Residence Permit Revocation Following Spouse's Departure Abroad
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual who obtained a residence permit based on marriage to a Swiss citizen appealed the revocation of that permit, which occurred after his Swiss spouse permanently moved to the Dominican Republic, leaving him living separately in a rented studio apartment. The court reasoned that the permit was granted under the condition of maintaining a marital union, and since the couple was living in de facto separation, with the wife having departed abroad, the basis for the permit was no longer met, constituting a manifest abuse of right despite the appellant's claims of temporary separation and intent to reconcile; furthermore, considering the history of repeated separations and the wife's extended absence, the maintenance of the conjugal relationship necessary for protection under relevant human rights provisions was found lacking, justifying the revocation of the permit and the denial of judicial assistance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 CEDU, Art. 10 lett. a LALPS, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 43 PAmm, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 49 cpv. 1 PAmm; Residence Permit Revocation Following Spouse's Departure Abroad: The court reasoned that the permit was granted under the condition of maintaining a marital union, and since the couple was living in de facto separation, with the wife having departed abroad, the basis for the permit was no longer met, constituting a manifest abuse of right despite the appellant's claims of temporary separation and intent to reconcile; furthermore, considering the history of repeated separations and the wife's extended absence, the maintenance of the conjugal relationship necessary for protection under relevant human rights provisions was found lacking, justifying the revocation of the permit and the denial of judicial assistance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision establishes the ground for revoking the residence permit because a condition imposed at its granting was not met (living in a marital union).
This provision, relating to the right of a foreign spouse to a residence permit, was considered in the context of determining abuse of rights in maintaining the permit.
This provision was considered regarding the applicant's claim to protection based on family life, which the court found inapplicable.
This provision was used to reject the request for legal aid/free assistance because the appeal lacked initial prospect of success.
This procedural article governed the imposition of court costs following the dismissal of the appeal (following the losing party).
Testo completo
Incarto n. 52.2002.00339 · Lugano 18 novembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 settembre 2002 di
__________, patr. dall'avv. __________, contro
la risoluzione 20 agosto 2002 (n. 3901) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 11 giugno 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora;
viste le risposte:
- 18 settembre 2002 del Consiglio di Stato;
- 18 settembre 2002 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 30 giugno 1999, il cittadino dominicano __________ (1967) è entrato in Svizzera tramite un visto turistico della durata di tre mesi, invitato dalla sorella e dal cognato per il battesimo del nipote.
b) Il 30 settembre 1999, il ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora temporaneo (L), valido fino al 29 dicembre successivo, al fine di sposarsi con la cittadina elvetica divorziata, originaria della Repubblica Dominicana, __________ (1955). Le nozze sono state celebrate il 15 dicembre 1999 a Minusio.
A seguito del matrimonio, __________ ha ottenuto un permesso di dimora annuale, successivamente regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 14 dicembre 2002. L'abitazione coniugale è stata notificata a Minusio, in via di __________.
B. a) Il 22 marzo 2002, __________ ha sottoscritto un contratto di locazione per un monolocale a Muralto, con effetto dal 1° aprile successivo e prima scadenza il
31 marzo 2003.
Il 24 aprile 2002, egli ha presentato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni un'istanza volta ad ottenere la modifica dei dati relativi all'indirizzo del permesso di dimora.
Sollecitata daIl'Ufficio regionale degli stranieri di Locarno, il 24 maggio 2002 __________ ha consegnato agli sportelli la dichiarazione 7 maggio 2002 dell'Ufficio controllo abitanti di Minusio, attestante la sua partenza definitiva per __________ (Repubblica Dominicana) con il trasferimento del domicilio per il 31 maggio 2002, in seguito rinviata al mese di giugno.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 11 giugno 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha revocato il permesso di dimora a __________, fissandogli un termine con scadenza il 31 luglio 2002 per lasciare il territorio cantonale. L'autorità ha rilevato che l'interessato non viveva più con la moglie a seguito della partenza per l'estero di quest'ultima. Ha quindi ritenuto manifestamente abusivo appellarsi a tale connubio al fine di poter continuare a dimorare sul territorio elvetico. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS; 8 ODDS e 8 CEDU.
C. Con giudizio 21 maggio 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa interposta da __________.
Dopo aver lasciato indeciso se i coniugi __________ avessero contratto un matrimonio fittizio nonostante l'esistenza di diversi indizi in tal senso, il Governo ha rilevato che, in ogni caso, con la partenza definitiva della moglie per la Repubblica Dominicana non sussisteva più tra di essi un legame sentimentale. Ha quindi considerato manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente, appellarsi al connubio per conservare il proprio permesso di dimora. In particolare, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la dichiarazione della moglie del ricorrente versata agli atti assieme alla copia di un biglietto aereo e attestante il suo ritorno in Svizzera per il 13 dicembre 2002, non fosse autentica e non comprovasse in ogni caso il futuro ripristino della loro unione coniugale.
Ha infine ritenuto che l'interessato non potesse invocare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU in quanto la relazione coniugale non era più intatta.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora alla sua scadenza.
Contesta di invocare il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, ribadendo che l'assenza della moglie all'estero è provvisoria e sostenendo di non voler divorziare. Inoltre, le conclusioni cui giunge l'Esecutivo cantonale circa l'esistenza di un matrimonio fittizio non sarebbero corredate da alcun supporto probatorio.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Il 17 ottobre 2002 il ricorrente ha chiesto al Tribunale di sospendere la causa fino alla fine dell'anno, in attesa del rientro in Svizzera della moglie.
La domanda non è stata accolta per i motivi che verranno esposti in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. A ben guardare, la decisione 11 giugno 2002 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione si configura alla stregua di una vera e propria revoca del permesso valido sino al 14 dicembre 2002, che __________ deteneva a quel momento. Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il richiamo degli atti presso l'Ufficio regionale degli stranieri di Locarno e la Sezione dei permessi e dell'immigrazione relativi alla procedura in rassegna avviene d'ufficio (art.
49 cpv. 1 PAmm).
Come si vedrà in seguito (consid. 3.3), non è necessario assumere quale teste tale __________, del resto notificata dal ricorrente senza indicare le ragioni per cui dovrebbe essere sentita, in quanto non apporterebbe in ogni caso a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio. Per lo stesso motivo non occorre procedere all'audizione di __________ e __________, rispettivamente sorella dell'insorgente e segretaria del legale che lo patrocina, la prima per ripercorrere le vicende coniugali del fratello, la seconda per attestare la fedefacenza della dichiarazione della moglie dell'interessato circa il suo rientro in Svizzera il 13 dicembre 2002. Tanto più che agli atti sono state versate le loro rispettive dichiarazioni in tal senso (doc. 3 e 4).
2. 2.1. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).
2.2. In concreto, l'insorgente si è sposato il 15 dicembre 1999 con una cittadina elvetica, ottenendo per questo motivo un'autorizzazione di soggiorno per vivere in comunione coniugale con __________. Orbene, è incontestato che, dall'aprile 2002, __________ vive separato dalla moglie, la quale il 19 giugno 2002 ha comunicato alle autorità comunali il proprio trasferimento definitivo nella Repubblica Dominicana (v. ricorso, pag. 5; notifica 24 aprile 2002 di cambiamento d'indirizzo del ricorrente; contratto di locazione 22 marzo 2002; dichiarazione 7 maggio 2002 dell'Ufficio controllo abitanti di Minusio relativo a __________).
Di conseguenza, il ricorrente non adempie più la condizione per cui aveva ottenuto un permesso di dimora in Svizzera.
Il ricorso dev'essere respinto già per questo motivo.
3. 3.1. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungs-
rechtsprechung, 6a. ed., N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge.
3.2. Il Consiglio di Stato, nonostante abbia rilevato alcuni indizi di matrimonio fittizio, segnatamente la differenza di età tra i coniugi, la promessa nuziale depositata pochi giorni prima della scadenza del visto turistico, la breve relazione prematrimoniale, la mancanza di un permesso di soggiorno e le nozze contratte in modo repentino (v. risoluzione ad E.1., pag. 8), ha poi argomentato che, invocando il vincolo coniugale esistente solo formalmente, il ricorrente commetteva un abuso manifesto del diritto. Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dall'interessato volti a confutare l'esistenza della natura fittizia delle nozze.
3.3. L'insorgente sostiene che l'assenza all'estero della moglie è provvisoria e dovuta a motivi di salute e che la locazione di un monolocale a Muralto durante l'assenza della consorte è dettata da ragioni economiche. Secondo il ricorrente, la notifica 7 maggio 2002 di partenza definitiva di sua moglie per la Repubblica Dominicana all'Ufficio controllo abitanti di Minusio è frutto di una disattenzione della stessa ed è in ogni caso superata dalla successiva dichiarazione 17 giugno 2002 prodotta dinnanzi al Consiglio di Stato, con cui essa ha affermato che tornerà in Ticino il 13 dicembre 2002, documentando il proprio rientro tramite la copia di un biglietto aereo intestato a suo nome. L'autenticità di tale scritto, messo in discussione dal Governo, sarebbe comprovata da __________, segretaria del patrocinatore del ricorrente (doc. 4). Sia come sia, tale argomento non necessita di essere approfondito.
Scopo dell'art. 7 LDDS è di permettere al coniuge straniero di vivere in Svizzera assieme al consorte di nazionalità elvetica: ai fini del giudizio è determinante il fatto che, dopo poco più di due anni di matrimonio, la moglie del ricorrente si è trasferita all'estero, dove vive ora ormai da almeno sei mesi e dove intende restare quantomeno fino a metà dicembre.
I motivi che hanno condotto alla separazione dei coniugi __________ e alla locazione dell'appartamento a uso personale non sono quindi determinanti per il presente giudizio.
Ma vi è di più. L'asserita ripresa della comunione domestica dei coniugi __________ __________ per il 14 dicembre 2002, coincidente con il giorno di rinnovo del permesso di dimora all'insorgente, non è in ogni caso sufficiente per rendere verosimile che tra di essi sussista attualmente una vera e propria relazione sentimentale e che abbiano la volontà di ricomporre l'unione coniugale. Ciò in particolare in considerazione del pregresso decorso della loro relazione matrimoniale.
____________________ si è separato dalla moglie già nella primavera 2001, quando si è trasferito presso la sorella __________ a causa di difficoltà coniugali e dove è restato fino all'autunno del medesimo anno. Dopo aver ottenuto il 6 dicembre 2001 il rinnovo del permesso di dimora, egli si è nuovamente separato dalla moglie durante le feste natalizie, risiedendo nella Repubblica Dominicana fino alla metà del febbraio 2002 (doc. 3). Dall'aprile di quest'anno, infine, i coniugi __________ conducono nuovamente una vita autonoma.
Vi sono peraltro dubbi anche sulla loro convivenza prima della primavera 2001 (v. rapporto di Polizia cantonale 11 maggio 2001, menzionato nella risoluzione impugnata ad D.1. pag. 7, cui si rinvia per brevità).
Da quanto precede risulta pertanto in modo manifesto l'abuso, da parte dell'insorgente, che invoca il proprio matrimonio al fine di mantenere il proprio permesso per risiedere in Svizzera.
In tal senso, egli non potrebbe dunque prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU, al fine di beneficiare di un permesso di soggiorno in base a questo disposto.
4. Occorre ora verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca del permesso pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
4.1. In materia di ritiro dei permessi accordati a stranieri, la LDDS conferisce all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento, censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale
- soltanto quando la stessa sconfina con la propria decisione in un eccesso o in un abuso di potere (cfr. DTF 112 Ib 478).
4.2. Il 15 dicembre 1999, __________ è stato autorizzato a soggiornare in Svizzera unicamente per aver sposato una cittadina elvetica. Il ricorrente, che vive stabilmente da meno di tre anni nel nostro Paese, è ancora giovane e ha i suoi legami culturali e i suoi famigliari nella Repubblica Dominicana, dove è nato e cresciuto e risiedeva prima di giungere in Ticino per stare insieme alla moglie, anch'essa originaria della citata isola caraibica dove vive attualmente. Un suo rientro nel suo Paese d'origine, dove si è ancora recato all'inizio di quest'anno (doc. 3), appare pertanto esigibile.
4.3. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, revocando il permesso di soggiorno al ricorrente. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa.
5. Sulla scorta di quanto precede, l'insorgente non può pretendere nemmeno di ottenere il rinnovo del permesso di dimora alla sua scadenza.
Stando così le cose, il ricorso dev'essere respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio va anch'essa respinta, perché il gravame non presentava possibilità di esito favorevole sin dall'inizio (art. 14 LAg).
Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8, 10 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 14 LAg; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza, __________ (24 ottobre 1967) è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il
15 gennaio 2003 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
5. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario