Appeal Against Preliminary Fiduciary Opinion Dismissed for Inadmissibility and Lack of Jurisdiction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant filed an administrative appeal challenging a department's negative opinion regarding their application for authorization to practice as a financial fiduciary, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged communication was merely a preliminary opinion, not a formal, binding decision as required for appeal under the relevant administrative procedure law. Furthermore, the court found the appeal untimely and also jurisdictionally inappropriate as appeals concerning fiduciary authorization denials must be directed against decisions from the State Council, not a departmental authority, though the matter was to be forwarded to the correct department.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 PAmm, Art. 26c cpv. 2 LOG, Art. 3 PAmm, Art. 60 cpv. 1 PAmm, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 4 PAmm; Appeal Against Preliminary Fiduciary Opinion Dismissed for Inadmissibility and Lack of Jurisdiction: Furthermore, the court found the appeal untimely and also jurisdictionally inappropriate as appeals concerning fiduciary authorization denials must be directed against decisions from the State Council, not a departmental authority, though the matter was to be forwarded to the correct department.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible.
Cited for the order to transmit the case file to the competent department.
Cited in the preamble to the orders, relating to the admissibility of appeals.
Cited in the preamble to the orders, relating to the examination of procedural requirements.
Cited in the preamble to the orders, relating to the appeal deadline.
Cited in the preamble to the orders, relating to appeal proceedings.
Testo completo
Incarto n. 52.2002.00351 · Lugano 25 settembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario: · Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 settembre 2002 di
__________, Contro
la comunicazione 16 agosto 2002 della Divisione della giustizia che esprime parere negativo al rilascio all'insorgente dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario commercialista;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto e in diritto
che il 3 maggio 2002 la qui ricorrente __________ ha inoltrato alla Divisione della giustizia un'istanza tendente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario commercialista;
che il 16 agosto 2002 l'autorità dipartimentale ha comunicato all'istante il proprio parere negativo al rilascio della chiesta autorizzazione;
che contro il predetto preavviso, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo;
che in virtù dell'art. 26c cpv. 2 LOG, le Camere della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di appello possono decidere nella composizione di un Giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza;
che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio l'adempimento dei presupposti processuali (art. 3 PAmm);
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali o del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm);
che con decisione s'intende un provvedimento fondato sul diritto pubblico, adottato *iure imperii* dall'autorità in un caso concreto per costituire, modificare o annullare diritti od obblighi oppure per constatarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione oppure ancora per respingere o dichiarare inammissibili istanze volte a costituire, modificare, annullare o accertare diritti od obblighi (cfr. RDAT II-2001 N. 2 consid. 2.2.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 N. 4);
che, in concreto, l'avversata pronuncia dipartimentale costituisce un semplice preavviso e non può invece essere qualificata come decisione, non trattandosi di un atto d'imperio individuale, mediante il quale viene accertata in maniera vincolante l'insussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario finanziario;
che, di conseguenza, sotto questo aspetto il ricorso si appalesa irricevibile per difetto di atto impugnabile;
che in materia di autorizzazione all'esercizio delle professioni fiduciarie, è dato ricorso a questo Tribunale contro le decisioni di rifiuto o di revoca dell'autorizzazione pronunciate dal Consiglio di Stato, il quale non ha delegato questa competenza ad istanze inferiori (art. 8 e 8a LFid; cfr. anche il Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, RL 2.4.1.8);
che, pertanto, il gravame è improponibile anche per l'incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo, siccome la risoluzione impugnata è stata emessa non dal Consiglio di Stato, ma da un'autorità dipartimentale;
che, da ultimo, il ricorso va proposto entro 15 giorni dall'intimazione del provvedimento contestato (art. 46 cpv. 1 PAmm);
che, nelle concrete evenienze, l'insorgente impugna con gravame 12 settembre 2002 una comunicazione del 16 agosto precedente, per modo che i termini ricorsuali risulterebbero comunque ampiamente decorsi;
che il ricorso si rivela pertanto, a questo stadio, manifestamente irricevibile;
che lo stesso potrà, se del caso, essere riproposto avverso un'eventuale, formale decisione di diniego dell'autorizzazione pronunciata dal Consiglio di Stato;
che, giusta l'art. 4 PAmm, l'atto ricorsuale va trasmesso d'ufficio alla Divisione della giustizia, per competenza;
che si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 8 e 8a LFid; 26c cpv. 2 LOG; 3, 4, 28, 43, 46, 48, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
§. Gli atti sono trasmessi al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, per competenza.
2. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario