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52.2002.319 • TCA TI 52.2002.319 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal Due to New Family Reunification Application

Numero d'incarto 52.2002.319
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a state council resolution that upheld a departmental decision denying a residence permit for family reunification for the appellant's child. The court determined the proceedings were concluded because the appellant's representative withdrew the appeal after a new family reunification request meeting legal requirements was filed, leading the administrative court to strike the appeal from the record without imposing fees or costs.

Regesto Legislator

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Art. 104 cpv. 1 lett. d LPA, Art. 66 cpv. 1 LTF; Appeal Withdrawal Due to New Family Reunification Application: The court determined the proceedings were concluded because the appellant's representative withdrew the appeal after a new family reunification request meeting legal requirements was filed, leading the administrative court to strike the appeal from the record without imposing fees or costs.

Parole chiave

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permesso per ricongiungimento familiare ritiro dell'istanza giudiziaria espulsione di familiari stato richiedente permesso di dimora revoca del permesso di dimora Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 104 cpv. 1 lett. d LPA

The court struck the appeal from the roll because it was withdrawn by the appellant.

Art. 66 cpv. 1 LTF

No court fees or costs are levied due to the withdrawal of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 52.2002.319 · Lugano 3 febbraio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo Lorenzo Anastasi

assistito dal segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 29 agosto 2002 di

__________, patrocinata dall'avv. __________, Contro

la risoluzione 31 luglio 2002, n. 3602, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 5 luglio 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora per il figlio __________ (ricongiungimento famigliare);

preso atto che il 31 gennaio 2003 il patrocinatore dell'insorgente ha comunicato di ritirare il ricorso, ritenuta la formulazione di una nuova richiesta di ricongiungimento famigliare che adempia i requisiti di legge;

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

decreta:

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano né tasse, né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo · Il segretario