Appeal of Building Permit Denial Rejection Due to Untimely Filing Despite Family Emergency Claim
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPetitioners appealed a state council decision that declared their appeal against a municipal denial of a building permit (for an unauthorized shed) inadmissible because it was filed late, despite the petitioners claiming they missed the deadline due to a family emergency abroad. The administrative court upheld the rejection, reasoning that the statutory appeal deadline is peremptory and non-extendable, and under the presumption of delivery (Zustellfiktion), the initial decision was deemed notified by May 1, 2002, making the subsequent appeal attempt on May 22, 2002, tardy, and furthermore, the claimed family emergency did not meet the strict criteria for exceptional reinstatement of time limits, as the petitioners were present and working locally during a significant portion of the appeal period, during which they could have engaged counsel.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 PAmm, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 11 PAmm, Art. 14 con, Art. 137 CPC; Appeal of Building Permit Denial Rejection Due to Untimely Filing Despite Family Emergency Claim: The administrative court upheld the rejection, reasoning that the statutory appeal deadline is peremptory and non-extendable, and under the presumption of delivery (Zustellfiktion), the initial decision was deemed notified by May 1, 2002, making the subsequent appeal attempt on May 22, 2002, tardy, and furthermore, the claimed family emergency did not meet the strict criteria for exceptional reinstatement of time limits, as the petitioners were present and working locally during a significant portion of the appeal period, during which they could have engaged counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the grounds for decision, which leads to the dismissal of the appeal.
Cited in the grounds for decision regarding the costs of the appeal.
Cited in the grounds for decision, relating to the court's jurisdiction.
Cited in the grounds for decision when discussing the inapplicability of restitutio in integrum.
Cited in the grounds for decision when establishing the deadline for appeal.
Cited in the grounds for decision, related to the procedure concerning costs.
Cited in the grounds for decision, related to the procedure concerning costs.
Cited in the grounds for decision when establishing the peremptory nature of the deadline.
Cited in the grounds for decision when discussing the application of CPC articles regarding restitutio in integrum.
Cited in the grounds for decision regarding the procedure for evidence.
Cited in the grounds for decision, likely a general procedural article.
Cited in the grounds for decision, likely a general procedural article.
The text provided refers to cantonal law provisions (PAmm, LE, CPC). The provision 'art. 64 LTF' is not explicitly listed in the final citation block ('visti gli art. ...') or the dispositive orders, thus it is excluded based on the rules.
The text provided refers to cantonal law provisions (PAmm, LE, CPC). The provision 'art. 66 al. 1 LTF' is not explicitly listed in the final citation block ('visti gli art. ...') or the dispositive orders, thus it is excluded based on the rules.
Testo completo
Incarto n. 52.2002.00342 · Lugano 1. ottobre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario: · Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 settembre 2002 di
__________ e __________, contro
la decisione 27 agosto 2002, no. 4078, del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 23 aprile 2002 con cui il municipio di __________ ha negato loro la licenza edilizia (in sanatoria) per la creazione di una tettoia sulla part. no. __________ RF;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 26 luglio 2001 i qui ricorrenti __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso, in sanatoria, per la realizzazione di una tettoia in legno, di ml 4 x 4 e di ca. ml 2,20 di altezza, da destinare allo svago e al tempo libero, sulla part. no. __________ RF, dove è ubicata la loro casa d'abitazione;
che l'esecutivo comunale, accogliendo le opposizioni presentate da alcuni vicini, con decisione 23 aprile 2002, munita dell'indicazione della via e dei termini di ricorso, ha negato l'autorizzazione richiesta, per motivi che non occorre qui ricordare;
che con scritto 22 maggio 2002 gli istanti in licenza hanno informato il Consiglio di Stato di non aver presentato tempestivo gravame, in quanto hanno dovuto recarsi all'estero per una disgrazia in famiglia;
che, preso atto del suddetto scritto, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha diffidato i coniugi __________ a ripresentare l'impugnativa nelle dovute forme, assegnando a tal fine un termine di 15 giorni, ossequiato con atto 6 giugno 2002;
che con decisione 27 agosto 2002 il Governo ha dichiarato il ricorso irricevibile, siccome tardivo, ritenendo altresì insoddisfatti i presupposti per ammettere la restituzione in intero contro il lasso dei termini;
che avverso la predetta risoluzione governativa, __________ e __________ si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, illustrando i motivi che non avrebbero loro permesso di ossequiare il termine ricorsuale nella precedente sede e chiedendo una dilazione per il pagamento della tassa di giustizia;
considerato, in
diritto
che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;
che la competenza di questo Tribunale è data (art. 21 cpv. 1 LE) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 21 cpv. 2 LE); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che, giusta l'art. 46 cpv. 1 PAmm, il ricorso deve essere insinuato all'autorità di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione della decisione impugnata;
che il termine di ricorso, in quanto fissato dalla legge, è perentorio, ovvero improrogabile (art. 11 PAmm);
che, se non viene ritirato prima, un invio raccomandato è considerato validamente notificato il settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale, dopo il tentativo di intimazione infruttuoso da parte della Posta, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere di ricevere un atto da parte di un'autorità (cosiddetta "Zustellfiktion"; DTF 127 I 31, consid. 2a/aa, 119 Ib consid. 3b e rinvii; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1b ad art. 14 con rif.);
che, in concreto, la decisione municipale di diniego della licenza edilizia è stata inviata per raccomandata il 23 aprile 2002;
che, in virtù dei principi sopra ricordati, quand'anche i ricorrenti non abbiano ritirato l'invio alla Posta, la notificazione va data per avvenuta, al più tardi, il 1° maggio 2002, indipendentemente dal fatto che questo giorno sia festivo (cfr. DTF 127 I 31, consid. 2b);
che, di conseguenza, il termine per impugnare il controverso provvedimento dinanzi al Consiglio di Stato è giunto a scadenza non oltre il 16 maggio 2002;
che anche ammettendo che possa integrare gli estremi di un atto ricorsuale, lo scritto 22 maggio 2002 risulta pertanto tardivo;
che giusta l'art. 137 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art. 12 PAmm, la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio:
(a) perché senza sua colpa ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza, rispettivamente, (b) perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto ad un fatto grave, che non poteva essere evitato;
che, come diffusamente esposto dal Consiglio di Stato, la restituzione in intero contro il lasso dei termini è un rimedio volto ad evitare che un'omissione processuale, incolpevole o dovuta a negligenza scusabile, determini conseguenze eccessive, non giustificate dall'esigenza di assicurare un ordinato svolgimento del processo (cfr. Borghi/Corti, op. cit., N. 1 ad art. 12 PAmm);
che tale procedura ha carattere eccezionale ed è ammessa in misura estremamente restrittiva: ad esempio, la malattia rappresenta un impedimento scusabile quando rende impossibile anche il semplice conferimento di un mandato, mentre un eccessivo carico di lavoro non costituisce una giustificazione sufficiente (cfr. Borghi /Corti, ibidem);
che, nel caso di specie, a prescindere dal fatto che la documentazione allegata allo scritto 22 maggio 2002 non comprova in alcun modo i soggiorni in Sicilia dei qui ricorrenti né i relativi motivi, è incontestato che essi, perlomeno tra il 26 aprile e il 5 maggio 2002, hanno risieduto e lavorato in Ticino;
che, di conseguenza, almeno in questo periodo, prima della crescita in giudicato della decisione del municipio, gli insorgenti erano certamente in condizione, quantomeno, di conferire mandato a terzi per la tutela dei propri interessi, indipendentemente dagli impegni di lavoro e dalla disgrazia occorsa in famiglia;
che, pertanto, nemmeno trattandolo quale istanza di restituzione dei termini, lo scritto 22 maggio 2002 potrebbe trovare accoglimento, risultando in effetti comunque insoddisfatti i relativi presupposti;
che, da ultimo, un'eventuale rateazione della tassa di giustizia imposta dal Consiglio di Stato va richiesta, secondo la prassi, direttamente a quell'istanza;
che, in esito a quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto;
che la reiezione *in limine* dell'impugnativa permette di contenere
entro minimi termini l'importo della tassa di giustizia che va accollata alla parte soccombente (art. 28 PAmm) e di prescindere dall'assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 137 CPC; 3, 11, 12, 18, 28, 31, 46, 48, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 400.--, sono a carico dei ricorrenti, in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a: · __________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario