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52.2002.290 • TCA TI 52.2002.290 Generato dall'IA

Fence Permit Revocation and Court Costs Appeal

Numero d'incarto 52.2002.290
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual appealed a state council decision that nullified a building permit for a fence on agricultural land, specifically challenging the imposition of court costs and fees, having previously been granted the permit despite departmental opposition citing a lack of proven necessity under agricultural policy aiming to keep contiguous farmland unfenced. The administrative court upheld the decision, reasoning that the challenge to the costs was unfounded because the appealing party was ultimately unsuccessful, and further found that the appeal on the merits would have failed anyway, rejecting arguments based on equal treatment as there was no proven consistent practice of illegally approving such fences, and concluding the appellant could not rely on good faith given their knowledge of the departmental objection and the permit's condition that work could not commence until final judicial approval.

Regesto Legislator

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Art. 24 LPT, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 28 PAmm, Art. 8 Cost, art. 21 LE, art. 61 PAmm; Fence Permit Revocation and Court Costs Appeal: The administrative court upheld the decision, reasoning that the challenge to the costs was unfounded because the appealing party was ultimately unsuccessful, and further found that the appeal on the merits would have failed anyway, rejecting arguments based on equal treatment as there was no proven consistent practice of illegally approving such fences, and concluding the appellant could not rely on good faith given their knowledge of the departmental objection and the permit's condition that work could not commence until final judicial approval.

Parole chiave

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ritiro dell'autorizzazione impugnazione di decisioni amministrative licenza di costruzione tasse amministrative politica fondiaria legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24 LPT
Art. 46 cpv. 1 PAmm
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
Art. 28 PAmm
Cited in the grounds for decision, used to justify the imposition of a reduced judicial fee.
Art. 8 Cost
che non vi è quindi stata alcuna disparità di trattamento ai sensi dell'art. 8 Cost.
art. 21 LE
Cited in the grounds for decision, establishing the court's jurisdiction over the matter.
art. 61 PAmm
Cited in the grounds for decision, relating to the imposition of costs/fees in the ruling.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 124 IV 47
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 28 PAmm

Cited in the grounds for decision, used to justify the imposition of a reduced judicial fee.

art. 21 LE

Cited in the grounds for decision, establishing the court's jurisdiction over the matter.

art. 61 PAmm

Cited in the grounds for decision, relating to the imposition of costs/fees in the ruling.

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Testo completo

Incarto n. 52.2002.290 · Lugano 15 gennaio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretaria: · Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 26 luglio 2002 di

__________, Contro

la decisione 9 luglio 2002, no. 3470, del Consiglio di Stato che ha accolto l'impugnativa del Dipartimento del territorio ed ha dichiarato nulla la licenza edilizia rilasciata all'insorgente per la posa di una recinzione al mappale no. __________ sito nella zona agricola del comune di __________ (limitatamente al dispositivo no. 2 concernente le spese e la tassa di giustizia);

viste le risposte:

- 31 luglio 2002 del municipio di __________;

- 20 agosto 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che l'8 gennaio 2002 __________ ha chiesto il permesso di posare una recinzione al mappale no. __________ di __________ posto in zona agricola; la domanda di costruzione è stata trasmessa al Dipartimento del territorio (in seguito: DT) per l'esame di sua competenza;

che il 18 marzo 2002 il DT si è opposto al rilascio del permesso postulato, non essendo adempiuti i presupposti dell'art.

24 LPT, poiché l'intervento non sarebbe sorretto da una comprovata necessità;

che il 19 aprile 2002 il municipio di __________ ha respinto l'opposizione dipartimentale e rilasciato la licenza edilizia;

che il 9 luglio 2002 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dal DT e dichiarato nulla l'autorizzazione comunale; in sostanza l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che l'opera non fosse ad ubicazione vincolata e contraria ai preponderanti interessi della politica agricola perseguita dalla pianificazione territoriale, che mira al mantenimento di fondi agricoli contigui liberi da recinzioni; la tassa di giustizia e le spese di fr. 500.-- sono state poste a carico del beneficiario della licenza (dispositivo no. 2);

che __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento del dispositivo no. 2, poiché a torto il Governo avrebbe accolto l'impugnativa del DT; in virtù del principio costituzionale della parità di trattamento la posa della cinta avrebbe dovuto essere autorizzata ritenuto che in Ticino molti fondi agricoli sono recintati; afferma inoltre di aver cintato il proprio fondo in buona fede, dopo che l'autorità municipale gli aveva comunicato che non erano state inoltrate opposizioni al suo progetto;

che il comune di __________ si è rimesso al giudizio di questa corte per quanto concerne la condanna al pagamento degli oneri ricorsuali; delle ulteriori argomentazioni addotte si dirà all'occorrenza;

che il Consiglio di Stato ha postulato la reiezione del gravame;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE;

che la legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 21 cpv. 2 LE);

che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;

che l'impugnativa verte unicamente sulla condanna del ricorrente al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 500.--;

che giusta l'art. 28 PAmm il Consiglio di Stato quale autorità di ricorso può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da fr. 10.-- a fr. 10'000.-- a seconda della natura pecuniaria o meno del procedimento;

che la tassa di giustizia è posta a carico della parte soccombente ed è commisurata in funzione del dispendio lavorativo occasionato dall'esame dell'impugnativa;

che soccombente è la parte che propone un ricorso infondato o che resiste senza successo ad un ricorso fondato;

che nell'evenienza concreta in sede di risposta il ricorrente ha postulato la reiezione dell'impugnativa inoltrata dal DT al Consiglio di Stato;

che essendo risultato soccombente, il Consiglio di Stato non ha violato il diritto ponendo a suo carico una tassa di giustizia;

che la tassa di giustizia applicata appare adeguatamente commisurata al dispendio lavorativo occasionato dalla pratica;

che pertanto il ricorso va senz'altro respinto;

che abbondanzialmente giova osservare che anche nel merito la presente impugnativa avrebbe comunque dovuto essere respinta;

che a torto il ricorrente invoca il principio della parità di trattamento;

che una precedente violazione della legge non conferisce al cittadino alcun diritto ad un ugual trattamento non conforme alla legge: nessuno può prevalersi del fatto che la legge è stata altre volte violata per chiedere che sia pure violata a suo vantaggio; soltanto se l'autorità rifiuta di abbandonare una prassi non conforme al diritto, ognuno può pretendere di essere messo al beneficio della stessa prassi, a patto che non siano lesi interessi pubblici preponderanti (DTF 124 IV 47 e rinvii);

che nel caso in esame, il ricorrente non ha provato l'esistenza di una prassi volta ad autorizzare la recinzione di fondi posti fuori dalla zona edificabile;

che, al contrario, diversi sono già stati i casi discussi da questo tribunale, in cui un simile intervento non è stato autorizzato (decisione 5 settembre 2000, inc. no. 52.00.89, in re C. G.);

che anche qualora fosse stata dimostrata l'esistenza di una prassi contraria al diritto, la licenza edilizia non avrebbe potuto in ogni caso essere rilasciata, in quanto contraria ai preponderanti interessi pianificatori, di cui si è detto;

che non vi è quindi stata alcuna disparità di trattamento ai sensi dell'art. 8 Cost. (4 vCost.);

che a torto il ricorrente afferma di aver agito in buona fede allorquando ha recintato il proprio mappale: egli ben sapeva dell'opposizione del DT avendo partecipato ad un sopralluogo in contradittorio con i suoi rappresentati; inoltre sulla licenza edilizia rilasciatagli era stato menzionato che i lavori non avrebbero dovuto iniziare prima della crescita in giudicato della stessa;

che pertanto è a giusta ragione che il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa del DT;

che, tenuto conto di tutte le circostanze, si giustifica il prelievo di una tassa di giustizia ridotta (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 21, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.-- sono poste a carico dell'insorgente.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria