Communal Assembly Resolutions Nullified Due to Unapproved Minutes
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed challenging the validity of resolutions passed by a communal assembly, which had been convened twice after initial scheduling issues; the lower administrative authority had dismissed the appeal, finding that the appellant, having participated without timely objection, was barred by the principle of good faith from claiming defects in the initial convocations. The court ultimately upheld the appeal by focusing on a separate, newly raised procedural error: the assembly minutes were not read and approved by the assembly members present, as required by statute, which constitutes an essential formality mandating the automatic nullification of all resolutions taken, irrespective of the appellant's prior participation in the flawed proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 72 LOP, Art. 76 LOP, Art. 146 LOP, Art. 147 LOP, Art. 46 PAmm, Art. 25 LOC; Communal Assembly Resolutions Nullified Due to Unapproved Minutes: The court ultimately upheld the appeal by focusing on a separate, newly raised procedural error: the assembly minutes were not read and approved by the assembly members present, as required by statute, which constitutes an essential formality mandating the automatic nullification of all resolutions taken, irrespective of the appellant's prior participation in the flawed proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for annulling the assembly decisions due to the formal violation concerning the minutes.
Cited as part of the procedural basis justifying the acceptance of the appeal and the annulment of the decisions.
Cited as a procedural basis relevant to the decision on the merits.
Cited as a procedural basis relevant to the decision on the merits.
Cited as procedural bases relevant to the decision on the merits.
Cited as a procedural basis regarding the court's competence/review, mentioned in the final listing of cited articles.
Testo completo
Incarto n. 52.2002.332 · Lugano 20 dicembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 settembre 2002 di
__________, Contro
la decisione 27 agosto 2002 (no. 4080) del Consiglio di Stato che respinge il suo ricorso contro le decisioni 31 maggio 2002 dell'assemblea patriziale di __________;
viste le risposte:
- 24 settembre 2002 del Consiglio di Stato;
- 2 ottobre 2002 del Patriziato di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'assemblea patriziale ordinaria di __________ è stata convocata per il giorno
26 aprile 2002 alle ore 20.00 nel Salone Comunale di __________, mediante avviso di convocazione - contenente pure l'elenco delle trattande - pubblicato all'albo comunale;
che, a dipendenza delle contestazioni sollevate in punto alla regolarità della convocazione, l'assemblea è stata rinviata al 30 aprile 2002;
che la nuova convocazione è stata anch'essa pubblicata all'albo comunale, con l'indicazione che l'assemblea era riconvocata "per deliberare sulle trattande di cui al precedente avviso";
che, presenti 20 cittadini patrizi aventi
diritto di voto, l'assemblea patriziale ha evaso le trattande all'ordine del giorno;
che le relative risoluzioni sono quindi state pubblicate a norma dell'art. 76 della legge organica patriziale (LOP) a far tempo dal 6 giugno 2002;
che con tempestivo ricorso __________ ha postulato l'annullamento delle decisioni assembleari, sostenendo che entrambe le convocazioni dell'assemblea sarebbero avvenute in dispregio dell'art. 72 LOP, i patrizi non essendo stati avvisati personalmente, ritenuto pure che la seconda convocazione neppure indicava le trattande;
che con decisione 27 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame: rilevato che la lamentata inosservanza delle prescrizioni legali regolanti la convocazione non comportava la nullità delle delibere bensì solo la loro annullabilità, il Governo ha poi argomentato che, avendo l'insorgente omesso di sollevare la censura dell'errata convocazione all'inizio dei lavori assembleari, egli non poteva più prevalersene in sede ricorsuale, ostandovi il principio della buona fede;
che __________ ha impugnato la predetta risoluzione avanti il Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia dichiarata nulla e che siano pure annullate le decisioni dell'assemblea Patriziale;
che il ricorrente, oltre a riproporre l'argomento dell'irritualità della convocazione, censura ancora il fatto che al termine dell'assemblea il verbale non è stato letto né approvato seduta stante come richiesto dall'art. 76 LOP;
che, con le rispettive osservazioni, il Consiglio di Stato e il Patriziato di __________ hanno postulato la reiezione dell'impugnativa;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale essendo data (art. 146 LOP), la legittimazione del ricorrente certa (art. 147 LOP) e il ricorso tempestivo (art. 46 PAmm), lo stesso è ricevibile in ordine;
che, per costante giurisprudenza, chi impugna le deliberazioni di un'assemblea appellandosi ad un vizio di convocazione, omettendo di segnalare il vizio medesimo prima dell'adozione delle risoluzioni stesse e lasciando procedere l'assemblea nei propri incombenti, viola il principio della buona fede, perdendo di conseguenza irrimediabilmente il diritto di prevalersene davanti alle autorità ricorsuali;
che, nel caso concreto, risulta che __________ non solo ha omesso di eccepire l'irritualità della convocazione in occasione dell'assemblea, ma ha attivamente partecipato alle discussioni ed alle votazioni;
che, di conseguenza, nella misura in cui, a fronte di queste costatazioni, la risoluzione impugnata disconosce al ricorrente la facoltà di prevalersi di tale vizio per ottenere l'annullamento delle decisioni assembleari, la stessa appare sicuramente corretta e il ricorso manifestamente destituito di fondamento;
che, per la prima volta in questa sede, il ricorrente censura tuttavia ancora il fatto che al termine dell'assemblea il verbale non è stato letto, né approvato seduta stante come richiesto dall'art.
76 LOP;
che, giusta l'art. 76 LOP - norma ripresa dall'art. 25 LOC regolante l'assemblea comunale - il verbale assembleare viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori;
che, in concreto, il verbale non fa menzione alcuna della lettura del verbale stesso all'assemblea e della sua approvazione da parte della medesima, risultando invero che lo stesso è stato letto ed approvato unicamente dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori;
che le disposizioni che impongono la lettura, l'approvazione e la firma del verbale di un'assemblea quale quella patriziale (art. 76 LOP) costituiscono delle formalità essenziali giusta l'art.
150 lett. e LOP, la cui inosservanza comporta automaticamente l'annullamento di tutte le deliberazioni prese dall'assemblea (__________, Il Comune Vol. I pag.
472 seg., riguardante il verbale dell'assemblea comunale, retto da norme sostanzialmente uguali);
che il principio della buona fede non impedisce nel caso concreto a __________ di eccepire la mancata approvazione del verbale da parte dell'assemblea, ritenuto che tale problematica è ben distinta dall'irritualità della convocazione;
che pertanto il ricorso dev'essere accolto e le delibere dell'assemblea 30 aprile 2002 annullate;
che si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, mentre non si assegnano ripetibili al ricorrente, non patrocinato da un legale.
Per questi motivi,
visti gli art. 67 segg. e 150 LOP, 146 LOP, 28, 31,43,
46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso èaccolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 27 agosto 2002 (no. 4080) del Consiglio di
Stato;
1.2. le decisioni 31 maggio 2002 dell'assemblea patriziale di
__________.
2. Non si prelevano tasse né spese.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario