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52.2002.3 • TCA TI 52.2002.3 Generato dall'IA

Construction Entrepreneur's Appeal of Administrative Admonishment for Incomplete Tax Documentation

Numero d'incarto 52.2002.3
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An entity registered as a construction entrepreneur appealed an administrative admonishment issued for failing to submit complete documentation proving payment of social contributions and taxes for the entire preceding year, specifically missing documentation for the last quarter. The administrative court rejected the appeal, reasoning that the initial submission was incomplete, and the subsequent failure to provide the missing documentation even after being formally reminded and promising to do so constituted a breach of the statutory diligence obligation, rendering the admonishment, as the least severe sanction available, entirely appropriate and proportional.

Regesto Legislator

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Art. 16 cpv. 1 lett. a LEPIC, Art. 17 cpv. 3 LEPIC, Art. 43 PAmm, Art. 46 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 3 cpv. 1 LEPIC; Construction Entrepreneur's Appeal of Administrative Admonishment for Incomplete Tax Documentation: The administrative court rejected the appeal, reasoning that the initial submission was incomplete, and the subsequent failure to provide the missing documentation even after being formally reminded and promising to do so constituted a breach of the statutory diligence obligation, rendering the admonishment, as the least severe sanction available, entirely appropriate and proportional.

Parole chiave

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norme di procedura elenco dei contribuenti sanzione amministrativa sussidio per la costruzione assistenza amministrativa fiscale tenuta insufficiente degli atti Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 16 cpv. 1 lett. a LEPIC
Il 13 dicembre 2001 la CV-LEPIC ha inflitto alla __________ la sanzione dell'ammonimento, a norma dell'art. 16 cpv. 1 lett. a LEPIC, per non aver completato la documentazione nemmeno entro il termine assegnatole con diffida 15 maggio 2001.
Art. 17 cpv. 3 LEPIC
La competenza di questo Tribunale cantonale amministrativo è data ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LEPIC.
Art. 43 PAmm
Cited in the preamble of the decision section, confirming the appellant's standing to appeal, supporting the final order.
Art. 46 PAmm
Cited in the preamble of the decision section, confirming the timeliness of the appeal, supporting the final order.
Art. 18 PAmm
Cited in the preamble of the decision section, relating to the possibility of deciding based on the file without further investigation, supporting the final order.
Art. 3 cpv. 1 LEPIC
È istituito un albo delle imprese di costruzioni a garanzia del corretto esercizio della loro attività (art. 3 cpv. 1 LEPIC).
Art. 6 lett. f LEPIC
È fatto particolare obbligo all'impresa, rispettivamente al suo titolare o membro dirigente effettivo, di essere adempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria con le trattenute d'imposta alla fonte (art. 6 lett.
Art. 4 cpv. 1 RLEPIC
A norma dell'art. 4 cpv. 1 RLEPIC, ogni iscritto all'albo è tenuto a presentare alla CV-LEPIC, nel corso del 1° trimestre di ogni anno, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri sociali e dei tributi relativi all'anno precedente.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 16 LEPIC

This article was cited as the legal basis for the administrative sanction (ammonimento) that was the subject of the appeal, leading to the rejection of the appeal.

Art. 17 LEPIC

Cited in the preamble of the decision section ('Per questi motivi'), indicating the court's jurisdiction over the matter, which is confirmed in the dispositive structure by rejecting the appeal.

Art. 4 RLEPIC

This article defines the obligation to submit the required documentation, the breach of which is the core issue leading to the decision upheld by rejecting the appeal.

Art. 28 PAmm

Cited in the preamble of the decision section, this is a procedural rule relevant to the overall administrative proceeding, supporting the final order.

Art. 43 PAmm

Cited in the preamble of the decision section, confirming the appellant's standing to appeal, supporting the final order.

Art. 46 PAmm

Cited in the preamble of the decision section, confirming the timeliness of the appeal, supporting the final order.

Art. 3 PAmm

Cited in the preamble of the decision section, this likely refers to the general procedural rules applicable to administrative appeals before this court.

Art. 18 PAmm

Cited in the preamble of the decision section, relating to the possibility of deciding based on the file without further investigation, supporting the final order.

Art. 66 al. 1 LTF

Although the text uses 'tasse e spese' instead of citing a specific LTF/BGG article for costs (which usually defaults to Cantonal law in cantonal administrative proceedings unless specified), the reference 'artt. 3, 18, 28, 43, 46 PAmm' and the explicit mention of costs in order 2 imply procedural adherence. However, since the explicit cost rule (like Art. 66 LTF/BGG for federal courts) is not present, and the costs are governed by PAmm (likely based on cantonal procedural law for the administrative court), the specific costs provision cited in the dispositive preamble (which is usually where cost rules are placed) must be included if explicitly listed. Since the orders only refer to Cantonal Administrative Procedure Act (PAmm) articles in the preamble ('Per questi motivi, visti gli artt. ... PAmm;'), and no specific cantonal cost article is explicitly named alongside the rejection, only the articles listed in the 'visti' section that directly relate to the substantive rejection are prioritized. Given the strict rule to only include articles cited in the *final orders* (1 and 2), and order 2 imposes costs without citing a specific cost article, this extraction stops at the explicitly cited legal framework supporting the rejection in orders 1 and 2.

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Testo completo

Incarto n. 52.2002.00003 · Lugano 5 aprile 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria: · Tamara Merlo, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 27 dicembre 2001 della

__________ contro

la decisione 13 dicembre 2001 con cui la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) ha ammonito l'insorgente per non aver presentato la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri sociali;

vista la risposta 15 gennaio 2002 della CV-LEPIC;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. La __________ è iscritta dal 1996 all'albo delle imprese previsto dall'art. 3 della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (LEPIC).

Il 29 marzo 2001, in occasione dell'annuale invio della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi e tributi a norma dell'art. 4 del regolamento (RLEPIC), la ricorrente ha fornito una documentazione incompleta, in quanto relativa al periodo fino al 30 settembre, anziché al 31 dicembre 2000.

La ditta ha spiegato di avere effettuato i pagamenti con leggero ritardo e di essere pertanto in attesa della documentazione, assicurando la CV-LEPIC che avrebbe provveduto al completamento dell'incarto non appena possibile.

Il 15 maggio 2001, la CV-LEPIC ha diffidato la ricorrente a produrre la documentazione mancante entro il 15 giugno seguente. La ricorrente non ha dato seguito all'ingiunzione.

B. Il 13 dicembre 2001 la CV-LEPIC ha inflitto alla __________ la sanzione dell'ammonimento, a norma dell'art. 16 cpv. 1 lett. a LEPIC, per non aver completato la documentazione nemmeno entro il termine assegnatole con diffida 15 maggio 2001.

Con fax 18 dicembre 2001, la __________ ha contestato di aver ricevuto la suddetta diffida.

C. La __________ si aggrava ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della decisione di ammonimento. La ricorrente afferma di essere stata, e di essere tuttora, in regola con il pagamento dei tributi e contributi, tanto che le sarebbero stati affidati *"vari lavori sussidiati ed uno di questi proprio il 26 febbraio 2001"* (cfr. doc. C, agli atti). La ricorrente sottolinea di aver adempiuto i propri obblighi durante tutti gli anni di attività (cioè dal 1996). Ribadisce che un leggero ritardo nei pagamenti sarebbe all'origine dell'invio incompleto della relativa documentazione, la quale comunque attesta il regolare pagamento fino a tutto il terzo trimestre del 2000. Quanto alla diffida 15 maggio 2001, l'insorgente non avrebbe ricevuto nemmeno la copia esplicitamente richiesta via fax alla CV-LEPIC.

D. La CV-LEPIC si oppone all'accoglimento del ricorso, in quanto ritiene la sanzione giustificata e proporzionata; osserva che la __________ non ha a tutt'oggi presentato la documentazione in questione.

Considerato, in

diritto

1. La competenza di questo Tribunale cantonale amministrativo è data ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LEPIC. La legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2. È istituito un albo delle imprese di costruzioni a garanzia del corretto esercizio della loro attività (art. 3 cpv. 1 LEPIC). È fatto particolare obbligo all'impresa, rispettivamente al suo titolare o membro dirigente effettivo, di essere adempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria con le trattenute d'imposta alla fonte (art. 6 lett. f LEPIC), dei contributi all'AVS/AI/IPG, all'AD, alla LAINF ed alle istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro (lett. e), nonché di fornirne le prove.

A norma dell'art. 4 cpv. 1 RLEPIC, ogni iscritto all'albo è tenuto a presentare alla CV-LEPIC, nel corso del 1° trimestre di ogni anno, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri sociali e dei tributi relativi all'anno precedente.

La violazione delle disposizioni della LEPIC è punita dalla CV-LEPIC con l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.-- e/o la radiazione dall'albo (art. 16 cpv. 1 LEPIC).

3. Nel caso concreto la ricorrente ha ammesso di aver inviato alla CV-LEPIC, entro i termini di legge, una documentazione incompleta, in quanto relativa ai pagamenti unicamente fino al 30 settembre, anziché al 31 dicembre 2000.

Constatato tale inadempimento, la CV-LEPIC ha inflitto alla __________ l'ammonimento.

È irrilevante la circostanza che la diffida 15 maggio 2001 non sia pervenuta alla ricorrente, dal momento che essa era perfettamente a conoscenza dell'obbligo di fornire tempestivamente la documentazione completa. Nella lettera 29 marzo 2001 (agli atti), la __________ ha altresì assicurato la CV-LEPIC che avrebbe provveduto al più presto all'invio dei certificati comprovanti il pagamento dell'ultimo trimestre del 2000. Così non è stato.

Nemmeno in questa sede, del resto, la ricorrente ha adempiuto quello che è, e rimane, un obbligo di diligenza impostole dalla LEPIC.

4. La sanzione dell'ammonimento - la meno gravosa tra quelle previste dalla LEPIC - appare del tutto idonea e proporzionata alla violazione, tutto sommato lieve, commessa dalla ricorrente.

Il ricorso va quindi respinto, con seguito di tasse e spese.

Per questi motivi,

visti gli artt. 3, 6, 16, 17 LEPIC; 4 RLEPIC; 3, 18, 28, 43, 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 250.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria