dal presidente della delegazione consortile;
che con scritto 5 novembre 2001 __________ __________ __________ ha chiesto di poter ascoltare la cassetta relativa alla registrazione della seduta e che le fosse concessa la facoltà di sottoporre nuovamente le domande al fine della corretta redazione del verbale;
che, dopo aver interpellato la sezione degli enti locali, la delegazione consortile non ha dato seguito a tale richiesta;
che in data 17 aprile 2002 il consiglio consortile __________ è stato convocato alla seduta del 8 maggio successivo;
che la trattanda n. 2 dell'ordine del giorno prevedeva l'approvazione del verbale della seduta del 7 maggio 2001;
che, dopo aver respinto la richiesta di __________ __________ __________ intesa ad inserire le domande nel verbale e l'ulteriore richiesta di ascoltare la cassetta, il consiglio consortile ha approvato il verbale con 12 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti;
che __________ __________ __________ ha impugnato la predetta risoluzione innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo di annullarla;
che a mente dell'insorgente il fatto d'averle impedito di ascoltare la registrazione e di completare il verbale costituirebbe una violazione del diritto;
che con risoluzione del 27 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame;
che il Governo ha dapprima costatato che al membro del consiglio consortile è preclusa la facoltà di verificare il contenuto della registrazione nel periodo che intercorre tra l'incisione e la lettura del verbale nella seduta successiva, rilevando poi che l'unico organo competente a decidere circa l'audizione della registrazione e il completamento del verbale è il consiglio consortile, la cui decisione negativa non può essere censurata trattandosi di scelta autonoma e non arbitraria;
che contro questa decisione __________ __________ __________ ha inoltrato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che a mente dell'insorgente, le domande da lei poste sono da assimilare alle interpellanze, che devono essere riportate a verbale, sicché l'omissione della verbalizzazione comporta una violazione del principio della fedeltà del verbale;
che la delegazione consortile ed il Consiglio di Stato postulano la reiezione del gravame;
considerato, in
diritto.
che, giusta l'art. 38 della Legge sul consorziamento dei comuni (LCCom), per quanto riguarda i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili sono applicabili per analogia le norme del titolo ottavo della legge organica comunale (LOC);
che pertanto la competenza di questo Tribunale è data (art. 38 LCCom e art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) ed è pure data la legittimazione a ricorrere dell'insorgente, direttamente toccata dalla decisione del Consiglio di Stato che respinge il suo ricorso imponendole la tassa di giustizia;
che il ricorso, ricevibile in ordine, può essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che, per quanto riguarda la legittimazione a ricorrere contro la risoluzione del consiglio consortile del 8 maggio 2002, va rilevato che i consorzi di comuni sono corporazioni di diritto pubblico (art. 1 cpv. 2 LCCom) aventi personalità giuridica (art. 9 LCCom), i cui membri sono (e possono essere) solo i comuni medesimi (art. 1 cpv. 1 LCCom), per cui la legittimazione ricorsuale contro le decisioni degli organi consortili può essere riconosciuta unicamente ai comuni ed a chi dimostra un interesse legittimo giusta l'art. 209 lett. b LOC;
che, di conseguenza, va di principio negata la legittimazione ricorsuale al singolo cittadino di un comune consorziato, poiché egli non fa parte del consorzio, di cui non può essere membro (RDAT 1994 I n. 15);
che la cosiddetta actio popularis è data solo contro le decisioni rese da organi comunali, non invece da quelli consortili (cfr. Rampini, interesse legittimo e giurisdizione amministrativa, in RDAT 1978, pag. 204 segg. cifra 2);
che in materia di consorzi retti dalla LCCom non c'è spazio alcuno per l'applicazione dell'art. 209 lett. a LOC, in difetto d'analogia tra lo statuto del cittadino (ossia di chi ha i diritti politici in materia comunale; art. 11 cpv. 2 LOC) verso il comune e quello dello stesso cittadino verso un consorzio di cui fa parte il comune medesimo (RDAT 1994 I n. 15);
che è titolare di un interesse legittimo ai sensi della giurisprudenza chi dimostra di essere toccato in modo particolare e diretto dalla decisione impugnata e di appartenere a quella limitata cerchia di persone collegate con l'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto particolarmente stretto ed intenso, tale da farlo apparire portatore di un interesse concreto, attuale e personale a dolersi dell'illegittimità dell'atto per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere (O. RAMPINI, RDAT 1978 pag. 213 e 218-19; RDAT 1985 n. 2 consid. 2);
che alla ricorrente, membro del consiglio consortile chiamato a deliberare sul verbale contestato, va riconosciuto siffatto interesse;
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto;
che costituiscono in particolare violazione del diritto l’errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa e l’apprezzamento giuridico erroneo di un fatto (art. 61 PAmm);
che giusta l'art. 17 LCCom, il consiglio consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo, della LOC;
che il segretario è responsabile della registrazione e della redazione del verbale (art. 62 LOC e 7 RALOC);
che per la redazione del verbale è ammessa la possibilità di far capo a mezzi tecnici di registrazione, quali gli incisori (art. 7 RALOC), nel qual caso solo le risoluzioni adottate devono essere verbalizzate seduta stante (Ratti, Il Comune, vol. I pag. 492 segg.);
che, per legge, il verbale deve contenere la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni (art. 24 cpv. 1 lettera c LOC) e il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto (art. 24 cpv. 1 lettera d LOC);
che dalla finalità del verbale, che è quella di riflettere in modo veritiero e fedele l'andamento delle discussioni (RDAT 1977 n. 3) non è lecito dedurre il diritto di ottenere una verbalizzazione integrale dei singoli interventi (TRAM 27.3.1992 in re P contro comune di M);
che, nel caso concreto, __________ __________ __________ si duole del fatto che le domande da lei poste in merito ai conti consuntivi dell'anno 2000 non sono state verbalizzate;
che il consiglio consortile ha respinto le sue richieste di ascoltare la registrazione e di completare il verbale con l'inserimento delle domande;
che, seppure le domande non sono riportate formalmente, gli interventi della ricorrente - la quale, come già detto, non ha il diritto di esigere una verbalizzazione integrale dei propri interventi - sono in ogni modo genericamente desumibili dalle risposte date dal presidente della delegazione consortile, riportate a verbale con l'indicazione che sono state da lei sollecitate;
che, in siffatta situazione, la decisione del consiglio consortile approvare il verbale considerandolo riassunto sufficiente della discussione è sicuramente sostenibile, tanto più che la veridicità del contenuto non è stata contestata, e non procede da un eccesso del potere d'apprezzamento di cui gode l'organo legislativo consortile;
che la decisione del Consiglio di Stato che conferma la risoluzione contestata va quindi confermata;
che, per i motivi che precedono, il ricorso dev'essere respinto;
che tasse e spese di giustizia, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 38 LCCom; 24, 62, 208 e 209 LOC; 3, 18, 28, 43 e 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario