Municipality v. State Council: Parapet Height Compliance Order Legality
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case concerned an administrative appeal by a municipality against a State Council decision that had upheld an owner's appeal against a municipal order to raise existing 90 cm parapets to the mandated 1-meter height per the SIA 358 standard, despite the owner having initially failed to appeal the original occupancy permit condition imposing the modification. The Administrative Court ruled that the subsequent municipal order to comply, which the State Council reviewed, was merely a confirmatory measure of the prior, unappealed decision regarding the parapet height, and thus the State Council erred by re-examining the legality of the original requirement; therefore, the appeal was granted, the State Council's decision was annulled, and the owner's challenge against the compliance order was deemed inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 PAmm, Art. 28 PAmm, art. 43 LE, art. 61 PAmm, art. 46 PAmm, art. 43 PAmm; Municipality v. State Council: Parapet Height Compliance Order Legality: The Administrative Court ruled that the subsequent municipal order to comply, which the State Council reviewed, was merely a confirmatory measure of the prior, unappealed decision regarding the parapet height, and thus the State Council erred by re-examining the legality of the original requirement; therefore, the appeal was granted, the State Council's decision was annulled, and the owner's challenge against the compliance order was deemed inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders as a legal basis, relating to the admissibility/review of the appeal concerning building law matters.
Cited in the preamble to the dispositive section, relating to the procedure or final decision.
Cited in the preamble to the dispositive section, relating to the procedure for the appeal.
Cited in the preamble to the dispositive section, relating to the procedure for the appeal.
Cited in the preamble to the dispositive section, applied for the allocation of costs (costs follow the event).
Cited in the preamble to the dispositive section, relating to the decision based on the file without further investigation.
Cited in the preamble to the dispositive section, relating to the general procedural framework.
Cited in the preamble to the dispositive section, relating to the general procedural framework.
Applied in order 2 to impose costs on the losing party.
The legal reasoning cites this article regarding the allocation of costs, which is then formalized in order 2.
Testo completo
Incarto n. 52.2002.341 · Lugano 28 aprile 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario: · Stefano Rossi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 settembre 2002 del
__________, Contro
la decisione 20 agosto 2002 del Consiglio di Stato (n. 3871) che accoglie il ricorso inoltrato da __________ avverso la decisione 6 febbraio 2002 con la quale il municipio di __________ gli ha ordinato di modificare i parapetti della propria abitazione (part. __________ RF);
viste le risposte:
- 19 settembre 2002 di __________;
- 1° ottobre 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 15 luglio 1999 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di ristrutturare la casa bifamigliare di sua proprietà sita al mappale __________ RF; il progetto prevedeva la modifica della sistemazione interna dei locali e la realizzazione di un locale supplementare denominato “*ripostiglio*” a ridosso della facciata nord-est dell’immobile; il 1. settembre 1999 il municipio ha rilasciato al resistente la licenza edilizia;
che il 25 ottobre 2000 il municipio ha autorizzato il resistente a realizzare una nuova apertura nella facciata nord-est e una terrazza sul tetto del locale “*ripostiglio*”;
che, stando ai progetti annessi alle domande di costruzione, tutti i parapetti presentavano un'altezza di 90 cm; misura non esplicitata, ma desumibile dai disegni mediante misurazione;
che il 24 luglio 2001, nel corso della verifica della conformità della costruzione con i piani approvati, l’ufficio tecnico comunale ha constatato che i parapetti erano alti soltanto 90 cm, anziché un metro, come prescritto dalla norma SIA 358;
che il 6 agosto 2001, il municipio ha concesso l’abitabilità alla costruzione del resistente alle seguente condizione:
“1. Modifica dei parapetti dei balconi. In base alla norma SIA 358 gli stessi devono avere un’altezza minima di ml 1 e non di ml 0,90.
La modifica dei parapetti deve essere eseguita entro il 30.8.2001.
indicando che contro la decisione era dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorno dall'intimazione;
che il 6 febbraio 2002, constatato che il resistente rimaneva passivo, il municipio ha ingiunto al resistente di conformare i parapetti alla norma SIA entro 30 giorni dall'intimazione del provvedimento;
che __________ ha impugnato l'ingiunzione davanti al Consiglio di Stato, obiettando che il progetto approvato prevedeva la realizzazione di parapetti alti 90 cm;
che il 20 agosto 2002, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando l'ordine di rettifica; secondo il Governo, la norma SIA 358 non costituirebbe una base legale sufficiente per imporre al ricorrente la modifica dell’altezza dei parapetti;
che avverso tale risoluzione il comune è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l’annullamento; secondo l’insorgente, la norma SIA 358 costituirebbe una norma edilizia suppletoria applicabile in ragione del rinvio degli articoli
24 LE e 30 RLE;
che il Consiglio di Stato si è riconfermato nelle conclusioni poste a fondamento della propria decisione senza formulare osservazioni; __________ ha invece postulato la reiezione del gravame ribadendo la conformità della costruzione con i piani approvati;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 21 cpv. 1 e 45 LE;
che la legittimazione attiva del comune ricorrente e la tempestività del ricorso sono certe (art. 21 cpv. 2 LE, 43 e 46 cpv. 1 PAmm); l’impugnativa è dunque ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che ai fini del giudizio occorre anzitutto verificare se la risoluzione 6 febbraio 2002 del municipio configuri effettivamente un provvedimento impugnabile come ha ritenuto il Consiglio di Stato;
che per costante giurisprudenza, contro i provvedimenti meramente confermativi di precedenti risoluzioni cresciute in giudicato non è dato ricorso; ciò significa fra l’altro che le decisioni rimaste inimpugnate non possono essere rimesse in discussione contestando i provvedimenti confermativi successivamente resi per sollecitarne l’attuazione (RDAT 1998 I n. 40, 1995 I n. 9, GAT n. 389, Rhinow/Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. B II c);
che nel caso concreto, il permesso di abitabilità 6 agosto 2001 rilasciato dal municipio era subordinato alla condizione di conformare l’altezza dei parapetti alla norma SIA 358 entro la fine di quel mese (punto 1);
che benché fosse stato edotto circa i mezzi ed i termini per impugnare il provvedimento, __________ ha rinunciato ad aggravarsi davanti al Consiglio di Stato; implicitamente ne ha quindi accettato il contenuto;
che il resistente è insorto davanti al Consiglio di Stato soltanto quando è stato confrontato con la decisione che reitera l'ordine di modificare l’altezza dei parapetti dell’abitazione per adeguarli alla norma SIA 358;
che la decisione 6 febbraio 2002 diverge dall'ordine di rettifica del 6 agosto 2001 soltanto dal profilo del termine d'esecuzione; l'autorità decidente, l'obbligato e la prestazione sono invece le stesse;
che di conseguenza la decisione 6 febbraio 2002 va configurata come una semplice diffida a dar seguito all’ordine impartitogli entro un nuovo termine; non costituisce una conferma impugnabile dell’ordine, scaturita da un riesame della sua legittimità;
che trattandosi di un provvedimento confermativo di una precedente risoluzione del municipio, cresciuta in giudicato, l’ordine di rettificare l’altezza dei parapetti non può essere rimesso in discussione; il fatto che il resistente potesse ritenersi autorizzato a realizzare dei parapetti alti 90 cm come ai piani approvati avrebbe dovuto essere fatto valere nell'ambito di un ricorso proposto contro l'ordine di rettifica del 6 agosto 2001;
che a torto il Consiglio di Stato ha pertanto riesaminato la legittimità dell’ordine di modificare i parapetti impartito dal municipio;
che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto e la decisione governativa annullata; spese e tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm); non si assegnano ripetibili poiché il comune non è assistito da un legale iscritto all’albo.
Per questi motivi,
visti gli art. 43 LE; 2, 3, 18, 28, 43, 46, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione 20 agosto 2002 del Consiglio di Stato (n. 3871) è annullata e riformata nel senso che il ricorso di __________ è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.-- sono poste a carico di __________.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario