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52.2002.295 • TCA TI 52.2002.295 Generato dall'IA

Disposal Order Suspension Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numero d'incarto 52.2002.295
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The administrative court addressed an appeal challenging a decision that rejected the appellant's request to suspend the effect of an order requiring the disposal of 100 cubic meters of polluting bituminous material and the provisional registration of a legal mortgage against the property to guarantee disposal costs, where the original order had been deemed urgent. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late; reasoning that notification of the challenged decision to the appellant's representative was deemed validly served seven days after an unsuccessful delivery attempt, establishing the start of the non-suspensible appeal period, which had already expired before the appeal was lodged.

Regesto Legislator

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Art. 48 PAmm, Art. 3 PAmm, Art. 6 cpv. 3 DLALPAmb, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 6 cpv. 4 DLALPAmb, Art. 11 PAmm; Disposal Order Suspension Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late; reasoning that notification of the challenged decision to the appellant's representative was deemed validly served seven days after an unsuccessful delivery attempt, establishing the start of the non-suspensible appeal period, which had already expired before the appeal was lodged.

Parole chiave

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deposito tardivo notificazione della decisione decisioni incidentali termine di sospensione licenziamento amministrativo ritiro dell'istanza giudiziaria Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 48 PAmm
Cited in the list of considered articles that forms the basis for declaring the appeal inadmissible (irricevibile).
Art. 3 PAmm
Cited in the list of considered articles, relevant to the preliminary examination of procedural requirements.
Art. 6 cpv. 3 DLALPAmb
che la competenza di questo Tribunale è data dagli art. 6 cpv. 3 DLALPAmb, 47 e 21 cpv.
Art. 46 cpv. 1 PAmm
che, giusta l'art. 46 cpv. 1 PAmm, applicabile in forza del rinvio di cui all'art.
Art. 6 cpv. 4 DLALPAmb
1 PAmm, applicabile in forza del rinvio di cui all'art. 6 cpv. 4 DLALPAmb, il ricorso deve essere insinuato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione impugnata;
Art. 11 PAmm
Cited in the list of considered articles, affirming the peremptory nature of deadlines.
Art. 13 PAmm
Cited in the list of considered articles, establishing that procedural deadlines are not suspended by holidays.
Art. 14 con

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48 PAmm

Cited in the list of considered articles that forms the basis for declaring the appeal inadmissible (irricevibile).

art. 28 PAmm

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to tardiness.

art. 46 PAmm

Cited in the list of considered articles relating to the timeliness requirement which led to the inadmissibility ruling.

art. 10 PAmm

Cited in the list of considered articles, relevant for the calculation of the appeal deadline.

art. 47 PAmm

Cited in the list of considered articles regarding general procedural aspects, which underpins the decision.

art. 21 PAmm

Cited in the list of considered articles, relevant to the review scope, forming the procedural context for the decision.

art. 3 PAmm

Cited in the list of considered articles, relevant to the preliminary examination of procedural requirements.

art. 6 DLALPAmb

Cited in the list of considered articles, defining the court's jurisdiction for the review.

art. 13 PAmm

Cited in the list of considered articles, establishing that procedural deadlines are not suspended by holidays.

art. 11 PAmm

Cited in the list of considered articles, affirming the peremptory nature of deadlines.

art. 43 PAmm

Cited in the list of considered articles, relevant to the procedure before the administrative court.

art. 64 LTF

The order imposing costs (Art. 2) does not explicitly cite Art. 64 LTF (legal aid), but if it did, it would be included here. Since the decision only imposes costs (Art. 28 PAmm / Tassa di giustizia), no provision for legal aid is included.

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Testo completo

Incarto n. 52.2002.00295 · Lugano 8 agosto 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna, in sostituzione del giudice Werner Walser, impedito

segretario: · Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 30 luglio 2002 della

__________, patr. da: avv. __________, Contro

la decisione 5 luglio 2002, no. 10, della Presidente del Consiglio di Stato, che respinge la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo presentata pedissequamente all'impugnativa inoltrata dall'insorgente contro la decisione 23 maggio 2002 del Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, mediante la quale le è stato ordinato di procedere allo smaltimento di 100 mc di bitumi inquinanti, depositati sulla part. No. __________ RF di __________;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che, dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, con decisione 23 maggio 2002, la Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio ha ordinato alla __________ di __________ di procedere allo smaltimento di 100 mc di bitumi contenenti rifiuti speciali, suscettibili di inquinare la falda sottostante, depositati in due serbatoi in cattivo stato di manutenzione, insistenti sul mappale no. __________ RF di __________, di sua proprietà;

che tale ordine è stato emesso con l'avvertenza che, trascorso infruttuosamente il termine di 15 giorni, si sarebbe proceduto all'esecuzione sostitutiva a spese dell'obbligata e che, a garanzia delle spese di smaltimento, da accertare con separata decisione, sarebbe stata iscritta un'ipoteca legale a carico del fondo in questione;

che, data l'urgenza dell'intervento, ad eventuali ricorsi è stato preventivamente revocato l'effetto sospensivo;

che, pedissequamente all'impugnativa 10 giugno 2002, la __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di conferire effetto sospensivo alla suddetta decisione, limitatamente all'assunzione dei costi di intervento e all'iscrizione dell'ipoteca legale;

che con decisione 5 luglio 2002 la Presidente del Governo ha respinto l'istanza, ritenendo che, non solo riguardo all'ordine di sgombero, ma anche sulla questione delle spese, sussista un prevalente interesse dello Stato all'esecutività immediata del provvedimento, soprattutto in ragione della precaria situazione finanziaria della ricorrente;

che contro il predetto giudicato della Presidente del Governo, la __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

considerato, in

diritto

che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;

che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un'impugnativa, l'autorità adita esamina d'ufficio se i presupposti processuali risultano adempiuti (cfr. art. 3 PAmm);

che la competenza di questo Tribunale è data dagli art. 6 cpv. 3 DLALPAmb, 47 e 21 cpv. 4 PAmm;

che la legittimazione attiva dell'insorgente, destinataria del provvedimento impugnato, è certa;

che, per contro, la verifica della tempestività del gravame richiede un esame più dettagliato;

che, giusta l'art. 46 cpv. 1 PAmm, applicabile in forza del rinvio di cui all'art. 6 cpv. 4 DLALPAmb, il ricorso deve essere insinuato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione impugnata;

che i termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 PAmm) e la loro decorrenza, trattandosi di procedure provvisionali, non viene sospesa dalle ferie (art. 13 PAmm);

che, quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato da parte della Posta si rivela infruttuoso, viene stilato un invito di ritiro, lasciato nella bucalettere o nella casella postale del destinatario;

che, se non viene ritirata prima, la raccomandata è considerata validamente notificata il settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale, dopo il tentativo di intimazione, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere di ricevere un atto da parte di un'autorità (cosiddetta "Zustellfiktion"; DTF 127 I 31, consid. 2a/aa, 119 Ib consid. 3b e rinvii; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1b ad art. 14 con rif.);

che il Tribunale federale ha più volte ribadito come l'applicazione della suddetta finzione non costituisca eccesso di formalismo, ma risponda ad esigenze di chiarezza, semplicità e uniformità (cfr. DTF 127 I 31, consid. 2b);

che la durata di 7 giorni del termine, precedentemente sancita dall'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'abrogata Ordinanza 1 della Legge federale sul servizio delle poste (OSP 1) ed ora prevista dalle Condizioni generali della Posta (cifra 2.3.7 lett. b, 1° periodo, nella versione, qui di rilievo, del gennaio 2002), rappresenta un principio generale riconosciuto (cfr. DTF 127 I 31, consid. 2a/aa);

che la notificazione si dà per avvenuta il settimo giorno, indipendentemente dal fatto che questo sia un sabato o un giorno festivo, circostanza irrilevante anche per la determinazione del *dies a quo* del termine di ricorso (cfr. DTF 127 I 31, consid. 2b);

che, riservata la tutela della buona fede, il termine di intimazione non viene prorogato qualora il ritiro dell'invio presso la Posta possa materialmente avvenire anche dopo la scadenza dei 7 giorni, sia a seguito di un ordine di fermo-posta (cfr. DTF 123 III 492, consid. 1), sia perché la Posta trattiene spontaneamente la raccomandata (cfr. DTF 127 I 31, consid. 2b);

che, in concreto, gli accertamenti postali esperiti d'ufficio, attestano che la decisione 5 luglio 2002 della Presidente del Consiglio di Stato, munita dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata inviata per raccomandata il giorno stesso all'insorgente, per il tramite del suo patrocinatore;

che il giorno successivo, sabato 6 luglio, è stato emesso, e collocato nella casella postale di quest'ultimo, un invito di ritiro;

che, in quanto legale iscritto all'albo, il patrocinatore della ricorrente deve evidentemente sempre attendersi che gli vengano recapitati atti giudiziari o amministrativi;

che, di conseguenza, in virtù dei principi sopra ricordati, l'invio raccomandato va considerato come validamente notificato il giorno di sabato 13 luglio 2002;

che il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere domenica 14 luglio ed è giunto a scadenza lunedì 29 luglio 2002, essendo il giorno precedente festivo (art. 10 cpv. 3 PAmm);

che, pertanto, il presente gravame, inoltrato il 30 luglio 2002, risulta tardivo;

che non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che il patrocinatore dell'insorgente abbia potuto ritirare la raccomandata presso la Posta di Bellinzona martedì 16 luglio 2002, ossia quando già erano scaduti i 7 giorni di rito;

che nemmeno il principio della buona fede potrebbe soccorrere la ricorrente, poiché, come sancito dal Tribunale federale, è lecito attendersi che un legale conosca il principio della notificazione fittizia e i criteri di computo dei relativi termini (cfr. DTF 127 I 31 consid. 3b/bb);

che, in conclusione, l'impugnativa deve quindi essere dichiarata irricevibile in ordine, in quanto tardiva, con seguito di tassa di giustizia e spese (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 DLALPAmb; 3, 10, 11, 13, 21, 43, 46, 47, 48 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.--, sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario