Taxpayers v. Municipal Ordinances on Waste Collection Fees
Sintesi Legislator
Generato dall'IATaxpayers appealed a governmental decision upholding municipal ordinances that set annual waste collection and disposal fees, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the challenged municipal ordinances were general, abstract normative acts, which are not subject to appeal to this court; the court clarified that only decisions of a concrete and individual nature are appealable, and that the State Council, when ruling on appeals concerning municipal regulations or ordinances, acts as a supervisory authority whose decisions are generally not reviewable by the administrative court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 PAmm, Art. 15 RER, Art. 192 LOC, Art. 208 cpv. 1 LOC, Art. 28 PAmm, art. 60 PAmm; Taxpayers v. Municipal Ordinances on Waste Collection Fees: che di conseguenza il ricorso va dichiarato irricevibile, con il carico ai ricorrenti della tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the procedural basis for declaring the appeal inadmissible.
This procedural provision was cited in the list of applicable norms for the decision.
This procedural provision was cited in the list of applicable norms for the decision.
This procedural provision was cited in the list of applicable norms for the decision.
Although cited, the inadmissibility was based on procedural grounds (lack of recourse against the Council of State's decision), not directly on the substance of Art. 15 RER.
Testo completo
Incarto n. 52.2002.00305 · Lugano 9 ottobre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 agosto 2002 di
__________, __________, tutti patr. da: avv. __________, contro
la decisione 25 giugno 2002 (no 3141) del Consiglio di Stato che respinge i ricorsi di __________ e __________ e __________ avverso l'ordinanza 17 aprile 2002 del municipio di __________ in materia di tasse per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti per l'anno 2002;
viste le risposte:
- 10 settembre 2002 del Consiglio di Stato;
- 11 settembre 2002 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel comune di __________ il servizio di nettezza urbana è retto dal regolamento comunale per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti entrato in vigore il 1 gennaio 1989 (RER);
che con decisione 29.7.1996, approvata dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 14.12.1998, il consiglio comunale di __________ ha modificato l'art. 15 del predetto regolamento, introducendo nel tariffario una tassa minima e una massima per ogni singola categoria di utente, attribuendo nel contempo al municipio la competenza di fissare *"ogni anno, in via d'ordinanza, la tassa da prelevare"*;
che, sulla base dell'art. 15 del RER, con ordinanza n. 85 del 16 aprile 2002, il municipio di __________ ha fissato le tasse per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti per l'anno 2002;
che l'ordinanza, pubblicata a far tempo dal
18 aprile 2002, è stata tempestivamente impugnata da __________ e __________ e da __________, proprietari di una residenza secondaria, rispettivamente primaria, a __________;
che il ricorso è stato respinto con risoluzione 25 giugno 2002 dal Consiglio di Stato, il quale ha dichiarato definitiva la propria decisione;
che contro la predetta decisione s'aggravano i ricorrenti con argomentazioni che, in quanto necessario, saranno riprese in seguito;
che il Consiglio di Stato e il Municipio di __________ postulano la reiezione del gravame;
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel merito di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che, conformemente ai disposti degli artt. 2 e 48 LPAmb e 70 LALIA, l'art. 15 RER prescrive che il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti è finanziato dalle tasse d'uso prelevate annualmente dal comune;
che le tasse da prelevare sono fissate ogni anno, in via d'ordinanza, dal municipio (art. 15 RER);
che, in quanto atto normativo a carattere generale ed astratto di competenza dell'esecutivo, le tariffe costituiscono ordinanza ai sensi dell'art. 192 LOC;
che, per costante giurisprudenza, a questo tribunale non compete un controllo astratto di una norma di diritto comunale, bensì solo quello concreto (RDAT II 1994 N.11); il precedente citato dai ricorrenti (RDAT 1995 I N. 18) riguarda un caso di applicazione concreta di un'ordinanza; la citazione è pertanto inconferente;
che, in effetti, l'impugnazione diretta degli atti normativi comunali ha luogo secondo specifiche disposizioni, che non prevedono il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (artt. 187 lettera a e 192 cpv. 3 LOC e 44 RALOC);
che la possibilità di aggravarsi in seconda istanza al Tribunale cantonale amministrativo è prevista unicamente contro le decisioni, vale a dire contro provvedimenti di natura concreta e individuale, degli organi comunali (art. 208 cpv. 1 LOC);
che, peraltro, quando il Governo evade i ricorsi volti a censurare l'adozione di un regolamento o di un'ordinanza comunali ed approva un regolamento comunale, esso agisce in veste di autorità di vigilanza sui comuni, per cui le relative decisioni non sono, per principio, suscettibili di impugnativa al Tribunale cantonale amministrativo (artt. 194 segg. e 207 LOC);
che, pertanto, a ragione il Consiglio di Stato ha dichiarato definitiva la propria risoluzione;
che di conseguenza il ricorso va dichiarato irricevibile, con il carico ai ricorrenti della tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 48 LPAmb, 70 LALIA, 15 RER, 3, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giudizio di fr. 600.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario