Construction Company Co-owner v. State Council (Permit Violation Fine Reduction)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case concerns an appeal by a construction company co-owner, who was fined CHF 500 for commencing reconstruction of a collapsed boundary wall in reinforced concrete outside the building zone without the required ordinary building permit, a violation confirmed by the State Council upon appeal. The Administrative Court found the appellant contributed to the infraction by failing to verify the permit status, but deemed the initial fine excessive considering the municipality itself admitted the violation was negligent and due to an erroneous belief that the structure was exempt from permitting; consequently, the court partially upheld the appeal, nullified the State Council's decision, and reduced the fine to CHF 200.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 148 LOC, art. 46 LE, art. 60 PAmm, art. 65 PAmm; Construction Company Co-owner v. State Council (Permit Violation Fine Reduction): The Administrative Court found the appellant contributed to the infraction by failing to verify the permit status, but deemed the initial fine excessive considering the municipality itself admitted the violation was negligent and due to an erroneous belief that the structure was exempt from permitting; consequently, the court partially upheld the appeal, nullified the State Council's decision, and reduced the fine to CHF 200.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article governing the penalty for building code violations (fine amount) was used to justify the partial upholding and reduction of the fine in the final order.
This procedural article was cited as the basis for declaring the appeal admissible (although the dispositive only orders partial acceptance).
This article, related to court fees, was cited in the preamble to the decision, corresponding to the order on costs.
This article, related to court fees, was cited in the preamble to the decision, corresponding to the order on costs.
Testo completo
Incarto n. 52.2002.271 · Lugano 7 novembre 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 giugno 2002 dell'
__________, contro
la decisione 18 giugno 2002 del Consiglio di Stato (n. 2994) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 15 aprile 2002 con cui il municipio di __________ gli infligge una multa di fr. 500.- per violazione della legge edilizia;
viste le risposte:
- 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato;
- 17 luglio 2002 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente arch. __________ è contitolare dell'impresa di costruzioni ____________________ di __________;
che all'inizio di quest'anno la ditta succitata è stata incaricata da __________ di ricostruire in cemento armato un muretto in sassi, alto circa un metro e posto sul confine della sua proprietà (part. __________ RF), che nel 1999 era crollato su una lunghezza di circa 20 m sul fondo sottostante;
che il 5 marzo 2002 il municipio ha ordinato la sospensione dei lavori, avviati senza permesso ed interessanti un fondo situato fuori della zona edificabile;
che il 14 marzo 2002 l'autorità comunale ha posto in contravvenzione tanto il proprietario del terreno, quanto l'arch. __________, nella sua qualità d'impresario costruttore, per aver iniziato i lavori senza permesso di costruzione;
che, raccolte le giustificazioni dei prevenuti in contravvenzione, il 15 aprile 2002 il municipio ha inflitto un ammonimento al proprietario del terreno ed una multa di fr. 500.- all'impresario per violazione formale della LE;
che con giudizio 18 giugno 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la multa, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dall'arch. __________;
che contro il predetto giudizio governativo, che si limita a constatare il perfezionamento dell'infrazione, __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente ritiene che spettasse al proprietario chiedere il permesso di costruzione; la multa, aggiunge, sarebbe inoltre sproporzionata e discriminatoria;
che il Consiglio di Stato ed il municipio non hanno formulato particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 148 LOC;
che, secondo l'art. 46 cpv. 1 LE, le contravvenzioni alla legge edilizia, ai piani regolatori ed ai regolamenti comunali sono punite dal municipio con la multa sino a fr. 5'000.- se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria; sino a fr. 500.- se invece è stata omessa una notifica;
che la multa dev'essere commisurata alla gravità dell'infrazione e se del caso alla colpa (cpv. 3); sono punibili tutte le persone che hanno concorso all'infrazione anche solo per negligenza;
che, nell'evenienza concreta, l'impresa di __________, di cui il ricorrente è contitolare, ha iniziato a ricostruire un muro situato fuori della zona edificabile senza essere in possesso del permesso;
che trattandosi di un'opera situata fuori della zona edificabile, la domanda di costruzione era soggetta alla procedura ordinaria di rilascio del permesso (art. 4 lett. c e 6 *e contrario* RLE);
che, omettendo di verificare se il proprietario del fondo avesse ottenuto il permesso di costruzione, l'insorgente ha manifestamente concorso al perfezionamento dell'infrazione ascrittagli; non può quindi essere prosciolto dall'addebito rivoltogli;
che nella commisurazione della multa il municipio ha considerato che il ricorrente, di formazione architetto STS e già municipale, dovesse essere considerato persona cognita delle regole dell'arte; l'ha quindi punito più severamente del proprietario;
che questo tribunale condivide solo parzialmente le deduzioni dell'autorità comunale; il rigore usato nei confronti del ricorrente appare invero eccessivo per rapporto alla clemenza della sanzione, peraltro nemmeno prevista dalla legge, irrogata al proprietario;
che lo stesso municipio nelle osservazioni presentate al Consiglio di Stato ha ammesso che il ricorrente ha agito per negligenza, nell'erronea convinzione che simili manufatti fossero esenti da permesso;
che, ponendo mente all'insieme delle circostanze, una multa di fr. 200.- appare meglio ragguagliata alla gravità oggettiva dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore;
che, stando così le cose, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio impugnato e riducendo la multa all'importo summenzionato;
che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente proporzionalmente al grado di soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 45, 46 LE; 4, 6 RLE; 148 LOC; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 18 giugno 2002 del Consiglio di Stato (n. 2994) è annullata;
1.2. la multa inflitta al ricorrente dal municipio di __________ con decisione 15 aprile 2002 è ridotta a fr. 200.-.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario