Revocation of Residence Permit After Spouse's Death
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court reviewed the appeal against the decision to revoke a resident permit initially granted for family reunification with the appellant's Swiss resident spouse, which was revoked after the spouse's death, as the original purpose of the stay was no longer met under applicable law, despite the appellant's subsequent employment and good conduct. The court reasoned that the cessation of the spousal relationship due to death terminated the basis for the permit's issuance, and while acknowledging the appellant's integration, found that the administrative authority had not exceeded its discretion in ordering the departure, as the appellant maintained primary family and cultural ties abroad and returning was deemed exigible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 OLS, Art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS, Art. 10 lett. a LALPS, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 43 PAmm, Art. 18 cpv. 1 PAmm; Revocation of Residence Permit After Spouse's Death: The court reasoned that the cessation of the spousal relationship due to death terminated the basis for the permit's issuance, and while acknowledging the appellant's integration, found that the administrative authority had not exceeded its discretion in ordering the departure, as the appellant maintained primary family and cultural ties abroad and returning was deemed exigible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision served as the legal basis for upholding the revocation of the residence permit (Art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS cited in consideration 3).
Cited in relation to the conditions imposed at the time of granting the permit, as per Art. 10 cpv. 3 ODDS mentioned in consideration 2.
Cited as the basis for the initial residence permit granted for family reunification, which was the subject of the revocation.
Cited as the basis for the initial residence permit granted for family reunification.
Cited to establish the admissibility of an administrative appeal to the Federal Tribunal against the type of decision being reviewed.
Cited in relation to the possibility of lodging an administrative appeal to the Federal Tribunal.
Cited to establish the administrative court's competence to review the decision.
Cited to confirm the timeliness of the appeal (Art. 46 cpv. 1 PAmm mentioned in consideration 1.3).
Cited to confirm the appellant's standing to appeal (Art. 43 PAmm mentioned in consideration 1.3).
Cited to confirm that the case could be decided based on the file without further investigation (Art. 18 cpv. 1 PAmm mentioned in consideration 1.3).
Cited as the basis for ordering the appellant to pay the court fees and costs.
Testo completo
Incarto n. 52.2002.00337 · Lugano 18 novembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 settembre 2002 di
__________, rappr. da __________, contro
la risoluzione 20 agosto 2002 (n. 3916) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 24 giugno 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora;
viste le risposte:
- 18 settembre 2002 del Consiglio di Stato;
- 19 settembre 2002 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 20 settembre 1999, la cittadina iugoslava __________ (1958), già divorziata, si è sposata nel proprio Paese d'origine con il connazionale __________ (1955), titolare di un permesso di dimora in Svizzera.
Entrata in Svizzera il 19 aprile 2000 per vivere insieme al marito, la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora annuale ex art. 38 OLS, in seguito rinnovato, l'ultima volta fino al 18 aprile 2003. Nel contempo, essa ha iniziato a lavorare come aiuto cucina presso un ristorante di __________.
Il 22 maggio 2002 __________ è deceduto.
B. Il 24 giugno 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto l'istanza presentata il 10 giugno 2002 da __________ volta ad ottenere la modifica dei dati relativi allo stato civile nel permesso di dimora, fissandole un termine con scadenza il 31 agosto 2002 per lasciare il territorio cantonale.
L'autorità ha in sostanza ritenuto che lo scopo per il quale il permesso di dimora annuale era stato concesso (ricongiungimento famigliare) era venuto a mancare a seguito del decesso del marito.
La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 9, 12 e 16 LDDS; 38 e 39 OLS; 8 ODDS.
C. Con giudizio 20 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.
Il Governo ha in sostanza confermato la revoca del permesso in virtù dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS. Ha rilevato in particolare che l'interessata non poteva invocare la propria attività lucrativa per continuare a soggiornare in Svizzera, in quanto l'autorizzazione di lavorare era una diretta conseguenza del ricongiungimento famigliare e non costituiva lo scopo della sua dimora.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
In sintesi, la ricorrente ritiene che la decisione di revoca del suo permesso di dimora sia sproporzionata e critica il Governo per non aver sufficientemente tenuto conto del suo grado di integrazione in Svizzera, dove ha sempre tenuto un comportamento ineccepibile, che essa lavora e non è assoggettata alle misure limitative.
Chiede che sia concesso l'effetto sospensivo al gravame.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. A ben guardare, la decisione 24 giugno 2002 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione si configura alla stregua di una vera e propria revoca del permesso valido sino al 18 aprile 2003, che __________ deteneva a quel momento.
Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG).
Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).
3. Entrata nel nostro Paese il 19 aprile 2000 per vivere con il marito __________, __________ ha ottenuto un permesso di dimora in virtù degli art. 38 e 39 OLS, disposizioni che danno facoltà all'autorità competente di autorizzare uno straniero a ricongiungersi in Svizzera con il proprio coniuge al beneficio di un permesso di dimora.
Con il decesso di __________ avvenuto il 22 maggio 2002 è pertanto venuto meno lo scopo del soggiorno della ricorrente in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio di un'autorizzazione di soggiorno.
Non permette quindi di mutare il giudizio il fatto che essa abbia iniziato a lavorare in costanza di matrimonio e che non sia stata sottoposta ai contingenti massimi per esercitare un'attività lucrativa (art. 12 cpv. 2 OLS).
In questo senso, sono dunque dati gli estremi per la revoca del suo permesso di dimora giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS.
4. Occorre ora verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca del permesso pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
4.1. In materia di ritiro dei permessi accordati a stranieri, la LDDS conferisce all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento, censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale
- soltanto quando la stessa sconfina con la propria decisione in un eccesso o in un abuso di potere (cfr. DTF 112 Ib 478).
4.2. Durante il suo soggiorno in Svizzera, __________ non ha violato l'ordine pubblico e ha sempre lavorato. D'altro parte, la ricorrente risiede nel nostro Paese soltanto da poco più di due anni. Essa ha inoltre tutti i suoi legami famigliari, sociali e culturali in Iugoslavia, dove è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere in Ticino per vivere insieme al marito. Il suo rientro nel proprio Paese d'origine appare pertanto esigibile.
4.3. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, revocando il permesso di soggiorno alla ricorrente. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura intrapresa.
4.4. Infine, l'interessata non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale né di una convenzione internazionale o di un trattato tra la Svizzera e la ex Iugoslavia, da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora e non procedere alla revoca.
4.5. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va respinto.
Visto l'esito del gravame, la relativa domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.
5. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 LDDS; 8, 10 ODDS; 38, 39 OLS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47,
60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________ (10 dicembre 1958), cittadina iugoslava, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 15 gennaio 2003 notificandone la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario